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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 35904/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24713-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 206/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24713 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 33- R.G. 24713/2020 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 31 gennaio 2020, la corte d'appello di Potenza rigettava l'appello, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della [OSCURATO:PERSONA] e annullato la cartella di pagamento impugnata da [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la controparte ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss.

D. Lgs. 509/1994, dell'art. 3, co. 12, L. 335/1995 (come modificato ed interpretato dagli artt. 1, co. 763, L. 296/2006 e 1, co. 488, L. 147/2013), dell'art. 6 del D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 e art. 5 Statuto C.I.P.A.G., per aver la corte territoriale applicato tali norme limitando, erroneamente, il perimento di autonomia degli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994, ritenendo che le modifiche introdotte dal D. Lgs. 509/1994 non abbiano attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione.

Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982, art. 1 e ss. del D. Lgs. 509/1994 oltreché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte d'appello travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima, imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli iscritti, subordinandone invece la legittimità al positivo accertamento del requisito della c.d. continuità professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982.

Con un terzo motivo di ricorso si contesta l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per aver il giudice di seconde cure omesso di considerare che la controparte, negli anni oggetto di pretesa contributiva, aveva effettivamente svolto attività professionale imponibile ai fini previdenziali.

Con un quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di riparto della prova, in particolare dell'art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. (approvato con D.M. del 27/02/2003), Delibera C.I.P.A:G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24 marzo 2003) Delibera n. 123/2009 (approvata con D.M. del 14/07/2009) e dell'art.2697 c.c., per aver la corte territoriale trascurato il fatto che l'iscrizione d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] è da considerarsi legittima anche qualora dipenda dal mero inadempimento degli oneri di autocertificazione, gravanti sul contribuente.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

Il terzo e quarto motivo di ricorso restano assorbiti.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità p.q.m. accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24713-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 206/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24713 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 33- R.G. 24713/2020 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 31 gennaio 2020, la corte d'appello di Potenza rigettava l'appello, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della [OSCURATO:PERSONA] e annullato la cartella di pagamento impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la controparte ha resistito con controricorso. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, dell'art. 3, co. 12, L. 335/1995 (come modificato ed interpretato dagli artt. 1, co. 763, L. 296/2006 e 1, co. 488, L. 147/2013), dell'art. 6 del D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 e art. 5 Statuto C.I.P.A.G., per aver la corte territoriale applicato tali norme limitando, erroneamente, il perimento di autonomia degli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994, ritenendo che le modifiche introdotte dal D. Lgs. 509/1994 non abbiano attribuito alla Cassa il potere di incidere sulla disciplina primaria relativa alla definizione dei soggetti obbligati all'iscrizione ed alla contribuzione. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982, art. 1 e ss. del D. Lgs. 509/1994 oltreché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte d'appello travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima, imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli iscritti, subordinandone invece la legittimità al positivo accertamento del requisito della c.d. continuità professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982. Con un terzo motivo di ricorso si contesta l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per aver il giudice di seconde cure omesso di considerare che la controparte, negli anni oggetto di pretesa contributiva, aveva effettivamente svolto attività professionale imponibile ai fini previdenziali. Con un quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di riparto della prova, in particolare dell'art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. (approvato con D.M. del 27/02/2003), Delibera C.I.P.A:G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24 marzo 2003) Delibera n. 123/2009 (approvata con D.M. del 14/07/2009) e dell'art.2697 c.c., per aver la corte territoriale trascurato il fatto che l'iscrizione d'ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] è da considerarsi legittima anche qualora dipenda dal mero inadempimento degli oneri di autocertificazione, gravanti sul contribuente. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo e quarto motivo di ricorso restano assorbiti. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità p.q.m. accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche
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