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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02673/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’assise d’appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 25 febbraio 2025 la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ha rideterminato in 9 anni ed 8 mesi di reclusione la pena inflitta a XXXXXXXXXXXXXX per il reato di cui agli art. 110 e 575 cod. pen. per aver, in concorso con XXXXXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXXX, cagionato la morte di XXXXXXXXXXXXXXXX, e per il reato di cui agli artt. 110, 2, 4, e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver portato in luogo pubblico il fucile da caccia calibro 12 con cui fu commesso il delitto, avvenuto il 17 febbraio 2023.

In particolare, dopo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano litigato in un bar, XXXXX è stato ritenuto responsabile di essere andato, insieme ai suoi amici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cerca di [OSCURATO:PERSONA]; una volta trovatolo, [OSCURATO:PERSONA] sparò a [OSCURATO:PERSONA] diversi colpi di fucile, che ne provocarono la morte in ospedale 10 giorni dopo il fatto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché la sentenza d’appello ha motivato in modo insufficiente e manifestamente illogico su quale sia stato il contributo causale dell’imputato all’omicidio che è stato perpetrato da altri.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché la responsabilità dell’imputato avrebbe dovuto essere esclusa anche per la mancanza di nesso causale tra il comportamento dell’imputato e la morte della vittima, nesso causale che sarebbe stato interrotto dall’intervento di una serie causale autonoma costituita dall’operato negligente dei sanitari che hanno avuto in cura la vittima presso l’ospedale di Cosenza, che avrebbero ritardato l’intervento chirurgico salva-vita, che fu eseguito soltanto quattro giorni dopo l’ingresso in ospedale.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, che sono state negate per la gravità del fatto e per l’inesistenza di segni di pentimento, senza considerare l’incensuratezza dell’imputato, la collaborazione prestata fin dall’inizio delle indagini, la condotta processuale corretta, la scelta di avviare comunque, pur da innocente, un percorso di giustizia riparativa.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con nota scritta il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con nota scritta il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle considerazioni del Procuratore generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

È fondato, in particolare, il primo motivo, con assorbimento dei successivi.

Il primo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’esistenza di un contributo causale dell’imputato all’omicidio commesso materialmente da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deduce che XXXXXXnon era presente durante il litigio al bar tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha partecipato alla fase delle minacce di morte rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e, pur essendo fisicamente presente insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui è avvenuto il delitto, non ha eseguito alcuna condotta, non fornendo alcun contributo causale all’omicidio.

Il ricorso aggiunge che gli elementi a carico dell’imputato da cui la sentenza impugnata ha tratto il convincimento del concorso dello stesso nel delitto non hanno capacità probatoria, in quanto la circostanza che dopo il litigio al bar, e prima della spedizione punitiva, XXXXX pacificamente si sia sentito al telefono con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non incide perché dai tabulati emerge che è stato XXXXX a chiamare [OSCURATO:PERSONA], e non viceversa.

Pertanto, se la ragione delle telefonate fosse stata realmente quella di coinvolgere XXXXX nella spedizione punitiva, sarebbero stati i due a dover chiamare lui, nonché perchénon vi è alcuna certezza sull’orario in cui XXXXX si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il litigio e prima della spedizione punitiva, ed anche perché fra l’orario del litigio - che finisce all’1.46 - e l’agguato - che avviene alle 2.25 - c’è un lasso temporale talmente ristretto da rendere implausibile l’ipotesi della consapevole e volontaria adesione di XXXXX al piano omicidiario.

Il ricorso aggiunge, circa il presunto passaggio del fucile a XXXXX seduto sul sedile posteriore dell’auto dopo gli spari, che non c’è nessuna prova in atti che consenta di affermare con certezza che XXXXX si trovava sul lato posteriore del veicolo, mentre l’esistenza di tracce di particelle dello sparo sui vestiti di XXXXX potrebbe essere la conseguenza di contaminazioni; e che lo stesso pernottamento di XXXXX presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] la notte del delitto illogicamente è assunto come elemento che corrobora il giudizio di responsabilità, perché ribalta l’onere probatorio pretendendo che l’imputato dimostri la propria dissociazione.

Il motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] è il soggetto che ha materialmente sparato; [OSCURATO:PERSONA] è il soggetto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva litigato al bar; [OSCURATO:PERSONA] è anche il soggetto che ha minacciato [OSCURATO:PERSONA] di morte ed è il soggetto che guidava la macchina con cui i tre sono andati alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA].

Nel percorso logico della sentenza impugnata il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione del delitto è molto evidente, non lo è altrettanto, invece, il contributo di

XXXXX. Nella parte della motivazione in cui riconosce all’imputato l’attenuante della minima partecipazione dell’art. 114 cod. pen., la sentenza impugnata ha ricostruito, infatti, a contrario la partecipazione dell’imputato al delitto, precisando nel dettaglio ciò che l’imputato non ha fatto (non è stato l’ideatore o organizzatore dell’impresa criminale; non è stato il portatore del movente omicidiario e neanche lo sparatore), e ha anzi aggiunto letteralmente quanto genericamente che il suo apporto aveva inciso “sul risultato finale dell’azione omicidiaria in maniera del tutto marginale, al punto da risultare trascurabile”.

Nel momento in cui è passata ad individuare il suo contributo in positivo, invece, la sentenza si è limitata a rilevare che egli è stato presente nell’automobile, circostanza che avrebbe rafforzato il proposito criminoso con la perdurante presenza insieme ai correi (pag. 32 della sentenza di appello).

La mera presenza sul luogo del delitto non è, però, un elemento univoco dell’individuazione di un contributo causale all’esecuzione dello stesso.

Occorre, infatti, ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell’esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell’esecutore materiale, fornendogli stimolo all’azione e maggiore senso di impunità e sicurezza” (Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01; per l’affermazione del principio in una fattispecie diversa dall’omicidio, v.

Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01).

Questo passaggio logico ulteriore manca nella sentenza impugnata, che non ha motivato, se non in modo assertivo con una mera affermazione di principio, sull’incitamento e lo stimolo all’azione da parte del ricorrente (andavano considerate, sul punto, e valutate, eventualmente anche nel senso di ritenerle meramente di comodo, anche le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito in giudizio che XXXXX disse di non sparare), cui sarebbe conseguito il maggiore senso di impunità e sicurezza da parte dei correi.

La sentenza impugnata si è preoccupata, in realtà, di motivare la “chiara adesione” del ricorrente al proposito delittuoso evidenziando la mancanza di dissociazione dal proposito dei due correi, desumibile dalla circostanza che egli ha accettato di salire in automobile con due persone palesemente armate (perché il fucile non poteva essere nascosto alla vista) che andavano in cerca di una persona ben determinata con cui uno dei due aveva appena litigato e che aveva minacciato di morte.

Nella motivazione della sentenza impugnata alla mancanza di dissociazione consegue sul piano logico la consapevolezza del proposito criminoso degli altri due concorrenti.

Però, la consapevolezza del proposito criminoso altrui non è, di per sé, sufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità per il rato di concorso, perché può riguardare l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, ma non il profilo oggettivo del contributo concorsuale, per il quale è necessario, invece, che il concorrente abbia, in qualsiasi modo, partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa (Sez. 5, n. 13201 del 01/02/2024, Vilona, Rv. 286218 – 01: In tema di concorso di persone nel reato, l’azione unica posta a carico di tutti i concorrenti ricorre solo se la condotta compiuta da ciascuno rientri, anche in senso lato, nell’attuazione dell’impresa concordata, sicché la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso solo qualora il correo abbia la coscienza e la volontà dell’evento da altri cagionato e, in qualsiasi modo, abbia partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa).

E la motivazione della sentenza impugnata è manchevole proprio nell’indicare attraverso quale comportamento (tenuto prima del delitto, o tenuto dopo ma concordato prima) il ricorrente abbia partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa.

Ne consegue che la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.

Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro.

Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’assise d’appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 febbraio 2025 la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ha rideterminato in 9 anni ed 8 mesi di reclusione la pena inflitta a XXXXXXXXXXXXXX per il reato di cui agli art. 110 e 575 cod. pen. per aver, in concorso con XXXXXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXXX, cagionato la morte di XXXXXXXXXXXXXXXX, e per il reato di cui agli artt. 110, 2, 4, e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver portato in luogo pubblico il fucile da caccia calibro 12 con cui fu commesso il delitto, avvenuto il 17 febbraio 2023. In particolare, dopo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano litigato in un bar, XXXXX è stato ritenuto responsabile di essere andato, insieme ai suoi amici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cerca di [OSCURATO:PERSONA]; una volta trovatolo, [OSCURATO:PERSONA] sparò a [OSCURATO:PERSONA] diversi colpi di fucile, che ne provocarono la morte in ospedale 10 giorni dopo il fatto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché la sentenza d’appello ha motivato in modo insufficiente e manifestamente illogico su quale sia stato il contributo causale dell’imputato all’omicidio che è stato perpetrato da altri. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché la responsabilità dell’imputato avrebbe dovuto essere esclusa anche per la mancanza di nesso causale tra il comportamento dell’imputato e la morte della vittima, nesso causale che sarebbe stato interrotto dall’intervento di una serie causale autonoma costituita dall’operato negligente dei sanitari che hanno avuto in cura la vittima presso l’ospedale di Cosenza, che avrebbero ritardato l’intervento chirurgico salva-vita, che fu eseguito soltanto quattro giorni dopo l’ingresso in ospedale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, che sono state negate per la gravità del fatto e per l’inesistenza di segni di pentimento, senza considerare l’incensuratezza dell’imputato, la collaborazione prestata fin dall’inizio delle indagini, la condotta processuale corretta, la scelta di avviare comunque, pur da innocente, un percorso di giustizia riparativa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Con nota scritta il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Con nota scritta il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle considerazioni del Procuratore generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. È fondato, in particolare, il primo motivo, con assorbimento dei successivi. Il primo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’esistenza di un contributo causale dell’imputato all’omicidio commesso materialmente da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce che XXXXXXnon era presente durante il litigio al bar tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha partecipato alla fase delle minacce di morte rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e, pur essendo fisicamente presente insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui è avvenuto il delitto, non ha eseguito alcuna condotta, non fornendo alcun contributo causale all’omicidio. Il ricorso aggiunge che gli elementi a carico dell’imputato da cui la sentenza impugnata ha tratto il convincimento del concorso dello stesso nel delitto non hanno capacità probatoria, in quanto la circostanza che dopo il litigio al bar, e prima della spedizione punitiva, XXXXX pacificamente si sia sentito al telefono con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non incide perché dai tabulati emerge che è stato XXXXX a chiamare [OSCURATO:PERSONA], e non viceversa. Pertanto, se la ragione delle telefonate fosse stata realmente quella di coinvolgere XXXXX nella spedizione punitiva, sarebbero stati i due a dover chiamare lui, nonché perchénon vi è alcuna certezza sull’orario in cui XXXXX si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il litigio e prima della spedizione punitiva, ed anche perché fra l’orario del litigio - che finisce all’1.46 - e l’agguato - che avviene alle 2.25 - c’è un lasso temporale talmente ristretto da rendere implausibile l’ipotesi della consapevole e volontaria adesione di XXXXX al piano omicidiario. Il ricorso aggiunge, circa il presunto passaggio del fucile a XXXXX seduto sul sedile posteriore dell’auto dopo gli spari, che non c’è nessuna prova in atti che consenta di affermare con certezza che XXXXX si trovava sul lato posteriore del veicolo, mentre l’esistenza di tracce di particelle dello sparo sui vestiti di XXXXX potrebbe essere la conseguenza di contaminazioni; e che lo stesso pernottamento di XXXXX presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] la notte del delitto illogicamente è assunto come elemento che corrobora il giudizio di responsabilità, perché ribalta l’onere probatorio pretendendo che l’imputato dimostri la propria dissociazione. Il motivo è fondato. Dalla sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] è il soggetto che ha materialmente sparato; [OSCURATO:PERSONA] è il soggetto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva litigato al bar; [OSCURATO:PERSONA] è anche il soggetto che ha minacciato [OSCURATO:PERSONA] di morte ed è il soggetto che guidava la macchina con cui i tre sono andati alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA]. Nel percorso logico della sentenza impugnata il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione del delitto è molto evidente, non lo è altrettanto, invece, il contributo di XXXXX. Nella parte della motivazione in cui riconosce all’imputato l’attenuante della minima partecipazione dell’art. 114 cod. pen., la sentenza impugnata ha ricostruito, infatti, a contrario la partecipazione dell’imputato al delitto, precisando nel dettaglio ciò che l’imputato non ha fatto (non è stato l’ideatore o organizzatore dell’impresa criminale; non è stato il portatore del movente omicidiario e neanche lo sparatore), e ha anzi aggiunto letteralmente quanto genericamente che il suo apporto aveva inciso “sul risultato finale dell’azione omicidiaria in maniera del tutto marginale, al punto da risultare trascurabile”. Nel momento in cui è passata ad individuare il suo contributo in positivo, invece, la sentenza si è limitata a rilevare che egli è stato presente nell’automobile, circostanza che avrebbe rafforzato il proposito criminoso con la perdurante presenza insieme ai correi (pag. 32 della sentenza di appello). La mera presenza sul luogo del delitto non è, però, un elemento univoco dell’individuazione di un contributo causale all’esecuzione dello stesso. Occorre, infatti, ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell’esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell’esecutore materiale, fornendogli stimolo all’azione e maggiore senso di impunità e sicurezza” (Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01; per l’affermazione del principio in una fattispecie diversa dall’omicidio, v. Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01). Questo passaggio logico ulteriore manca nella sentenza impugnata, che non ha motivato, se non in modo assertivo con una mera affermazione di principio, sull’incitamento e lo stimolo all’azione da parte del ricorrente (andavano considerate, sul punto, e valutate, eventualmente anche nel senso di ritenerle meramente di comodo, anche le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito in giudizio che XXXXX disse di non sparare), cui sarebbe conseguito il maggiore senso di impunità e sicurezza da parte dei correi. La sentenza impugnata si è preoccupata, in realtà, di motivare la “chiara adesione” del ricorrente al proposito delittuoso evidenziando la mancanza di dissociazione dal proposito dei due correi, desumibile dalla circostanza che egli ha accettato di salire in automobile con due persone palesemente armate (perché il fucile non poteva essere nascosto alla vista) che andavano in cerca di una persona ben determinata con cui uno dei due aveva appena litigato e che aveva minacciato di morte. Nella motivazione della sentenza impugnata alla mancanza di dissociazione consegue sul piano logico la consapevolezza del proposito criminoso degli altri due concorrenti. Però, la consapevolezza del proposito criminoso altrui non è, di per sé, sufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità per il rato di concorso, perché può riguardare l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, ma non il profilo oggettivo del contributo concorsuale, per il quale è necessario, invece, che il concorrente abbia, in qualsiasi modo, partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa (Sez. 5, n. 13201 del 01/02/2024, Vilona, Rv. 286218 – 01: In tema di concorso di persone nel reato, l’azione unica posta a carico di tutti i concorrenti ricorre solo se la condotta compiuta da ciascuno rientri, anche in senso lato, nell’attuazione dell’impresa concordata, sicché la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso solo qualora il correo abbia la coscienza e la volontà dell’evento da altri cagionato e, in qualsiasi modo, abbia partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa). E la motivazione della sentenza impugnata è manchevole proprio nell’indicare attraverso quale comportamento (tenuto prima del delitto, o tenuto dopo ma concordato prima) il ricorrente abbia partecipato all’azione o comunque facilitato l’esecuzione della stessa. Ne consegue che la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. Gli altri motivi sono assorbiti. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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