Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2026
ECLI:EU:T:2026:534
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici)
9 settembre 2026 (
*
)
« Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Domanda consolidata di riesame delle misure in previsione della scadenza – Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 – Obbligo di prova all’avvio di un riesame – Fase preliminare della procedura di riesame – Carattere sufficiente degli elementi di prova – Presa in considerazione di informazioni supplementari basate su un altro metodo di calcolo del dumping »
Nella causa T‑126/21 RENV,
AO [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Nevinnomyssk (Russia),
AO [OSCURATO:PERSONA] NAK «[OSCURATO:PERSONA]»,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Russia),
rappresentate da A. de Moncuit de Boiscuillé, E. Gergondet, N. Mizulin, A. Nosowicz e P. [OSCURATO:PERSONA], avvocati,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da L. [OSCURATO:PERSONA] e J. Zieliński, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da J. Beck e L. Ruessmann, avvocati,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici),
composto da M. van der [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA],
vista la sentenza del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e NAK «[OSCURATO:PERSONA]» (C‑554/23 P e C‑568/23 P, EU:C:2025:291),
vista la fase scritta del procedimento,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la AO [OSCURATO:PERSONA] e la AO [OSCURATO:PERSONA] NAK «[OSCURATO:PERSONA]», ricorrenti, chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2020, L 425, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui è loro applicabile.
I.
Fatti
2
Le ricorrenti sono produttrici ed esportatrici di nitrato di ammonio, un prodotto utilizzato sia in agricoltura sia a fini industriali, e sono stabilite in Russia.
3
Con il suo regolamento (CE) n. 2022/95, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 1995, L 198, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e rientrante nelle voci 3102 30 90 e 3102 40 90 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del suo regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).
4
In seguito a un primo riesame delle misure in previsione della scadenza nonché a un primo riesame intermedio, è stato mantenuto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia con il regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 2002, L 102, pag. 1).
5
Al termine di un secondo riesame di tali misure in previsione della scadenza e di un secondo riesame intermedio parziale, queste ultime sono state mantenute in vigore dal regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU 2008, L 185, pag. 1).
6
Dopo un terzo riesame di dette misure in previsione della scadenza, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha mantenuto queste ultime in vigore mediante il suo regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2014, L 280, pag. 19).
7
A seguito di un riesame intermedio, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»), la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione n. 999/2014 della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (GU 2018, L 287, pag. 3).
8
Durante tutto il periodo in cui si sono svolte tali procedure di riesame, le ricorrenti sono state assoggettate a un dazio antidumping applicabile al nitrato di ammonio sull’intero territorio russo.
9
Il 21 giugno 2019, a seguito della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dell’avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU 2019, C 53, pag. 3), la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dall’interveniente, la [OSCURATO:PERSONA], un’associazione europea di produttori di concimi, una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping di cui trattasi, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (in prosieguo: la «domanda iniziale»). In tale domanda, l’interveniente sosteneva che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping pregiudizievole per l’industria dell’Unione europea sulla base di un confronto tra i prezzi all’esportazione e un valore normale costruito (in prosieguo: il «metodo basato sul valore normale costruito»).
10
Il 20 agosto 2019 l’interveniente ha depositato informazioni supplementari (in prosieguo: le «informazioni supplementari») che si basavano su un valore normale, fondato sui prezzi effettivi sul mercato interno russo (in prosieguo: il «metodo commerciale»), e che sono state integrate in una versione consolidata della domanda di riesame (in prosieguo: la «domanda consolidata»).
11
Il 23 settembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU 2019, C 318, pag. 6; in prosieguo: l’«avviso di apertura»), ritenendo che esistessero sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio per giustificare l’apertura di un riesame, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, e avviare un’inchiesta.
12
In particolare, il punto 4 dell’avviso di apertura, intitolato «[m]otivazione del riesame», al punto 1, per quanto concerne l’affermazione dell’interveniente riguardante il rischio di persistenza del dumping, enuncia quanto segue:
«[L’interveniente] ha asserito, fornendo sufficienti elementi di prova, che non esistono dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Russia (…) nel corso di normali operazioni commerciali. [L’interveniente] ha pertanto costruito il valore normale in base ai costi di produzione in Russia, ad eccezione del prezzo del gas naturale consumato, che è basato sul prezzo di fornitura del gas a Waidhaus [in Germania], adeguato per tener conto dei costi di trasporto cui sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), e al profitto normalmente realizzabile negli [OSCURATO:PERSONA] d’America.
Fatte salve le asserzioni secondo cui i prezzi praticati sul mercato nazionale [in Russia] non sono attendibili, [l’interveniente] ha fornito anche elementi di prova di un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato nazionale [di tale paese].
Il valore normale costruito e i prezzi effettivi sul mercato nazionale sono stati confrontati con il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione nell’Unione e con il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) di tale prodotto venduto all’esportazione in Brasile, tenendo presente che le esportazioni in Brasile rappresentano più del 40% delle esportazioni russe [di detto prodotto].
Indipendentemente dalla metodologia utilizzata per determinare il valore normale o dalla destinazione delle vendite all’esportazione, i margini di dumping sono significativi per [la Russia]».
13
Al termine dell’inchiesta di riesame, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che esisteva un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di soppressione delle misure antidumping in vigore sul nitrato di ammonio originario della Russia. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi deciso, mediante l’adozione del regolamento impugnato, di mantenere le misure di cui trattasi per un periodo di cinque anni.
II.
Precedenti procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte
14
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2021, le ricorrenti hanno proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑126/21, diretto all’annullamento del regolamento impugnato.
15
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto un motivo unico, vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base, nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente avviato la procedura di riesame nonostante l’assenza di sufficienti elementi di prova.
16
Con sentenza del 5 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e NAK «[OSCURATO:PERSONA]»/[OSCURATO:PERSONA] (T‑126/21; in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:T:2023:376), il Tribunale ha accolto la prima parte del motivo unico e ha annullato il regolamento impugnato su tale base, senza esaminare le altre due parti. In proposito, il Tribunale ha considerato, in particolare, che la condizione relativa alla sufficienza degli elementi di prova contenuti in una domanda di riesame presentata dai produttori dell’Unione o dai loro rappresentanti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, era soddisfatta qualora siffatti elementi fossero stati depositati non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni al termine del quale le misure antidumping sarebbero scadute conformemente al quarto comma di tale disposizione e quindi che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto affermando, al considerando 20 del regolamento impugnato, che era irrilevante il fatto che la domanda iniziale fosse stata integrata da informazioni supplementari e che l’apertura del riesame potesse essere giustificata sulla base della domanda consolidata (sentenza iniziale, punti 103 e 104).
17
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 4 e il 14 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’interveniente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e NAK «[OSCURATO:PERSONA]» (C‑554/23 P e C‑568/23 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2025:291), impugnazioni avverso la sentenza iniziale.
18
Con la sentenza sull’impugnazione, la Corte ha annullato la sentenza iniziale, con la motivazione che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (sentenza sull’impugnazione, punto 63).
19
La Corte ha concluso, ai sensi di un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto di elementi di prova che sono stati presentati, su sua richiesta, dai produttori dell’Unione, nel periodo di tre mesi precedente alla scadenza di misure antidumping, al fine di decidere se occorra procedere a un riesame di tali misure antidumping (sentenza sull’impugnazione, punti da 51 a 60).
20
Pertanto, la Corte ha precisato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 104 della sentenza iniziale, che la [OSCURATO:PERSONA] era essa stessa incorsa in un errore di diritto nell’affermare, al considerando 20 del regolamento impugnato, che era irrilevante che la domanda iniziale fosse stata integrata da informazioni supplementari e che l’apertura del riesame potesse essere giustificata sulla base della domanda consolidata (sentenza sull’impugnazione, punto 62).
III.
Conclusioni delle parti dopo il rinvio
21
A seguito della sentenza sull’impugnazione, le parti hanno presentato le loro osservazioni scritte in merito alla prosecuzione del procedimento (in prosieguo: le «osservazioni sul rinvio»), ai sensi dell’articolo 193, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
22
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
IV.
In diritto
A.
Sull’oggetto della controversia a seguito di rinvio
24
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, quando l’impugnazione è accolta e la causa è rinviata al Tribunale affinché statuisca sulla controversia, quest’ultimo è vincolato dai punti di diritto decisi dalla decisione della Corte.
25
Pertanto, a seguito dell’annullamento da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo è adito, in applicazione dell’articolo 191 del suo regolamento di procedura, con la sentenza della Corte e deve pronunciarsi su tutti i motivi di annullamento dedotti dalla parte ricorrente, ad esclusione degli elementi del dispositivo non annullati dalla Corte, nonché delle considerazioni che costituiscono il fondamento necessario di detti elementi, i quali sono passati in giudicato (v. sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 24 e giurisprudenza citata).
26
Nel caso di specie, con il punto 1 del dispositivo della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha proceduto all’annullamento integrale della sentenza iniziale e, con il punto 2 di detto dispositivo, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale. Pertanto, spetta al Tribunale statuire sull’insieme del motivo unico dedotto dalle ricorrenti a sostegno della domanda di annullamento del regolamento impugnato.
27
Il motivo unico, come esposto al precedente punto 15, era suddiviso in tre parti, vertenti, la prima, sul fatto che il carattere sufficiente degli elementi di prova presentati in una domanda di riesame dovrebbe essere valutato rispetto agli elementi di prova disponibili nella domanda iniziale, depositata entro il termine legale previsto all’articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento di base, vale a dire al più tardi tre mesi prima della scadenza delle misure, la seconda, sul fatto che la domanda iniziale non conterrebbe elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza del dumping né elementi di prova che consentano all’interveniente di giustificare il ricorso al metodo di calcolo del margine di dumping fondato su un valore normale costruito e, la terza, sul fatto che, in ogni caso, la domanda consolidata, che fornisce anche calcoli del margine di dumping basati sui prezzi effettivi sul mercato nazionale, non conterrebbe elementi di prova sufficienti di un rischio di persistenza del dumping.
28
Nella sentenza sull’impugnazione la Corte ha rinviato la presente causa al Tribunale per statuire, in sostanza, sulla terza parte del motivo unico, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto, nel regolamento impugnato, che la domanda consolidata contenesse elementi di prova sufficienti di un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping di cui trattasi. Infatti, dalla sentenza sull’impugnazione risulta, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore di diritto esaminando la questione se l’avvio del riesame fosse giustificato sulla base della domanda consolidata. Ne consegue che, da un lato, la prima parte del motivo unico, relativa al fatto che il carattere sufficiente degli elementi di prova presentati in una domanda di riesame dovrebbe essere valutato rispetto alla domanda iniziale e non alla domanda consolidata, deve essere respinta in quanto infondata. Dall’altro lato, la seconda parte del motivo unico, vertente sul fatto che la domanda iniziale non conterrebbe elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio del riesame, è inoperante.
29
A seguito delle osservazioni delle ricorrenti sul rinvio, si deve constatare che la terza parte del motivo unico è suddivisa, in sostanza, in tre censure. La prima censura verte sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto tener conto delle informazioni supplementari nel suo esame del rischio di persistenza del dumping, a causa, da un lato, della natura di tali informazioni e, dall’altro, della circostanza che queste ultime non sarebbero state fornite su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]. La seconda censura verte sul fatto che i calcoli del dumping, relativi al metodo fondato sul valore normale costruito e già forniti nella domanda iniziale, non costituiscono un elemento di prova sufficiente di un rischio di persistenza del dumping. La terza censura verte sul fatto che i calcoli del dumping basati sul metodo commerciale, forniti successivamente come informazioni supplementari, non costituiscono un elemento di prova sufficiente di un siffatto rischio.
30
Prima di procedere all’analisi della fondatezza della terza parte del motivo unico, il Tribunale ritiene opportuno esaminare i criteri applicabili all’apertura di un riesame delle misure in previsione della scadenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base.
B.
Sui criteri giuridici applicabili all’apertura di un riesame delle misure in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base
31
Le ricorrenti sostengono, in particolare nell’ambito della loro argomentazione relativa alla terza parte del motivo unico, che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base è applicabile ai riesami, in forza dell’articolo 11, paragrafo 5, di detto regolamento, e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova forniti nella denuncia, al fine di determinare se vi siano elementi di prova sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame.
32
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione se il criterio previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base si applichi o meno ai riesami ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento è irrilevante, in quanto il criterio giuridico applicabile per decidere l’apertura di un riesame, consistente nel sapere se la domanda di riesame contenga sufficienti elementi di prova del fatto che il dumping e il pregiudizio possono reiterarsi in assenza di misure antidumping, è previsto da quest’ultima disposizione.
33
In proposito, occorre ricordare anzitutto che da una giurisprudenza costante risulta che una procedura di riesame si distingue, in linea di principio, dalla procedura di inchiesta iniziale, che è disciplinata da altre disposizioni del regolamento di base. La differenza oggettiva tra questi due tipi di procedure risiede nel fatto che le importazioni soggette a una procedura di riesame sono quelle che sono state già assoggettate a misure antidumping definitive e nei confronti delle quali sono stati raccolti, in linea di principio, elementi probatori sufficienti ad accertare che l’eliminazione di tali misure favorirebbe probabilmente la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Per contro, qualora le importazioni vengano assoggettate ad un’inchiesta iniziale, l’oggetto di quest’ultima consiste appunto nell’accertare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi asserito dumping (v. sentenza dell’11 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑654/16, EU:T:2018:525, punto 38 e giurisprudenza citata), e ciò anche se l’avvio di una siffatta inchiesta presuppone l’esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l’avvio di tale procedura [sentenza del 27 gennaio 2005, [OSCURATO:PERSONA]Con (Deutschland)/Consiglio, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, punto 50].
34
Per quanto concerne, in particolare, la procedura di riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di base, le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, «salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio».
35
Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] oppure su domanda dei produttori dell’Unione o dei loro rappresentanti. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base:
«Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l’altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio oppure il persistere di distorsioni relative alle materie prime».
36
Ne consegue che, nel caso di una domanda presentata dai produttori dell’Unione o dai loro rappresentanti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento di base, se il criterio pertinente nell’ambito di una procedura di riesame è il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] e l’onere della prova ad essa incombente differiscono a seconda della fase della procedura di riesame di cui trattasi. Infatti, l’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento ha introdotto una distinzione tra, da un lato, la fase cosiddetta «preliminare» prevista al secondo comma, successiva alla scadenza del termine legale e precedente l’apertura del riesame, durante la quale i produttori dell’Unione hanno l’onere della prova, e, dall’altro, la fase dell’inchiesta prevista al primo comma, durante la quale, in detti casi, l’onere della prova incombe alla [OSCURATO:PERSONA].
37
Nel corso di quest’ultima fase di inchiesta, il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] non è quello di arbitro, la cui competenza sia limitata a decidere unicamente alla luce delle informazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti dell’inchiesta, dato che il regolamento di base, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, applicabile ai riesami in forza dell’articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento, autorizza quest’ultima a chiedere agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornirle informazioni nonché di effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari (v. in tal senso, sentenza del 22 marzo 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 32).
38
Per contro, durante la cosiddetta fase «preliminare», nell’ambito di una domanda di riesame presentata dai produttori dell’Unione, l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base non impone in alcun modo alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare il rischio di dumping per giustificare l’apertura del riesame né richiede a quest’ultima di effettuare verifiche ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 37. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] deve, in sostanza, in applicazione di quest’ultima disposizione, verificare se i produttori dell’Unione abbiano fornito, nella loro domanda di riesame, sufficienti elementi di prova secondo cui la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.
39
In tal senso, il Tribunale ha già dichiarato che la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio del carattere sufficiente di tali elementi ai fini dell’apertura di un’inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini dell’accertamento definitivo dell’esistenza di un dumping. Di conseguenza, elementi di prova che sarebbero insufficienti, dal punto di vista quantitativo o qualitativo, per giustificare l’accertamento definitivo dell’esistenza di un dumping possono tuttavia essere sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. Pertanto, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base non obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a svolgere un’analisi di tutte le informazioni disponibili, che sarebbe propria di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di base. Il Tribunale ha quindi constatato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, concludere che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti e basarsi su un insieme di indizi concordanti per decidere di avviare l’inchiesta antidumping (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑748/21, EU:T:2023:346, punti 31 e 100 e giurisprudenza citata).
40
Ne consegue che il livello di prova applicabile nella fase «preliminare» della procedura di riesame destinata a decidere in merito all’apertura del riesame non è così elevato come quello applicabile nella fase di inchiesta vera e propria, con il rischio, come suggerisce l’interveniente, di privare quest’ultima fase di qualsiasi effetto utile.
41
Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sull’applicabilità ai riesami dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, è giocoforza constatare che il livello di prova richiesto per giustificare l’apertura di un riesame, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento, richiede unicamente che la domanda di riesame contenga sufficienti elementi di prova secondo cui la scadenza delle misure favorirebbe probabilmente il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Tale livello di prova è quindi inferiore a quello richiesto per dimostrare che la scadenza di tali misure favorirebbe una siffatta probabilità al termine dell’inchiesta di riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.
42
È alla luce di tali criteri giuridici che occorre verificare se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione quando ha ritenuto che la domanda consolidata contenesse elementi di prova sufficienti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, per giustificare l’avvio di un riesame.
C.
Sulla fondatezza della terza parte del motivo unico, vertente sull’insufficienza degli elementi di prova contenuti nella domanda consolidata per giustificare l’avvio di un riesame
43
La terza parte del motivo unico, come individuata al precedente punto 29, è suddivisa, a seguito delle osservazioni sul rinvio, in tre censure, vertenti in sostanza, la prima, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva tener conto delle informazioni supplementari per giustificare l’avvio del riesame e, la seconda e la terza, sull’insufficienza degli elementi di prova contenuti nella domanda consolidata, relativi, rispettivamente, al metodo fondato sul valore normale costruito e al metodo commerciale.
1.
Sulla prima censura, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva tener conto delle informazioni supplementari per giustificare l
’
avvio del riesame
a)
Sull
’
argomento delle ricorrenti relativo alla natura delle informazioni supplementari
44
Le ricorrenti sostengono che le informazioni supplementari hanno modificato la sostanza degli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] non poteva tenerne conto come testimonierebbe il punto 125 della sentenza iniziale. Pertanto, l’inclusione, nella domanda consolidata, dei calcoli basati sul metodo commerciale non sarebbe un semplice chiarimento delle informazioni contenute nella domanda iniziale, ma questi ultimi costituirebbero argomenti ed elementi di prova nuovi, che sarebbero privi di relazione con la domanda iniziale e cambierebbero il contenuto essenziale di quest’ultima. Le ricorrenti aggiungono, nelle loro osservazioni sul rinvio, che detti calcoli non possono integrare, corroborare o chiarire i calcoli relativi al metodo fondato sul valore normale costruito, già inclusi nella domanda iniziale, contrariamente a quanto lascerebbe intendere il considerando 23 del regolamento impugnato.
45
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta gli argomenti delle ricorrenti.
46
Al riguardo, come risulta dalla sentenza sull’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto, al considerando 20 del regolamento impugnato, che fosse irrilevante il fatto che la domanda iniziale fosse stata integrata dalle informazioni supplementari e che l’apertura del riesame potesse essere giustificata sulla base della domanda consolidata. La Corte ha riconosciuto, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva tener conto, prima della data di scadenza delle misure in questione, di tutti gli elementi di prova connessi alla questione se l’abrogazione di dette misure fosse o meno tale da favorire la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio di cui trattasi, compresi ulteriori elementi di prova che erano stati prodotti su sua richiesta. Infatti, occorre ricordare che, quando i produttori dell’Unione presentano una domanda di riesame, la [OSCURATO:PERSONA] non è limitata nei suoi poteri di raccogliere tutte le informazioni supplementari che ritenga necessarie al fine di stabilire se occorra avviare un riesame (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocata generale Medina nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e NAK «[OSCURATO:PERSONA]», C‑554/23 P e C‑568/23 P, EU:C:2024:986, paragrafo 72). Pertanto, non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] verificare che tali informazioni supplementari integrino o corroborino gli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale al fine di determinare se la domanda di riesame contenga elementi di prova sufficienti del fatto che l’eliminazione delle misure comporterebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base.
47
Nel caso di specie, occorre ricordare, come risulta, in sostanza, dal considerando 23 del regolamento impugnato, che, per avviare il riesame in questione, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, a seguito del processo di richiesta di maggiori informazioni, sulla domanda consolidata, la quale è costituita dalla domanda iniziale e dalle informazioni supplementari e contiene quindi tutti gli elementi di prova forniti dall’interveniente, compresi i calcoli del margine di dumping basati sui due metodi citati al punto 4.1 dell’avviso di apertura, il cui testo figura al precedente punto 12. Pertanto, la distinzione tra la domanda iniziale e la domanda consolidata operata dalle ricorrenti è puramente artificiosa, poiché si tratta in realtà di un’unica domanda di riesame che è servita da base alla [OSCURATO:PERSONA] per valutare la sufficienza degli elementi di prova forniti dai produttori dell’Unione.
48
Ne consegue che l’affermazione delle ricorrenti secondo cui, senza i chiarimenti contenuti nelle informazioni supplementari, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto giustificare l’apertura del riesame è irrilevante.
49
Da quanto precede risulta che, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] nell’esame della probabilità di dumping, come esposto ai punti 73 e 74
infra
,
a fortiori
durante la fase preliminare della procedura di riesame, durante la quale essa deve decidere in merito all’apertura del riesame, l’argomento relativo al fatto che le informazioni supplementari, tenuto conto della loro natura, non possono essere prese in considerazione per giustificare l’avvio del riesame deve essere respinto in quanto infondato.
b)
Sull
’
argomento secondo cui le informazioni supplementari non sono state fornite «su richiesta» della [OSCURATO:PERSONA]
50
Nelle loro osservazioni sul rinvio, le ricorrenti sollevano un argomento vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento di base. Esse sostengono, in particolare, che dal punto 60 della sentenza sull’impugnazione risulta che la Corte non riconosce che l’interveniente aveva il diritto di integrare volontariamente i calcoli relativi al metodo fondato sul valore normale costruito, contenuti nella domanda iniziale, con le informazioni supplementari relative ai calcoli basati sul metodo commerciale figuranti nella domanda consolidata.
51
In proposito, le ricorrenti sostengono che il fascicolo non contiene alcuna prova che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto all’interveniente di fornire questi ultimi calcoli, cosicché essi dovrebbero essere considerati presentati tardivamente in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento di base. Esse fanno riferimento al punto 25 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale «[l]a versione consolidata è quindi costituita dalla domanda iniziale, integrata dalle informazioni supplementari e dai chiarimenti forniti dall’industria che ha presentato la denuncia, di propria iniziativa o a seguito dello scambio che essa ha avuto con la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della cosiddetta “procedura di richiesta di maggiori informazioni”».
52
[OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, l’argomento delle ricorrenti.
53
In proposito, senza che sia necessario pronunciarsi sulla novità e sulla ricevibilità di tale argomento, occorre constatare che la Corte ha concluso, ai punti da 59 a 61 della sentenza sull’impugnazione, che la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere o di chiedere, se lo ritiene opportuno, prove complementari meno di tre mesi prima della scadenza di misure antidumping non è tale da nuocere alla realizzazione dell’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento di base, poiché l’esistenza di una siffatta facoltà non implica che sia riconosciuto all’autore di una domanda di riesame il diritto di integrare spontaneamente la sua domanda dopo la scadenza del termine legale o di presentare tale domanda dopo la scadenza di detto termine e che la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a tener conto di elementi di prova che sono stati prodotti, su sua richiesta, dai produttori dell’Unione, nei tre mesi precedenti la scadenza di misure antidumping.
54
Nel caso di specie, occorre rilevare che, nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza iniziale, il Tribunale ha sollevato, con una misura di organizzazione del procedimento del 25 luglio 2022, la questione di stabilire su quale base la [OSCURATO:PERSONA] si fosse fondata per chiedere informazioni supplementari all’interveniente. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che, anche se vi erano prove sufficienti a dimostrare che i prezzi del nitrato di ammonio erano distorti sul mercato russo durante il periodo di esame nel 2018, essa aveva chiesto all’interveniente, sulla base dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, di fornire informazioni supplementari relative ai prezzi effettivi del nitrato di ammonio in Russia. Orbene, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno contestato la risposta della [OSCURATO:PERSONA] né hanno sollevato un errore di fatto al riguardo, sebbene avessero la facoltà di farlo. Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti non è atto a mettere in discussione tale constatazione.
55
Allo stesso modo, occorre rilevare che tanto la sentenza iniziale quanto la sentenza sull’impugnazione danno per scontato, nella descrizione dei fatti all’origine della controversia, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto tali informazioni supplementari all’interveniente.
56
Inoltre, come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], dai considerando 20 e 23 del regolamento impugnato risulta che quest’ultima ha avviato il riesame sulla base della domanda iniziale e delle informazioni complementari che sono state successivamente aggiunte alla stessa e, pertanto, sulla base della domanda consolidata. In proposito, essa ha rilevato, al considerando 23, che la domanda iniziale «contene[va] elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura del riesame, alla luce dei chiarimenti forniti da[ll’interveniente] per integrare la [sua] domanda iniziale a seguito del processo di richiesta di maggiori informazioni». L’espressione «alla luce» suggerisce che la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di aver bisogno di chiarimenti da parte dell’interveniente, che quest’ultima è stata invitata a fornirle successivamente nella domanda consolidata, cosa che essa ha fatto nel caso di specie, mentre l’esistenza di un processo di «richiesta di maggiori informazioni» suggerisce che detta integrazione risulta da una domanda della [OSCURATO:PERSONA].
57
Tale valutazione è corroborata dalla formulazione del considerando 23 del regolamento impugnato nella sua versione in lingua inglese che utilizza l’espressione «subject to clarification provided by the applicants following the deficiency process to supplement its initial request» o in quella in lingua tedesca che indica «nach Anforderung noch fehlender Informationen».
58
Peraltro, occorre rilevare che, secondo il considerando 18 del regolamento impugnato, l’associazione russa dei produttori di concimi aveva sostenuto che l’interveniente aveva aggiunto le informazioni supplementari solo in risposta a una lettera di richiesta di maggiori informazioni inviatale dalla [OSCURATO:PERSONA].
59
In proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, da un lato, un atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità e che, dall’altro, l’onere della prova grava, in linea di principio, su colui che allega un fatto, di modo che spetta alla parte ricorrente fornire quanto meno indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti, atti a suffragare la verità o la verosimiglianza dei fatti invocati a sostegno della sua asserzione (v. sentenza del 12 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./SEAE, T‑119/17 RENV, EU:T:2021:254, punto 105 e giurisprudenza citata). Orbene, l’argomento delle ricorrenti non è idoneo a inficiare la valutazione di fatto contenuta nel regolamento impugnato secondo cui, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato di propria iniziativa un procedimento di richiesta di maggiori informazioni presso l’interveniente, al ricevimento della domanda iniziale, in quanto necessitava di informazioni supplementari, in particolare quelle relative ai calcoli basati sul metodo commerciale, al fine di avviare il riesame.
60
Inoltre, l’approccio delineato dalla Corte al punto 61 della sentenza sull’impugnazione, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a tener conto di elementi di prova prodotti su sua richiesta, deve essere interpretato alla luce del contesto di detta sentenza. Anzitutto, come risulta dal punto 59 della sentenza sull’impugnazione, l’articolo 11, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento di base ha lo scopo, in particolare, di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre di un termine utile al fine di valutare gli elementi di prova contenuti in tale domanda nonché di accertarsi del loro carattere sufficiente. È quindi nel rispetto di tale obiettivo che la Corte, al punto 60 della sentenza sull’impugnazione, non riconosce un diritto per i produttori dell’Unione di integrare spontaneamente la loro domanda dopo la scadenza del termine di legge. Orbene, occorre ricordare che, alla luce dell’ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Tale ampio potere discrezionale è illustrato sotto vari aspetti al punto 60 della sentenza sull’impugnazione, in quanto, da un lato, la Corte riconosce alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di raccogliere o di chiedere informazioni supplementari, il che non implica, data l’esistenza di tale alternativa, un obbligo formale per quest’ultima di chiedere dette informazioni ai produttori dell’Unione. Dall’altro lato, l’uso dell’espressione «se lo ritiene opportuno» evidenzia ancora di più il margine di discrezionalità di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne l’opportunità di avviare un riesame con gli elementi di prova di cui dispone.
61
Ne consegue che la sentenza sull’impugnazione deve essere interpretata nel senso che, durante il periodo di tre mesi precedente la scadenza delle misure antidumping, se è vero che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a tener conto di elementi di prova prodotti su sua richiesta, dall’altro, essa è altresì legittimata a raccogliere siffatti elementi di prova, se lo ritiene opportuno, anche nell’ipotesi in cui non li abbia richiesti espressamente e senza che essa sia tenuta a prendere in considerazione questi ultimi elementi di prova.
62
Nel caso di specie, il complesso degli indizi esposti ai precedenti punti da 54 a 58 tende a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava nella prima situazione enunciata al precedente punto 61 e, in ogni caso, nella seconda situazione enunciata in detto punto. Invero, tenuto conto del fatto che le informazioni supplementari sono state ottenute a seguito di uno scambio tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente, è giocoforza concludere che tali informazioni non sono state depositate spontaneamente da quest’ultima, o di propria iniziativa, e che, evidentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno raccogliere e prendere in considerazione dette informazioni. Pertanto, nel caso di specie non può essere dedotta alcuna violazione dei principi enunciati nella sentenza sull’impugnazione al riguardo.
63
A fortiori
, occorre rilevare che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente raccogliere le informazioni supplementari qualora lo ritenesse opportuno, dal momento che, secondo la giurisprudenza, spetta al Tribunale verificare se le istituzioni dell’Unione abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali al fine di accertare, in particolare, se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con tutta la diligenza richiesta affinché si possa ritenere che il valore normale del prodotto in esame sia stato determinato in maniera idonea ed equa [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 1º giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Pokój ([OSCURATO:PERSONA] Milk FUDGE), T‑363/20, non pubblicata, EU:T:2022:321, punto 120 e giurisprudenza citata].
64
Nel caso di specie, il punto 4.1 dell’avviso di apertura indica che, «fatte salve le asserzioni secondo cui i prezzi praticati sul mercato nazionale del paese interessato non sono attendibili, il richiedente ha fornito anche elementi di prova di un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato nazionale del paese interessato». Orbene, tanto dalla formulazione quanto dall’impianto sistematico dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base risulta che, nell’ambito della determinazione del valore normale, in linea di principio, per stabilire il valore normale occorre prendere in considerazione in via prioritaria il prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali (sentenza del 14 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑716/19, EU:T:2021:457, punto 57), il che corrisponde, nel caso di specie, agli elementi di prova basati sul metodo commerciale contenuti nelle informazioni supplementari. Pertanto, per quanto riguarda l’opportunità per la [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere tali informazioni, quest’ultima ha agito conformemente a detta disposizione del regolamento di base al fine di valutare se la domanda consolidata contenesse elementi di prova sufficienti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento, per giustificare l’avvio del riesame.
65
Da tutto quanto precede risulta che l’argomento relativo al fatto che le informazioni supplementari, relative ai calcoli basati sul metodo commerciale, non sono state fornite «su richiesta» della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto in quanto infondato.
2.
Sulla seconda e sulla terza censura, vertenti sull
’
insufficienza, nella domanda consolidata, degli elementi di prova relativi al metodo fondato sul valore normale costruito e di quelli fondati sul metodo commerciale
a)
Osservazioni preliminari
66
Come risulta dal punto 4.1 dell’avviso di apertura citato al precedente punto 12, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato le seguenti informazioni come sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza del dumping:
– un valore normale calcolato in base ai costi di produzione in Russia, giustificato da sufficienti elementi di prova del fatto che non esistevano dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale «nel corso di normali operazioni commerciali», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, e per il quale i costi del gas naturale sono stati adeguati per tener conto dei costi di trasporto cui sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita, e al profitto normalmente realizzabile negli [OSCURATO:PERSONA] d’America (il metodo basato sul valore normale costruito);
– un valore normale stabilito a partire dai prezzi effettivi sul mercato nazionale russo (metodo commerciale);
– un confronto tra tale valore normale costruito e i prezzi effettivi sul mercato nazionale con i prezzi all’esportazione nell’Unione e in Brasile, adeguati a un livello franco fabbrica del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione in Brasile, tenendo presente che le esportazioni in Brasile rappresentano più del 40% delle esportazioni russe di detto prodotto.
67
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso alla fine del punto 4.1 di tale avviso di apertura che qualunque sia stata la metodologia utilizzata per determinare il valore normale o dalla destinazione delle vendite all’esportazione, i margini di dumping erano significativi per la Russia.
68
In proposito, dalla sentenza sull’impugnazione risulta, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non è vincolata dagli elementi di prova contenuti nella domanda iniziale, poiché ciò potrebbe costringerla a respingere una domanda di riesame qualora disponga di prove più recenti, sebbene possa sempre decidere di procedere d’ufficio a un riesame.
69
Orbene, è giocoforza constatare che, a prescindere dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata sui due metodi menzionati al punto 4.1 dell’avviso di apertura per giustificare l’apertura del riesame, essa ha concluso che, indipendentemente dalla metodologia utilizzata per determinare il valore normale o dalla destinazione delle vendite all’esportazione, i margini di dumping erano significativi. Ne consegue che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di elementi di prova sufficienti sulla base dell’uno o dell’altro metodo summenzionato, o di entrambi, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, essa poteva avviare il riesame.
70
Inoltre, come ricordato al precedente punto 64, sia dalla formulazione sia dall’impianto sistematico dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base risulta che, in sede di determinazione del valore normale, è il prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali che occorre prendere in considerazione, in linea di principio, in via prioritaria, per stabilire il valore normale (sentenza del 14 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑716/19, EU:T:2021:457, punto 57), il che corrisponde, nel caso di specie, agli elementi di prova fondati sul metodo commerciale contenuti nelle informazioni supplementari.
71
Pertanto, nulla ostava, in linea di principio, come indicato, in sostanza, ai punti da 59 a 61 della sentenza sull’impugnazione, a che la [OSCURATO:PERSONA] esaminasse se la domanda consolidata contenesse elementi di prova sufficienti sulla base delle informazioni supplementari relative ai calcoli fondati sul metodo commerciale.
72
Alla luce di tali considerazioni, è opportuno esaminare anzitutto la terza censura delle ricorrenti, vertente sul fatto che i calcoli del dumping basati sul metodo commerciale non costituiscono un elemento di prova sufficiente di un rischio di dumping.
73
In proposito, ai fini di tale esame, occorre anzitutto ricordare che, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare (v. sentenza del 22 giugno 2023, Vitol, C‑268/22, EU:C:2023:508, punto 62 e giurisprudenza citata).
74
In tale contesto, si deve considerare che l’esame del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio presuppone la valutazione di questioni economiche complesse e che il controllo giurisdizionale di tale valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA], C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 41 e giurisprudenza citata).
75
Inoltre, per quanto riguarda gli errori che vizierebbero il calcolo dei margini di dumping tenendo conto del valore normale basato sui prezzi effettivi sul mercato nazionale e dei prezzi all’esportazione, occorre ricordare che, in forza del principio di buona amministrazione, nel caso in cui le istituzioni dell’Unione dispongano di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale. Tra tali garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenze del 13 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑413/03, EU:T:2006:211, punto 63, e del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑26/12, non pubblicata, EU:T:2015:437, punto 112).
76
Tuttavia, occorre altresì ricordare, come indicato al precedente punto 41, che il principio di buona amministrazione non può obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare, sin dal deposito di una domanda di riesame, che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, il che costituisce il criterio di prova richiesto per determinare il pregiudizio al termine di un siffatto riesame sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di base, ma che tale principio ha unicamente l’effetto di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se la domanda contenga sufficienti elementi di prova del fatto che l’eliminazione di dette misure implicherebbe tale rischio.
77
È alla luce dei principi sopra enunciati che occorre analizzare in successione i presunti errori in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nell’esame degli elementi di prova fondati sul metodo commerciale.
b)
Sul carattere sufficiente degli elementi di prova fondati sul metodo commerciale (terza censura)
78
Le ricorrenti sostengono che i calcoli del margine di dumping basati sul metodo commerciale, che confronta i prezzi interni russi di importo pari a EUR 142 per tonnellata come valore normale con i prezzi all’esportazione verso l’Unione, l’Estonia e il Brasile, sono viziati da errori che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rilevare e correggere. Pertanto, tali elementi di prova, contenuti nella domanda consolidata, non sarebbero sufficienti a dimostrare il rischio di persistenza del dumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5, e dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi omesso di esaminare l’esattezza e l’adeguatezza di detti elementi di prova, sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione e sarebbe venuta meno al suo dovere di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti.
79
In proposito, le ricorrenti sollevano sei argomenti, tutti contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente.
1)
Sul primo argomento, relativo ai costi logistici ferroviari russi
80
Con il loro primo argomento, le ricorrenti sostengono che gli elementi di prova relativi ai prezzi interni in Russia non sarebbero mai stati comunicati alle parti interessate. I prezzi interni comunicati dalla Chemcourier sarebbero fondati su una base FOB (free on board), e non su una base EXW [
ex works
(prezzo franco fabbrica)], come sostenuto dall’interveniente nella domanda consolidata.
81
Orbene, nei limiti in cui l’interveniente riconoscerebbe che i costi della logistica ferroviaria russa possono essere rilevanti, il valore normale sarebbe probabilmente esagerato, in quanto non sarebbe stato dichiarato su base EXW, bensì su base FOB.
82
Considerato, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di dimostrare che tali prezzi fossero effettivamente fondati su una base EXW e, dall’altro, che non sarebbe stato quindi necessario alcun adeguamento, detta istituzione non avrebbe garantito l’adeguatezza e l’esattezza degli elementi di prova, cosicché questi ultimi non sarebbero stati sufficienti.
83
Per quanto riguarda anzitutto i prezzi praticati sul mercato interno russo, le ricorrenti sostengono che il valore normale era «probabilmente esagerato, in quanto non [era] dichiarato su base EXW, bensì su base FOB». In proposito, si deve constatare che, da un lato, esse criticano l’utilizzo di un prezzo interno di importo pari a EUR 142 per tonnellata, pur avvalendosi, nella tabella figurante sia al punto 92 del ricorso sia al punto 69 delle osservazioni sul rinvio delle ricorrenti, di questo stesso importo nella colonna delle «cifre esatte» che avrebbero dovuto essere utilizzate. Dall’altro lato, come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non indicano in che modo la stima così fornita nella domanda consolidata sarebbe manifestamente erronea alla luce del prezzo interno considerato nel regolamento impugnato, di un importo di EUR 145 per tonnellata, importo che esse peraltro non contestano.
84
Pertanto, dato che il livello di prova richiesto per giustificare l’apertura del riesame durante la fase preliminare del procedimento di riesame è inferiore a quello necessario per dimostrare il pregiudizio in esito a un siffatto riesame, come risulta dai precedenti punti da 33 a 41, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione basandosi su una stima del prezzo interno di un importo di EUR 142 per tonnellata, quale fornita nella domanda consolidata. Ciò vale a maggior ragione in quanto la differenza tra tale valore e quello infine stabilito in esito al riesame è minore. Infatti, occorre sottolineare che le cifre fornite dall’interveniente e utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase di apertura del riesame sono preliminari e indicative, nel senso che devono servire unicamente a suffragare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.
85
Nella parte in cui, poi, le ricorrenti sostengono che esse non avrebbero avuto accesso al metodo di determinazione dei prezzi interni menzionato a pagina 35 della domanda consolidata, cosicché esse non avrebbero potuto determinare se tali prezzi fossero stati forniti su base EXW o su base FOB, occorre rilevare che tale informazione è stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’allegato F.1 in risposta a una misura istruttoria del Tribunale. È giocoforza constatare che tale allegato conferma che i prezzi interni, forniti per l’anno 2018 nella domanda consolidata, sono stati effettivamente stabiliti sulla base dell’EXW e che è su questi ultimi che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata.
86
Pertanto, il primo argomento deve essere respinto in quanto infondato.
2)
Sul secondo, terzo e quarto argomento, relativi alla determinazione dei prezzi all’esportazione
87
Per quanto riguarda il secondo, il terzo e il quarto argomento delle ricorrenti, occorre anzitutto constatare che, sebbene l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base preveda esplicitamente l’obbligo di prendere in considerazione i «prezzi di tutte le transazioni di esportazione», dalla sua formulazione risulta che esso mira a stabilire i metodi di calcolo dei margini di dumping «nel corso dell’inchiesta», e non nella fase di apertura del riesame. Di conseguenza, non si può esigere che la [OSCURATO:PERSONA] valuti, nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, informazioni o fattori che vadano oltre quanto l’interveniente è tenuta a fornire in forza di tale disposizione.
i)
Sul secondo argomento, relativo ai prezzi all’esportazione verso l’Unione
88
Le ricorrenti sostengono che l’interveniente, per determinare il prezzo all’esportazione verso l’Unione, avrebbe «adeguato» le cifre Eurostat per escludere i prezzi che riteneva troppo elevati e avrebbe utilizzato il prezzo di EUR 160 per tonnellata, invece di EUR 176 per tonnellata.
89
Secondo le ricorrenti, l’utilizzo di cifre «adeguate» non può essere giustificato dalla «scarsità dei volumi». In proposito, da un lato, le cifre adeguate di Eurostat escluderebbero il 14% delle importazioni totali nell’Unione, e più in particolare le importazioni in Finlandia, senza altra giustificazione se non il loro prezzo più elevato.
90
Orbene, la Finlandia sarebbe la terza destinazione d’importazione del nitrato di ammonio nel 2018, con 8 200 tonnellate, e l’unica destinazione in cui le importazioni sarebbero state effettuate nel corso dell’anno a prezzi stabili, che non potevano quindi essere considerati anomali. Per contro, volumi ridotti di importazioni provenienti dalla Grecia o dalla Lituania non sarebbero stati adeguati.
91
Dall’altro lato, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 55 del regolamento impugnato, le misure in questione riguarderebbero sia il nitrato di ammonio per uso agricolo sia il nitrato di ammonio di qualità industriale e quest’ultimo è venduto a prezzi più elevati del primo e in quantità molto inferiori. A seguito di tale «adeguamento», l’interveniente sarebbe giunta artificiosamente alla conclusione che le esportazioni verso l’Unione fossero oggetto di dumping.
92
In proposito, per quanto riguarda i prezzi all’esportazione verso l’Unione, la domanda consolidata menzionava nell’allegato non riservato 25 sia i dati reali di Eurostat sia i dati «adeguati» dall’interveniente, che considerava i primi troppo elevati. Al riguardo, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato i dati «adeguati» basandosi sulla destinazione principale di esportazione. Infatti, alla luce del livello di prova applicabile alla [OSCURATO:PERSONA], enunciato al precedente punto 41, quest’ultima poteva farsi un’idea del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio sulla base di tali cifre, senza tuttavia doversi pronunciare, nella fase di apertura del riesame, sulla loro esattezza.
93
Pertanto, la questione di come e perché l’interveniente abbia adeguato le cifre solo di talune esportazioni è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità del regolamento impugnato. In ogni caso, le ricorrenti non hanno dimostrato che quest’ultimo fosse viziato da un errore manifesto di valutazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato i dati adeguati di cui trattasi.
94
Inoltre, e in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione basandosi, nella fase di apertura del riesame, sulle esportazioni più rappresentative, vale a dire quelle con il volume di vendite più elevato, che corrispondono in generale al nitrato di ammonio sfuso ad uso agricolo. Infatti, è giocoforza constatare che tali esportazioni più rappresentative suffragavano sufficientemente, di per sé, un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio. Inoltre, ciò non significa che il nitrato di ammonio ad uso industriale, che, come correttamente indicato dalle ricorrenti, era oggetto delle stesse misure antidumping in forza del considerando 55 del regolamento impugnato, non sia stato successivamente preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’inchiesta di riesame.
95
In ogni caso, come rileva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], anche durante la fase preliminare che precede l’avvio del riesame, le ricorrenti non dimostrano che le esportazioni le cui cifre sono state adeguate riguardavano le esportazioni di nitrato di ammonio ad uso industriale.
96
Pertanto, il secondo argomento deve essere respinto in quanto infondato.
ii)
Sul terzo argomento, relativo ai prezzi all’esportazione verso l’Estonia
97
Le ricorrenti sostengono che le asserzioni relative al dumping basate sui prezzi all’esportazione verso l’Estonia non sarebbero pertinenti, in quanto l’Unione dovrebbe essere trattata come un mercato unico e i calcoli che riflettono i prezzi all’esportazione verso un solo Stato membro non sarebbero rappresentativi dei volumi interessati e sarebbero quindi illegittimi in forza dell’articolo 2 del regolamento di base. Il punto 4.1 dell’avviso di apertura non farebbe nemmeno riferimento ai calcoli basati sui prezzi all’esportazione verso la sola Estonia, il che dimostrerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato detti calcoli come rappresentativi e sufficienti a dimostrare il rischio di dumping.
98
Nel caso di specie, da un lato, le ricorrenti non contestano il fatto che circa il 50% delle esportazioni del nitrato di ammonio russo realizzate nel 2018 sia stato destinato all’Estonia.
99
In proposito, occorre rilevare che, nella relazione del gruppo di esperti dell’OMC del 22 aprile 2003, intitolata «Argentina – Dazi antidumping definitivi aventi ad oggetto carni di pollame provenienti dal Brasile» (WT/DS241/R, paragrafo 7.67), è indicato che, al momento dell’apertura di un riesame, può essere sufficiente che l’autorità incaricata dell’inchiesta basi la sua decisione di avviare detta inchiesta su elementi di prova relativi alle vendite interne in un mercato importante del paese esportatore oggetto dell’inchiesta.
100
Dall’altro lato, come risulta dalle considerazioni esposte al precedente punto 87, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente basarsi unicamente sui calcoli relativi ai prezzi all’esportazione verso l’Estonia. In ogni caso, e come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che le cifre relative all’Estonia costituiscono solo un elemento di prova tra gli altri, in quanto l’interveniente non si è limitata a produrre informazioni sui prezzi all’esportazione verso tale Stato, ma ha altresì integrato dette cifre con altri calcoli riguardanti le esportazioni verso l’Unione e verso il Brasile, il che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di costituire un insieme di indizi idonei a suffragare il fatto che essa disponeva di elementi di prova sufficienti per ritenere che l’eliminazione delle misure in questione avrebbe favorito il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping.
101
A titolo complementare, va osservato che il fatto che il punto 4.1 dell’avviso di apertura non menzioni specificamente i calcoli basati sui prezzi all’esportazione verso l’Estonia non dimostra in alcun modo che tali calcoli non fossero rappresentativi al fine di suffragare la constatazione secondo cui l’eliminazione delle misure in questione avrebbe favorito il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping.
102
Invero, il fatto che il punto 4.1 dell’avviso di apertura indichi che i prezzi effettivi sul mercato nazionale sono stati confrontati con i prezzi all’esportazione, in particolare verso l’Unione, è sufficiente, poiché quest’ultima include l’Estonia.
