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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31484/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 07.07.2023 con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena irrogata in mesi otto di reclusioni - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della medesima città che aveva ritenuto responsabile il predetto del reato di tentata violenza privata (così riqualificata l'originaria imputazione di tentata estorsione) e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione; Aivn-&-A.0(V +2 e (et. et,,, 32 ,DU 1?2,t,v,y,2 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà, nella parte in cui il Collegio giudicante ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero avuto, secondo la Corte, anche dei riscontri, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, laddove nel caso di specie esso è manifestamente insussistente ove si consideri l'intero costrutto argomentativo e non solo la parte evidenziata in ricorso, oltre che la conforme ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado (che chiarisce ulteriormente le ragioni della riconducibilità all'imputato del fatto); che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 07.07.2023 con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato - limitatamente alla determinazione della pena irrogata in mesi otto di reclusioni - confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della medesima città che aveva ritenuto responsabile il predetto del reato di tentata violenza privata (così riqualificata l'originaria imputazione di tentata estorsione) e lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione; Aivn-&-A.0(V +2 e (et. et,,, 32 ,DU 1?2,t,v,y,2 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà, nella parte in cui il Collegio giudicante ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero avuto, secondo la Corte, anche dei riscontri, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, laddove nel caso di specie esso è manifestamente insussistente ove si consideri l'intero costrutto argomentativo e non solo la parte evidenziata in ricorso, oltre che la conforme ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado (che chiarisce ulteriormente le ragioni della riconducibilità all'imputato del fatto); che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis