Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 27 giugno 2024
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:567
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0225_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2024 –
[Pinta] (
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(causa C‑225/23) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libertà di stabilimento – Quarta direttiva 78/660/CEE – Conti annuali di taluni tipi di società – Ambito di applicazione – Contribuente persona fisica – Determinazione della base imponibile)
Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 78/660 – Conti annuali di taluni tipi di società – Ambito di applicazione – Persone fisiche – Esclusione – Misure di coordinamento previste dalla direttiva 78/660 – Obblighi incombenti alle forme di società elencate nella direttiva – Determinazione di norme relative all’imposta sul reddito delle persone – Determinazione di disposizioni relative al controllo e alla sanzione delle violazioni di tali norme – Potere di legiferare di esclusiva competenza degli Stati membri
(Direttiva del Consiglio 78/660)
(v. punti 35, 36, 38, 39, 42 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 1 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE] relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009,
deve essere interpretato nel senso che:
la quarta direttiva 78/660, come modificata, non si applica alle persone fisiche e le disposizioni della quarta direttiva 78/660, come modificata, che disciplinano gli obblighi incombenti alle forme di società elencate nell’articolo 1, paragrafo 1, della stessa, non possono essere applicate a tali persone al fine di stabilire norme relative all’imposta sul reddito di queste ultime nonché norme relative al controllo e alla sanzione delle violazioni delle norme di cui trattasi.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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GU C 235 del 3.7.2023
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