CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10740/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione sulla l'eccessività della pena e alla mancata applicazione, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, anziché mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è generico e manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta difensiva tenuto conto, in ragione a pena determinata nel minimo edittale, del divieto di legge in materia essendo contestata la recidiva reiterata specifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i