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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13662/2022

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te DECRETO Rilevato cheche con ricorso NRG 14427/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione il decreto n. 2944/2021 pubblicato dal Tribunale di Milano il 7/T2021; che il Ministero dell'Interno non ha resistito con controricorso, ma si è limitato a depositare atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese: P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, 89- con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza.

Roma, il 21/4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te DECRETO Rilevato cheche con ricorso NRG 14427/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione il decreto n. 2944/2021 pubblicato dal Tribunale di Milano il 7/T2021; che il Ministero dell'Interno non ha resistito con controricorso, ma si è limitato a depositare atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese: P.Q.M. Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, 89- con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma, il 21/4
Decreto Cassazione n. 13662/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris