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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46656/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCE33/3a592~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Rilevato che il ricorso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017; che, infatti, non attiene alla qualificazione giuridica del fatto la questione della sussistenza, o meno, di esso nella sua materiale storicità (l'addebito consisteva nella fuoriuscita notturna dall'abitazione, in violazione di specifica prescrizione della misura di prevenzione); se l'imputato avesse inteso negarlo, non avrebbe dovuto patteggiare, ma affrontare il giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. fLintrodotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con evidente preclusione della possibilità di applicare in questa sede l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento a profili in ricorso non dedotti e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCE33/3a592~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Rilevato che il ricorso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017; che, infatti, non attiene alla qualificazione giuridica del fatto la questione della sussistenza, o meno, di esso nella sua materiale storicità (l'addebito consisteva nella fuoriuscita notturna dall'abitazione, in violazione di specifica prescrizione della misura di prevenzione); se l'imputato avesse inteso negarlo, non avrebbe dovuto patteggiare, ma affrontare il giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. fLintrodotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con evidente preclusione della possibilità di applicare in questa sede l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento a profili in ricorso non dedotti e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 46656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris