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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08196/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono: a) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell'avere, ai fini della consumazione del reato di rapina oggetto di contestazione al capo 1 della rubrica delle imputazioni, agito travisati; b) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nonostante che l'imputato abbia versato la somma di 500,00 euro a titolo di integrale risarcimento nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più, in generale al trattamento sanzionatorio al trattamento sanzionatorio riservato allo stesso; considerato che il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse del Mistretta è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale risposto alla doglianza difensiva evidenziando che gli imputati indossavano occhiali da sole con lenti scure e un cappello con visiera ed avendo questa Corte di legittimità chiarito che «Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando un cappello con visiera ed un paio di occhiali scuri) (Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250114 - 01); che il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse del Mistretta è manifestamente infondato essendo riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha evidenziato che ci si trova solo in presenza di un risarcimento parziale in quanto effettuato nei confronti di una sola delle persone offese e che non vi è stata restituzione volontaria del provento della rapina;che l'unico articolato motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'Augello che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; a ciò si aggiunge che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono: a) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell'avere, ai fini della consumazione del reato di rapina oggetto di contestazione al capo 1 della rubrica delle imputazioni, agito travisati; b) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. nonostante che l'imputato abbia versato la somma di 500,00 euro a titolo di integrale risarcimento nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più, in generale al trattamento sanzionatorio al trattamento sanzionatorio riservato allo stesso; considerato che il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse del Mistretta è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale risposto alla doglianza difensiva evidenziando che gli imputati indossavano occhiali da sole con lenti scure e un cappello con visiera ed avendo questa Corte di legittimità chiarito che «Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando un cappello con visiera ed un paio di occhiali scuri) (Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250114 - 01); che il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse del Mistretta è manifestamente infondato essendo riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha evidenziato che ci si trova solo in presenza di un risarcimento parziale in quanto effettuato nei confronti di una sola delle persone offese e che non vi è stata restituzione volontaria del provento della rapina;che l'unico articolato motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'Augello che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; a ciò si aggiunge che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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