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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27392/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EGLIANZA di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiestoil rigetto del ricorso;letta la memoria fatta pervenire con p.e.c. del 21 aprile 2026 dal difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA]Thartori in relazione alla pena in esecuzione di anni cinque di reclusione, relativaa condanna per reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico disostanze stupefacenti, commesso in Novara, Roma e altrove dall'ottobre 2008 inpermanenza attuale, giudicato con sentenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Milano del 1° dicembre 2020 divenuta irrevocabile indata 10 aprile 2024.2.

Avverso l’ordinanza propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, Avv.

F. Cardinali, affidando le deduzionia un unico motivo, di seguito riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Si denuncia violazione dell'art. 3 comma 2, d.l. n. 162 del 31 ottobre2022, come convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 30 dicembre2022, in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.Il ricorrente segnala che, secondo il Tribunale, non sono stati assolti gli oneridi allegazione introdotti dal d.l. n. 162 del 2022 ai fini di accedere ai beneficipenitenziari in assenza di collaborazione, ritenendo la disciplina di cui al d.l.indicato di immediata applicabilità nei procedimenti introdotti con istanzasuccessiva al 31 ottobre 2022, richiamando Corte cost., sent. n. 32 del 2020.Il Tribunale di sorveglianza, a parere del ricorrente, non avrebbe, però,tenuto conto della disciplina transitoria di cui e all'art. 3, comma 2, del d. l.citato in forza del quale, per i condannati per reati ostativi di cui all'art. 4-bisOrd. pen. commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, nei casi in cuila limitata partecipazione al fatto criminoso accertata con sentenza di condannao l'integrale accertamento dei fatti operato con sentenza irrevocabile, rendanoimpossibile un'utile collaborazione con la giustizia nonché nei casi in cui, anchese la collaborazione viene offerta, risulti poi oggettivamente irrilevante, i beneficisecondo la procedura di cui al comma 2 dell’art. 4-bis Ord. pen. possono essereconcessi purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.Si richiamano precedenti di legittimità nei quali si è ritenuto di escluderel’applicazione dei requisiti restrittivi introdotti dal d.l. n. 162 del 2022 e sievidenzia che il caso in esame rientra nel regime transitorio perché la condottaassociativa contestata, per la quale il ricorrente ha riportato condannairrevocabile (capo 13), risulta commessa in data anteriore e prossima al mese diottobre del 2008 e con condotta in permanenza, da considerarsi, dunque,cessata alla data della sentenza di primo grado (1° dicembre 2020).Ricorre poi nella specie, a parere del ricorrente, l'impossibilità dellacollaborazione come dedotto nella richiesta di misure alternative e argomentatocon memoria del 10 dicembre 2025.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria di replica, del 21 aprile 2026, con laquale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.Va premesso che, nei confronti dell’istante, è stata emessa condannairrevocabile per reato ostativo cd. di prima fascia, commesso prima dell’entratain vigore del d.l. n. 162 del 2022 e che il ricorrente, quale condannato per reatoostativo cd. di prima fascia, non è collaborante e ha avanzato istanza diaffidamento in prova in epoca successiva al 31 ottobre 2022.1.1.

Ciò posto, si osserva quanto al regime normativo applicabile al caso dispecie che l'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. prevede che, in linea generale,l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alladetenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenutie internati per i delitti ivi elencati solo nei casi in cui costoro collaborino con lagiustizia a norma del successivo art. 58-ter.

Il comma 1-bis dell'art. 4-bis —come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 — dispone, tuttavia, che ipredetti benefici possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione, acondizione che i condannati «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili edegli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assolutaimpossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulterioririspetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto alpercorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazionedall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano diescludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolodi ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto dellecircostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte asostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condottacriminosa e di ogni altra informazione disponibile».La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessionedei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato afavore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustiziariparativa».Il comma 2 dell'art. 4-bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza ilcompito di richiedere, in vista della decisione sull'istanza di ammissione aibenefici penitenziari e per il tramite del Comitato provinciale per l'ordine e lasicurezza pubblica, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casidi cui al comma 1-bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementiofferti dall'istante in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale diappartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, alprofilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'internodell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o diprevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazionidisciplinari commesse durante la detenzione».La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sorveglianza disollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso lasentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso ilTribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza diprimo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e diacquisire informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto ointernato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti alsuo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordinealle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economicheeventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzionepersonali o patrimoniali.Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall'istruttoria svoltaemergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalitàorganizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è statocommesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere delcondannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di provacontraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza diconcessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragionidell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareriacquisiti...».1.2.

Dette regole trovano parziale eccezione per coloro – come il caso delricorrente odierno - che abbiano commesso delitti previsti dall'art. 4-bis, comma1, prima dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, i quali, ai sensidell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge, hanno accesso ai benefici di cuiall'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, ma soltanto «nei casi in cuila limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza dicondanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità,operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utilecollaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazioneche viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimidetenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previstedall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenutodopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondocomma, del codice penale», a condizione che siano acquisiti elementi tali daescludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva.La normativa transitoria testé richiamata — riservata a coloro che versinonelle condizioni soggettive indicate, cioè che, al momento di entrata in vigoredella novella, si siano già visti riconoscere l'impossibilità o l'irrilevanza dellacollaborazione ovvero talune specifiche circostanze attenuanti — non èapplicabile al ricorrente che, per quanto consta, non versa in alcuna dellecondizioni indicate, sicché l'accertamento del superamento della presunzione dilegge deve essere compiuto avendo riguardo all'attuale disposto dell'art. 4-bis,comma 1-bis.1.3.

Risulta, allora, dalla superiore esposizione che la novella ha trasformatola presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il noncollaborante, prevista dal precedente testo dell'art. 4-bis, in relativa, conallegazione che spetta alla parte e con la previsione di oneri istruttori per ilgiudice della sorveglianza.Alla luce della normativa vigente, quindi, il Tribunale di sorveglianza ètenuto ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi cd.

«di primafascia», in particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino deicollegamenti con associazioni criminose, mediante l'esame approfondito della suacondotta carceraria e della partecipazione all'attività rieducativa e, se necessario,svolgendo accertamenti tramite l'autorità di polizia.In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall'entrata in vigore del nuovotesto dell'art. 4-bis, la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che «Intema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato perreati ostativi cd.

"di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo lacollaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla lucedella mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento deicollegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorsorieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali,con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliatipoteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 del23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01).Tanto, alla luce dell'espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine allaverifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, allaluce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione dimantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essaintrodotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dalriconoscimento che detta situazione «non costituisce più un dato rigidamentepreclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo delTribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sullabase degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuovaregola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto ilpercorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali opotenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso».

Conl'esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di sorveglianza, di avvalersidegli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis.2.

Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, nel corso del procedimentointrodotto con la presentazione dell'istanza di ammissione a misure alternative edefinito con l'ordinanza impugnata e, poi, nell'articolare i motivi di ricorso percassazione, non risulta che il ricorrente abbia integralmente assolto il prescrittoonere di allegazione, omettendo di indicare con sufficiente specificità gli elementiche, nella sua prospettiva, comproverebbero la non attualità dei suoicollegamenti con il crimine organizzato e l'insussistenza del pericolo, nel caso diesecuzione della pena in forma diversa da quella carceraria, di loro ripristino eche egli ha evocato in termini di tangibile impalpabilità nonché alludendo, inmodo non meno generico e senza conforto fattuale, al suo percorso rieducativoed alle circostanze personali ed ambientali.Così facendo — carente anche il riferimento ad eventuali iniziativeriparatorie, elemento normativo di co-valutazione della concessione del beneficio(Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 - 01) — ineccepibile sipalesa la decisione del Tribunale di sorveglianza.Invero, l’assolvimento di tale specifico onere di allegazione da parte delcondannato che invoca il beneficio è necessaria condizione per il successivoesercizio dei poteri istruttori da parte della magistratura di sorveglianza, indifetto del quale a quest'ultima non è richiesto di procedere ad alcun ulterioreaccertamento.Solo, invero, qualora il condannato — diversamente da quanto, in concreto,accaduto nel caso di specie — avesse illustrato circostanze di fatto tali, ai sensidel rinnovato art. 4-bis, da consentire il superamento della presunzione relativa,il Tribunale di sorveglianza sarebbe stato tenuto a valutarne la fondatezza e,nella prospettiva considerata, la sufficienza e ad acquisire le ulterioriinformazioni ritenute necessarie , sia quanto al pericolo di contatti delcondannato con l'associazione di appartenenza, esercitando i poteri istruttorieventualmente seguito, chiedendo, se del caso, all'équipe tratta mentale unarelazione aggiornata.Né — va, per completezza, aggiunto — le precedenti conclusioni sonosmentite dagli argomenti addotti dal ricorrente, il quale con il ricorso richiamasoltanto la memoria del 10 dicembre 2025, ove era stata dedotta l’impossibilitàdella collaborazione senza chiarirne i contorni e specificarne le ragioni se non perla dedotta breve durata del ruolo di supplenza svolto rispetto al figlio, onde poterricavare un effettivo, sopravvenuto distacco dagli ambienti criminali diriferimento.Peraltro, il Tribunale attribuisce rilievo alla mancata dimostrazione, da partedel condannato, sia dell’adempimento delle obbligazioni civili (che nella memoriadifensiva del dicembre 2025 sono indicate come non dovute, in forza del regimenormativo invocato : v. p. 2 della memoria del 10 dicembre 2025, all. 1 alricorso), sia dell’assenza di collegamento con il contesto criminale di riferimento,sottolineando che il ricorrente, oltre ad essere genitore del soggetto individuatocome il vero leader dell'associazione, collettore dei proventi delle vendite, èsoggetto che proprio per questo stretto collegamento con l’associazione nonsarebbe impossibilitato alla collaborazione trattandosi di sodalizio operante nelterritorio olandese, del quale sono noti solo i nomi di battesimo di alcuni deipartecipi, neppure tutti compiutamente identificati.

Tale ricostruzione, peraltro,appare avversata dal ricorrente con argomenti versati in fatto, dunque, nonammissibili nella presente sede, quanto alla dedotta inesigibilità dellacollaborazione in ragione del ruolo di “supplenza in favore del figlio” assunto perun periodo limitato.Anzi, la motivazione del provvedimento impugnato è sufficiente e rispetto alcontenuto della stessa non appare decisivo il richiamo alla mancata allegazionedi elementi specifici relativi alla buona condotta carceraria che consentirebbe diescludere l'attualità e il pericolo di ripristino di collegamenti con il nucleocriminale di riferimento.

Sul punto, anzi, il Tribunale di Sorveglianza evidenziache, a prescindere dalla corretta condotta carceraria, dalla relazione di sintesi del19 settembre 2025, emerge l’indicazione di prosecuzione del percorsointramurario, onde approdare a una maggiore consapevolezza del condannato inmerito alle condotte illecite.3.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiestoil rigetto del ricorso;letta la memoria fatta pervenire con p.e.c. del 21 aprile 2026 dal difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA]Thartori in relazione alla pena in esecuzione di anni cinque di reclusione, relativaa condanna per reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico disostanze stupefacenti, commesso in Novara, Roma e altrove dall'ottobre 2008 inpermanenza attuale, giudicato con sentenza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Milano del 1° dicembre 2020 divenuta irrevocabile indata 10 aprile 2024.2. Avverso l’ordinanza propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, Avv. F. Cardinali, affidando le deduzionia un unico motivo, di seguito riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Si denuncia violazione dell'art. 3 comma 2, d.l. n. 162 del 31 ottobre2022, come convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 30 dicembre2022, in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.Il ricorrente segnala che, secondo il Tribunale, non sono stati assolti gli oneridi allegazione introdotti dal d.l. n. 162 del 2022 ai fini di accedere ai beneficipenitenziari in assenza di collaborazione, ritenendo la disciplina di cui al d.l.indicato di immediata applicabilità nei procedimenti introdotti con istanzasuccessiva al 31 ottobre 2022, richiamando Corte cost., sent. n. 32 del 2020.Il Tribunale di sorveglianza, a parere del ricorrente, non avrebbe, però,tenuto conto della disciplina transitoria di cui e all'art. 3, comma 2, del d. l.citato in forza del quale, per i condannati per reati ostativi di cui all'art. 4-bisOrd. pen. commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, nei casi in cuila limitata partecipazione al fatto criminoso accertata con sentenza di condannao l'integrale accertamento dei fatti operato con sentenza irrevocabile, rendanoimpossibile un'utile collaborazione con la giustizia nonché nei casi in cui, anchese la collaborazione viene offerta, risulti poi oggettivamente irrilevante, i beneficisecondo la procedura di cui al comma 2 dell’art. 4-bis Ord. pen. possono essereconcessi purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.Si richiamano precedenti di legittimità nei quali si è ritenuto di escluderel’applicazione dei requisiti restrittivi introdotti dal d.l. n. 162 del 2022 e sievidenzia che il caso in esame rientra nel regime transitorio perché la condottaassociativa contestata, per la quale il ricorrente ha riportato condannairrevocabile (capo 13), risulta commessa in data anteriore e prossima al mese diottobre del 2008 e con condotta in permanenza, da considerarsi, dunque,cessata alla data della sentenza di primo grado (1° dicembre 2020).Ricorre poi nella specie, a parere del ricorrente, l'impossibilità dellacollaborazione come dedotto nella richiesta di misure alternative e argomentatocon memoria del 10 dicembre 2025.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria di replica, del 21 aprile 2026, con laquale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.Va premesso che, nei confronti dell’istante, è stata emessa condannairrevocabile per reato ostativo cd. di prima fascia, commesso prima dell’entratain vigore del d.l. n. 162 del 2022 e che il ricorrente, quale condannato per reatoostativo cd. di prima fascia, non è collaborante e ha avanzato istanza diaffidamento in prova in epoca successiva al 31 ottobre 2022.1.1. Ciò posto, si osserva quanto al regime normativo applicabile al caso dispecie che l'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. prevede che, in linea generale,l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alladetenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenutie internati per i delitti ivi elencati solo nei casi in cui costoro collaborino con lagiustizia a norma del successivo art. 58-ter. Il comma 1-bis dell'art. 4-bis —come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 — dispone, tuttavia, che ipredetti benefici possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione, acondizione che i condannati «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili edegli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assolutaimpossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulterioririspetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto alpercorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazionedall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano diescludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolodi ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto dellecircostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte asostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condottacriminosa e di ogni altra informazione disponibile».La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessionedei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato afavore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustiziariparativa».Il comma 2 dell'art. 4-bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza ilcompito di richiedere, in vista della decisione sull'istanza di ammissione aibenefici penitenziari e per il tramite del Comitato provinciale per l'ordine e lasicurezza pubblica, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casidi cui al comma 1-bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementiofferti dall'istante in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale diappartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, alprofilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'internodell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o diprevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazionidisciplinari commesse durante la detenzione».La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sorveglianza disollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso lasentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso ilTribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza diprimo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e diacquisire informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto ointernato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti alsuo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordinealle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economicheeventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzionepersonali o patrimoniali.Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall'istruttoria svoltaemergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalitàorganizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è statocommesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere delcondannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di provacontraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza diconcessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragionidell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareriacquisiti...».1.2. Dette regole trovano parziale eccezione per coloro – come il caso delricorrente odierno - che abbiano commesso delitti previsti dall'art. 4-bis, comma1, prima dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, i quali, ai sensidell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge, hanno accesso ai benefici di cuiall'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, ma soltanto «nei casi in cuila limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza dicondanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità,operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utilecollaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazioneche viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimidetenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previstedall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenutodopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondocomma, del codice penale», a condizione che siano acquisiti elementi tali daescludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva.La normativa transitoria testé richiamata — riservata a coloro che versinonelle condizioni soggettive indicate, cioè che, al momento di entrata in vigoredella novella, si siano già visti riconoscere l'impossibilità o l'irrilevanza dellacollaborazione ovvero talune specifiche circostanze attenuanti — non èapplicabile al ricorrente che, per quanto consta, non versa in alcuna dellecondizioni indicate, sicché l'accertamento del superamento della presunzione dilegge deve essere compiuto avendo riguardo all'attuale disposto dell'art. 4-bis,comma 1-bis.1.3. Risulta, allora, dalla superiore esposizione che la novella ha trasformatola presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il noncollaborante, prevista dal precedente testo dell'art. 4-bis, in relativa, conallegazione che spetta alla parte e con la previsione di oneri istruttori per ilgiudice della sorveglianza.Alla luce della normativa vigente, quindi, il Tribunale di sorveglianza ètenuto ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi cd. «di primafascia», in particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino deicollegamenti con associazioni criminose, mediante l'esame approfondito della suacondotta carceraria e della partecipazione all'attività rieducativa e, se necessario,svolgendo accertamenti tramite l'autorità di polizia.In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall'entrata in vigore del nuovotesto dell'art. 4-bis, la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che «Intema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato perreati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo lacollaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla lucedella mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento deicollegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorsorieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali,con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliatipoteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 del23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 - 01).Tanto, alla luce dell'espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine allaverifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, allaluce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione dimantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essaintrodotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dalriconoscimento che detta situazione «non costituisce più un dato rigidamentepreclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo delTribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sullabase degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuovaregola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto ilpercorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali opotenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso». Conl'esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di sorveglianza, di avvalersidegli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis.2. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, nel corso del procedimentointrodotto con la presentazione dell'istanza di ammissione a misure alternative edefinito con l'ordinanza impugnata e, poi, nell'articolare i motivi di ricorso percassazione, non risulta che il ricorrente abbia integralmente assolto il prescrittoonere di allegazione, omettendo di indicare con sufficiente specificità gli elementiche, nella sua prospettiva, comproverebbero la non attualità dei suoicollegamenti con il crimine organizzato e l'insussistenza del pericolo, nel caso diesecuzione della pena in forma diversa da quella carceraria, di loro ripristino eche egli ha evocato in termini di tangibile impalpabilità nonché alludendo, inmodo non meno generico e senza conforto fattuale, al suo percorso rieducativoed alle circostanze personali ed ambientali.Così facendo — carente anche il riferimento ad eventuali iniziativeriparatorie, elemento normativo di co-valutazione della concessione del beneficio(Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 - 01) — ineccepibile sipalesa la decisione del Tribunale di sorveglianza.Invero, l’assolvimento di tale specifico onere di allegazione da parte delcondannato che invoca il beneficio è necessaria condizione per il successivoesercizio dei poteri istruttori da parte della magistratura di sorveglianza, indifetto del quale a quest'ultima non è richiesto di procedere ad alcun ulterioreaccertamento.Solo, invero, qualora il condannato — diversamente da quanto, in concreto,accaduto nel caso di specie — avesse illustrato circostanze di fatto tali, ai sensidel rinnovato art. 4-bis, da consentire il superamento della presunzione relativa,il Tribunale di sorveglianza sarebbe stato tenuto a valutarne la fondatezza e,nella prospettiva considerata, la sufficienza e ad acquisire le ulterioriinformazioni ritenute necessarie , sia quanto al pericolo di contatti delcondannato con l'associazione di appartenenza, esercitando i poteri istruttorieventualmente seguito, chiedendo, se del caso, all'équipe tratta mentale unarelazione aggiornata.Né — va, per completezza, aggiunto — le precedenti conclusioni sonosmentite dagli argomenti addotti dal ricorrente, il quale con il ricorso richiamasoltanto la memoria del 10 dicembre 2025, ove era stata dedotta l’impossibilitàdella collaborazione senza chiarirne i contorni e specificarne le ragioni se non perla dedotta breve durata del ruolo di supplenza svolto rispetto al figlio, onde poterricavare un effettivo, sopravvenuto distacco dagli ambienti criminali diriferimento.Peraltro, il Tribunale attribuisce rilievo alla mancata dimostrazione, da partedel condannato, sia dell’adempimento delle obbligazioni civili (che nella memoriadifensiva del dicembre 2025 sono indicate come non dovute, in forza del regimenormativo invocato : v. p. 2 della memoria del 10 dicembre 2025, all. 1 alricorso), sia dell’assenza di collegamento con il contesto criminale di riferimento,sottolineando che il ricorrente, oltre ad essere genitore del soggetto individuatocome il vero leader dell'associazione, collettore dei proventi delle vendite, èsoggetto che proprio per questo stretto collegamento con l’associazione nonsarebbe impossibilitato alla collaborazione trattandosi di sodalizio operante nelterritorio olandese, del quale sono noti solo i nomi di battesimo di alcuni deipartecipi, neppure tutti compiutamente identificati. Tale ricostruzione, peraltro,appare avversata dal ricorrente con argomenti versati in fatto, dunque, nonammissibili nella presente sede, quanto alla dedotta inesigibilità dellacollaborazione in ragione del ruolo di “supplenza in favore del figlio” assunto perun periodo limitato.Anzi, la motivazione del provvedimento impugnato è sufficiente e rispetto alcontenuto della stessa non appare decisivo il richiamo alla mancata allegazionedi elementi specifici relativi alla buona condotta carceraria che consentirebbe diescludere l'attualità e il pericolo di ripristino di collegamenti con il nucleocriminale di riferimento. Sul punto, anzi, il Tribunale di Sorveglianza evidenziache, a prescindere dalla corretta condotta carceraria, dalla relazione di sintesi del19 settembre 2025, emerge l’indicazione di prosecuzione del percorsointramurario, onde approdare a una maggiore consapevolezza del condannato inmerito alle condotte illecite.3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]