CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 32498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 20/04/2023 del tribunale di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 aprile 2023,i1 tribunale del riesame di Caltanissetta, in sede di rinvio conseguente a sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione del 21 febbraio 2023, di annullamento della ordinanza del 13 ottobre 2022 con cui il medesimo tribunale aveva annullato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, con cui era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]°, in ordine al reato di cui all'art. 603 bis comma 1 n. 2 cod. pen., confermava quest'ultima ordinanza. 2. Avverso la citata ordinanza del tribunale [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di cui all'art. 605 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si rappresenta come dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato, a lavoratori suoi connazionali, il loro obbligo di restituire a lui parte della paga periodicamente ricevuta. Pertanto, non risulterebbe in alcun modo che la somma così consegnata al Bonou sarebbe poi stata consegnata al ricorrente. Trattandosi solo di circostanza affermata dal Bonou e dai suoi "sodali". E si aggiunge che essendo il Bonou un intermediario, era fisiologica la restituzione allo stesso di parte della predetta paga. Dalle conversazioni sarebbe piuttosto emerso che il Bonou avrebbe falsamente riferito a suoi connazionali di dovere restituire somme al datore di lavoro. Né vi sarebbe prova della paternità, in capo al ricorrente, del foglio ove dovevano essere riportati gli importi da restituire. Né tra il ricorrente e il Bonou emergerebbero riferimenti a importi da restituire. Si aggiunge che sarebbero solo i sodali del Bonou, senza coinvolgimento dell'indagato, a riferire di somme da restituirsi al datore di lavoro. Con conseguente travisamento di conversazioni, siccome non indicative della tesi per cui le restituzioni andavano al datore di lavoro. Non conforterebbero la tesi accusatoria neppure le dichiarazione di tre lavoratori escussi a sit. Per uno di essi si riporta stralcio di dichiarazioni per sostenere il ritenuto riferimento ad una restituzione, per l'intermediazione, al solo Bonou. E analogamente si sostiene anche valorizando le affermazioni di un secondo lavoratore. Con conseguente ritenuto travisamento sul punto delle dichiarazioni medesime. Quanto alla dicitura "differenza" riportata su alcuni prospetti dei lavoratori, si tratterebbe di dato travisato, sia perché non sarebbe possibile accertarne la paternità sia perché non si potrebbe sostenere che tale espressione faccia effettivamente riferimento a denaro da restituirsi da parte del lavoratore. Al contrario i dati contabili della azienda del ricorrente troverebbero pieno e regolare riscontro nelle buste paga. Inoltre, i lavoratori sentiti non avrebbero mai sostenuto che presso la azienda del ricorrente le ore lavorate fossero superiori a quelle ufficiali. Invece precise e idonee a smentire la tesi accusatoria a fronte della descrizione di una regolare attività lavorativa, sarebbero le dichiarazioni di due lavoratori. Si contesta, infine, la motivazione, quante alla possibilità di rinvenire il dolo eventuale in ordine allo sfruttamento attuato mediante corresponsione di retribuzione non adeguata.4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo all'art. 603 bis cod. pen. Si rappresenta la insussistenza di elementi dimostrativi di una sistematica e reiterata difformità della retribuzione corrisposta rispetto alle previsioni dei coni:ratti collettivi, e la assenza di dati dimostrativi dello stato di bisogno dei lavoratori. Ciò perchè i lavoratori considerati avrebbero lavorato per l'azienda del ricorrente per un periodo breve, tra l'agosto e il dicembre del 2020, e non si ricaverebbe il numero di volte in cui il meccanismo della restituzione di parte della paga si sarebbe verificato. Si aggiunge che le condotte restitutorie nei confronti di lavoratori ritenuti sfruttati si conterebbero sulle dita di una mano. Con conseguente erronea applicazione della fattispecie ex art. 603 bis cod. peli. I giudici neppure avrebbero considerato il profilo quantitativo della retribuzione ricevuta, da mettersi a confronto con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro. Dato rilevante, perché anche considerando il quantum restituito si rappresenta che la somma residua corrisponderebbe grosso modo a quella contrattualmente dovuta. Inoltre, non emergerebbe lo stato di bisogno dei lavoratori. 5. Con il terzo motivo deduce vizi ex art. 606 comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si contesta la considerazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Si evidenzia la diversità del ruolo del ricorrente rispetto ad altri soggetti coinvolti nella complessiva vicenda, la cui posizione avrebbe quindi dovuto essere valutata in maniera autonoma. Sarebbe viziata quindi la motivazione, laddove le posizioni dei vari coimputati sono considerate unitariamente. Il tribunale non avrebbe considerato il ristretto spazio temporale, altresì, della condotta del ricorrente, né le ridotte differenze retributive tra quanto contrattualmente dovuto e quanto alfine percepito dai lavoratori, con assenza di sistematicità della condotta. Né si comprenderebbe il giudizio negativo sulla personalità dell'indagato, incensurato, gestore di una azienda priva di controversie con i propri dipendenti. E si contesi:a il riferimento al carattere recente dei fatti per cui è stata disposta la misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi, omogenei siccome inerenti la valutazione di sussistenza di un quadro indiziario a carico dell'indagato, devono esaminarsi congiuntamente e sono manifestamente infondati. I giudici hanno analizzato, plurimi dati, quali conversazioni intercettate, dichiarazioni di alcune persone informate, dati documentali, attraverso cui hanno ragionevolmente illustrato l'emersione di un quadro indiziario per cui i lavoratori alle dipendenze del ricorrente prestavano servizio per un numero di ore superiore a quelle ufficiali, ottenendo una retribuzione decurtata attraverso la restituzione, al datore di lavoro, di parte di essa. Laddove quest'ultimo dato appare adeguatamente spiegato attraverso l'analisi dei documenti relativi alle retribuzioni dei lavoratori e alla valorizzazione della circostanza per cui gli stessi, su cui era riportata la significativa dicitura "differenza", coerentemente ricondotta al quantum da restituire, erano predisposti proprio dall'indagato, che quindi non poteva che esser direttamente partecipe e interessato alla restituzione medesima. In tale prospettiva ricostruttiva, descrittiva di una prassi diffusa e abituale, emerge con adeguatezza anche l'illustrato quadro di un condotta criminale reiterata, di sfruttamento, nei confronti di plurimi lavoratori. Rispetto alla quale non pare rilevante, in questa sede, la censura sulla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro, trattandosi, da una parte, di valutazione di fatto non rilevante in sede di legittimità, dall'altra di osservazione che non infrange una valutazione di tipo indiziario quale quella in esame, dall'altro ancora, di considerazione che comunque non tiene conto dell'ulteriore profilo ricostruttivo, per cui le ore lavorate erano superiori a quelle ufficialmente calcolate. Tutt'altro che irragionevole appare il giudizio di consapevolezza dell'approfittamento dello stato di bisogno, rivenuto su cittadini extracomunitari privi di ogni altra fonte di reddito al di fuori di quella, invero alquanto ridotta, esaminata. Come del resto più che adeguata appare la spiegazione della irrilevanza di alcune dichiarazioni, siccome provenienti da lavoratori in condizioni diverse da quelle dei soggetti sfruttati e quindi descrittive di rapporti lavorativi non identici o analoghi a quelli in esame e come tali non estensibili a ogni rapporto di lavoro interessante la azienda dell'indagato. Rispetto a tale ricostruzione sinteticamente riportata,, le prospettazioni offerte dalla difesa appaiono meramente rivalutative di dati disponibili, lontane dalla individuazione di vizi di motivazione manifesti, come anche dal travisamento di elementi, siccome rappresentative solo di possibili interpretazioni di dati o circostanze, per cui trova applicazione il principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato - come nel caso in esame - le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il tribunale ha spiegato la ritenuta sussistenza di una condotta continuativa di sfruttamento, alla luce del modus operandi emerso dagli elementi disponibili e in precedenza citati, consistenti in un costante e sistematico ricorso a forme, consolidate, di sottopagamento di lavoratori extracomunitari, procurati dal "caporale" Bonou. Tale circostanza, nonché la dimostrata assenza di ogni considerazione per la situazione disagiata e di bisogno dei lavoratori, sfruttati, sono per i giudici sintomi ragionevolmente dimostrativi di una personalità meritevole di giudizi negativi. Da tutte queste considerazioni si evince, alfine, la prospettiva della sussistenza di un pericolo di recidivanza. In linea con l'indirizzo di legittimità secondo cui in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016 Rv. 267965 - 01). Si è anche osservato che una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che sia necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01 AVOLIO), e in tal senso, va ribadito, si muove la motivazione in esame, posto che pur a fronte di un certo lasso, comunque non particolarmente eccessivo, di tempo trascorso tra i fatti e la misura, le circostanze oggettive e soggettive sopra riportate ragionevolmente paiono delineare un adeguato quadro prognostico in termini di pericolo di reiterazione del reato. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento