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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:686
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0604_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 novembre 2022 – WP e a. / Commissione (causa T‑604/21) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di annualità – Domanda di restituzione dell’importo dei diritti a pensione nazionali trasferiti – Rigetto della domanda – Regola del “minimo vitale” – Arricchimento senza causa – Parità di trattamento»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova (Art. 263 TFUE) (v. punti 19, 20)

2. Funzionari – Agenti contrattuali – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di annualità – Rifiuto di restituire all’interessato i diritti a pensione non computati nel calcolo della pensione in base alla regola del minimo vitale – Sussistenza di un arricchimento senza causa dell’Unione – Presupposti (Statuto dei funzionari, art. 77 e allegato VIII, artt. 2, 6 e art. 11, §§ 2 e 3; regime applicabile agli altri agenti, art. 39) (v. punti 36, 37, 39-48, 53-61)

3. Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di applicazione – Competenza delle istituzioni – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 110, § 1; regime applicabile agli altri agenti) (v. punto 51)

4. Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Comparabilità delle situazioni di cui trattasi – Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20) (v. punti 66, 67)

5. Funzionari – Parità di trattamento – Misure adottate da un’istituzione in favore di un gruppo determinato di persone in assenza di un obbligo giuridico – Impossibilità di far valere il principio di parità di trattamento nei confronti di un’altra istituzione (v. punto 69) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) WP, WQ e WR sono condannati alle spese. ( 1 ) GU C 452 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0604_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 novembre 2022 – WP e a. / Commissione (causa T‑604/21) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di annualità – Domanda di restituzione dell’importo dei diritti a pensione nazionali trasferiti – Rigetto della domanda – Regola del “minimo vitale” – Arricchimento senza causa – Parità di trattamento» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova (Art. 263 TFUE) (v. punti 19, 20) 2. Funzionari – Agenti contrattuali – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di annualità – Rifiuto di restituire all’interessato i diritti a pensione non computati nel calcolo della pensione in base alla regola del minimo vitale – Sussistenza di un arricchimento senza causa dell’Unione – Presupposti (Statuto dei funzionari, art. 77 e allegato VIII, artt. 2, 6 e art. 11, §§ 2 e 3; regime applicabile agli altri agenti, art. 39) (v. punti 36, 37, 39-48, 53-61) 3. Funzionari – Statuto – Disposizioni generali di applicazione – Competenza delle istituzioni – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 110, § 1; regime applicabile agli altri agenti) (v. punto 51) 4. Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Comparabilità delle situazioni di cui trattasi – Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20) (v. punti 66, 67) 5. Funzionari – Parità di trattamento – Misure adottate da un’istituzione in favore di un gruppo determinato di persone in assenza di un obbligo giuridico – Impossibilità di far valere il principio di parità di trattamento nei confronti di un’altra istituzione (v. punto 69) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) WP, WQ e WR sono condannati alle spese. ( 1 ) GU C 452 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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