Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20827/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Brescia con sentenza in data 17 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 10 settembre 2020, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due condotte di ricettazione di oggetti in oro e riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'articolo 648 codice penale come prevalente sulla recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dela motivazione con riferimento alla determinazione della pena.Nello specifico, si censura la decisione del secondo giudice nella parte in cui ha determinato la pena base per il reato contestato in misura di gran lunga superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie attenuata, valorizzando gli stessi elementi che avevano portato a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p.

Il ricorso è inammissibile.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142i, ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, il giudice di appello ha giustificato, da un lato il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti, ed in particolare guardando al valore "ridotto" dei beni e alle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato; dall'altro ha motivato la determinazione della pena base in considerazione del valore ',sì ridotto, ma) non minimale delle res ricettate e dei precedenti (risalenti, ma pur sempre) specifici gravanti sul prevenuto.

Emerge dunque la manifesta infondatezza del ricorso proposto in punto di pena.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Brescia con sentenza in data 17 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 10 settembre 2020, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due condotte di ricettazione di oggetti in oro e riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'articolo 648 codice penale come prevalente sulla recidiva specifica reiterata infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dela motivazione con riferimento alla determinazione della pena.Nello specifico, si censura la decisione del secondo giudice nella parte in cui ha determinato la pena base per il reato contestato in misura di gran lunga superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie attenuata, valorizzando gli stessi elementi che avevano portato a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. Il ricorso è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142i, ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, il giudice di appello ha giustificato, da un lato il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti, ed in particolare guardando al valore "ridotto" dei beni e alle condotte riparatorie poste in essere dall'imputato; dall'altro ha motivato la determinazione della pena base in considerazione del valore ',sì ridotto, ma) non minimale delle res ricettate e dei precedenti (risalenti, ma pur sempre) specifici gravanti sul prevenuto. Emerge dunque la manifesta infondatezza del ricorso proposto in punto di pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere stensore I
Sentenza Cassazione n. 20827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris