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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 37781/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 3 novembre 2014 con la quale il Tribunale di Trani aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalente - l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la carenza motivazione della sentenza di secondo grado.

3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato.

Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

L'inammissibilità del ricorso - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 successivamente alla pronuncia impugnata.

Difatti, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità: cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542 - 01).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 3 novembre 2014 con la quale il Tribunale di Trani aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalente - l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la carenza motivazione della sentenza di secondo grado. 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato. Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). L'inammissibilità del ricorso - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 successivamente alla pronuncia impugnata. Difatti, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità: cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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