CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 33949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAletti gli atti e il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 17 novembre 2021, riformava parzialmente il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione misure di prevenzione del 17 luglio 2019, disponendo la restituzione all'avente diritto di due immobili, mentre c:onfermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di anni quattro, con versamento di cauzione, nonché la confisca degli ulteriori beni. e„--1 • 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 19 e 24 del d.lgs. 159/2011. Deduce il motivo l'omessa o apparente motivazione, in relazione alla stipula di una polizza Aviva accesa nel 2008 con premio annuo di euro 1200,00, importo ritenuto dal ricorrente modesto e del tutto sostenibile, anche in ragione della dedotta fallacia delle valutazioni reddituali del nucleo familiare del proposto, determinate quanto a sperequazione sulla scorta degli indici Istat senza alcuna valutazione della prova contraria offerta dal proposto. In tal senso, prosegue il ricorrente, avrebbe errato la Corte nel non inserire nel reddito disponibile quello pari ad euro 76.462,18, tratto dalla vincita al Superenalotto nel 2001, come pure i redditi prodotti dalla impresa Autocar pure comprovati. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 5 maggio 2022— ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il provvedimento impugnato non è viziato da omessa motivazione o motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge,, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, Repaci). 3. Fissato l'ambito del presente giudizio, deve rilevarsi come siano manifestamente infondate le censure, mosse ai vari punti della motivazione quanto alla misura di prevenzione patrimoniale. 3.1. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato in merito alla confisca della polizza Aviva su indicata, sotto due concorrenti profili: quanto alla modestia dei versamenti, nonché quanto all'erroneo calcolo, validato dalla Corte di appello, per la quantificazione del reddito di provenienza lecita che, omettendo alcune voci, avrebbe determinato una immotivata sproporzione reddituale, posta alla base della conferma della confisca della polizza. 3.2. A ben vedere la Corte di appello, dopo aver accolto l'appello in ordine agli immobili acquisiti al patrimonio del proposto prima dell'emergere della pericolosità qualificata, rileva come dalla tabella relativa ai redditi prodotti e alle spese sostenute da una famiglia media in Calabria secondo gli indici Istat, sia accertato che al 2008, anno di stipula della polizza, il reddito necessario alla vita del nucleo familiare e non coperto da redditi di lecita provenienza risultasse ammontare, cumulando le differenze degli anni precedenti, a 400mila euro, accrescendosi negativamente fino al 2015, allorché ammontava a oltre 565mila euro . La Corte territoriale, inoltre, richiama e riproduce nel provvedimento impugnato (fol. 15) la motivazione del Tribunale reggino, quanto alla tabella relativa alla sperequazione fra i redditi leciti attestati e i bisogni di una famiglia media, che resta ferma decorre dal 1991 al 2015, pur applicando una prudenziale riduzione della sproporzione del 30%. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha fatto buon governo anche dei criteri indicati dalla sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv, 279224 - 01), ove si legge, con riferimento ai congiunti terzi intestatari e, dunque, in relazione alla prova della fittizietà dell'intestazione, che «quella dell'Istat è con tutta evidenza una stima fondata su medie rilevate, non l'affermazione di una verità assoluta, né essa vale da sola come prova della sproporzione: tollera ampia prova contraria, e se la difesa fornisce elementi per contestarla, e indica parametri alternativi, il Giudice ha l'obbligo di replicare nel dettaglio».In effetti proprio la valutazione nel dettaglio delle controdeduzioni difensive avviene in modo convincente da parte della Corte di appello, certamente in modo non apparente. Ciò in sintonia, per altro, con l'orientamento anche espresso da altra sentenza della Corte di legittimità, che afferma come; in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT, in motivazione precisando che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l'onere dimostrativo della propria capacità di investimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 - 01). 3.3. E bene il provvedimento impugnato prende in considerazione gli elementi difensivi proposti per incrementare la base del reddito lecito. Valuta rilevanti perché leciti e comprovati i redditi prodotti da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della «Autocar di [OSCURATO:PERSONA]», solo per l'anno 2002, in quanto dichiarati ai fini tributari: diversamente la Corte esclude, con motivazione non apparente ma argomentata, che per gli anni successivi il reddito attestato con 13 fatture di vendita auto sia attendibile, in quanto il riferimento alle sole vendite, in assenza della indicazione dei costi sostenuti dalla Autocar, non consente di avere certezza su quali fossero le reali e lecite disponibilità tratte dall'attività della Autocar. E d'altro canto, anche quanto al profilo strettamente logico, la Corte rileva come siano inattendibili i dati di impresa non dichiarati ai fini fiscali, in quanto rappresentativi, attraverso le fatture, dei soli ricavi ottenuti e non anche dei costi, dunque parziali e inattendibili, dovendo rilevare questo Collegio come la Corte territoriale logicamente prospetti di fatto come gli stessi costi superare gli introiti e dunque rendere inesistente il reddito. 3.4. Quanto alla vincita al Superenalotto, la Corte territoriale rileva con motivazione congrua come non vi sia la prova che la riscossione sia avvenuta da parte del Cacciola, dovendosi evidenziare come non sia stato comprovato che l'accredito dell'importo cospicuo di oltre 76mila euro sia avvenuto su conto corrente del proposto; tanto più che l'annotazione dell'istituto di credito, allegata dal proposto, risulta riferita ad altro cliente, quale ordinante l'operazione di riscossione alla banca, che viene ritenuta dalla Corte di appello correttamente una conferma ulteriore dell'assenza di prova in ordine alla effettività della riscossione. D'altro canto, anche in questo caso, la Corte territoriale valuta l'emergenza probatoria in linea con l'orientamento, per quanto maturato in relazione alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, importabile anche nell'ambito della confisca di prevenzione, per cui l'interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista (Sez.2, n. 35646 del 12/0712018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273467 - 01). 3.5. Ne consegue che la Corte abbia dunque con motivazione adeguata e logica, non apparente, 'replicato' alle controdeduzioni difensive, rilevando come il reddito lecito disponibile, alla data della sottoscrizione della polizza, come da tabella al fol. 16 del decreto impugnato, a fronte del fabbisogno di spesa determinato secondo gli indici Istat ridotti del 30%, vedesse un saldo negativo quanto al reddito disponibile del 2008 di euro -19.767,14 che, cumulandosi a quello degli anni precedenti, conduceva a un saldo negativo complessivo di oltre 400nnila euro. A fronte di tali emergenze risulta evidente come il dato della asserita esiguità dell'importo annuale investito nella polizza, pari a 1200 euro, risulti insufficiente a superare la descritta rilevante sproporzione, di fatto non essendo dimostrato che vi fosse alcuna adeguata redditività lecita. Ne consegue la sussistenza di una motivazione logica e congrua, tutt'altro che apparente e, quindi, l'inammissibilità del ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so