103
Ne consegue che il terzo argomento deve essere respinto in quanto infondato.
iii)
Sul quarto argomento, relativo ai prezzi all’esportazione verso il Brasile
104
Per quanto riguarda il loro quarto argomento, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che i prezzi all’esportazione verso il Brasile sarebbero fondamentalmente errati, cosicché non farebbero emergere l’esistenza di pratiche di dumping verso il Brasile. Anzitutto, l’allegato non riservato 10 della domanda consolidata menzionerebbe lo stesso volume e lo stesso valore di nitrato di ammonio verso il Brasile e verso il mondo, il che sarebbe inesatto, poiché la Russia esporterebbe nitrato di ammonio anche verso altri paesi.
105
La pagina 42, poi, della domanda consolidata farebbe riferimento a un prezzo all’esportazione FOB di EUR 148 per tonnellata, mentre l’allegato non riservato 10 indicherebbe un prezzo medio di EUR 150 FOB per tonnellata, e una siffatta differenza non sarebbe trascurabile.
106
Infine, le statistiche sulle esportazioni fornite nell’allegato non riservato 10 sarebbero espresse a livello FOB in partenza da un porto russo. Orbene, l’interveniente avrebbe effettuato un adeguamento a livello EXW di EUR 25 per tonnellata deducendo i costi di trasporto, il che sarebbe eccessivo, mentre nella domanda consolidata avrebbe riconosciuto che il valore medio annuo dei costi portuali e della logistica ferroviaria interna era di EUR 6 per tonnellata durante il periodo dell’inchiesta.
107
Le ricorrenti aggiungono, in secondo luogo, che, in base al punto 4.1 dell’avviso di apertura, le esportazioni verso il Brasile sono state utilizzate per dimostrare il «rischio di persistenza del dumping» e non come «prova della reiterazione del dumping», cosicché la [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di procedere a torto ad una razionalizzazione a posteriori delle sue conclusioni.
108
In proposito, in primo luogo, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, l’allegato non riservato 10 non contraddice la cifra di EUR 148 per tonnellata considerata nella tabella figurante alla pagina 42 della domanda consolidata. Infatti, tale allegato fissa i prezzi all’esportazione verso il Brasile su base mensile, tra il gennaio 2018 e il gennaio 2019, e la tabella figurante alla pagina 42 della domanda consolidata riprende un prezzo medio ponderato all’esportazione.
109
Inoltre, è giocoforza constatare che la cifra di EUR 150 per tonnellata, che le ricorrenti ritengono esatta, proviene da un nuovo calcolo del prezzo medio, fornito nell’allegato 7 dei commenti dell’associazione russa dei produttori di concimi (RFPA) del 30 ottobre 2019, che si è basato sull’allegato non riservato 10. Orbene, tale nuovo calcolo non poteva essere noto alla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’avviso di apertura, essendo stato pubblicato il 23 settembre 2019, e non si può contestare all’interveniente di non averlo fornito nella domanda consolidata, poiché ciò implicherebbe che essa avrebbe avuto a sua disposizione i dati sui volumi esatti di nitrato di ammonio esportati in Brasile nel 2018, cosa che non può ragionevolmente essere richiesta ai produttori dell’Unione, in ogni caso non durante la fase preliminare della procedura di riesame.
110
In ogni caso, e come giustamente indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale differenza di prezzo è minima e, malgrado le cifre in questione non siano esatte, esse sono comunque simili, il che non mette quindi in discussione il fatto che tale elemento di prova è sufficiente a dimostrare che l’eliminazione delle misure in questione favorirebbe il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione basandosi su tali cifre.
111
Peraltro, dalla tabella in questione dell’allegato non riservato 10 risulta chiaramente che i prezzi all’esportazione sono prezzi FOB, mentre i prezzi EXW sono i prezzi interni russi. Tali dati, contenuti nell’allegato non riservato 26, provengono inoltre dalla [OSCURATO:PERSONA], che si presenta come il primo fornitore mondiale di statistiche commerciali per i governi, le imprese, i produttori e gli studi legali. Orbene, le ricorrenti non indicano in che modo tali dati sarebbero stati manifestamente errati per avviare il riesame, salvo ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato adeguamenti eccessivi dei prezzi all’esportazione a titolo dei costi di trasporto, il che sarà analizzato qui di seguito nell’ambito del quinto argomento delle ricorrenti.
112
In secondo luogo, occorre respingere l’affermazione delle ricorrenti relativa ai diversi fondamenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettivamente avviato il riesame e condotto quest’ultimo. Infatti, è giocoforza constatare, ai sensi del considerando 27 del regolamento impugnato, e senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che era perfettamente possibile da un punto di vista fattuale e giuridicamente ammissibile che gli elementi di prova a disposizione dell’autore di una domanda di riesame mettessero in luce un rischio di persistenza del dumping, mentre l’inchiesta di riesame stabilirà, sulla base delle informazioni raccolte presso le parti interessate e con esse verificate, il rischio effettivo di reiterazione del dumping. Pertanto, l’esistenza di elementi di prova diretti a dimostrare che la soppressione delle misure in questione favorirebbe il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping è sufficiente per far scattare l’avvio di un’inchiesta al riguardo.
113
Ne consegue che la questione se le esportazioni verso il Brasile siano state utilizzate come prova del rischio di persistenza del dumping o di reiterazione del dumping non è pertinente nella fase preliminare precedente l’apertura del riesame. In ogni caso, si deve constatare che le ricorrenti non contestano le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative al rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio enunciate ai punti 3.3 e 4 dell’avviso di apertura.
114
Per le stesse ragioni, occorre respingere l’affermazione delle ricorrenti secondo cui i calcoli contenuti nella domanda consolidata non possono essere corroborati dal regolamento impugnato in considerazione del fatto che essi riguardano un periodo d’inchiesta differente. Infatti, come indicato al precedente punto 112, è sufficiente che la domanda consolidata contenga elementi di prova sufficienti a dimostrare il rischio di dumping, senza pregiudicare alcuna variazione di detti calcoli durante il periodo di inchiesta che ha inizio con l’apertura del riesame.
115
Pertanto, il quarto argomento deve essere respinto in quanto infondato.
3)
Sul quinto argomento, relativo agli adeguamenti dei costi di trasporto e di carico
116
Con il loro quinto argomento, le ricorrenti sostengono che il ricorso ad adeguamenti effettuati a titolo di costi di trasporto e di carico differenti secondo il metodo di calcolo del valore normale utilizzato non sarebbe giustificato e condurrebbe ad una conclusione artificiosa su un rischio di persistenza del dumping.
117
In proposito, da un lato, le ricorrenti sostengono che l’interveniente avrebbe applicato lo stesso adeguamento di EUR 25 per tonnellata all’Estonia, al Brasile e all’Unione, rinviando all’allegato intitolato «Allegato limitato VIII/allegato speculare non riservato VIII», senza alcuna considerazione specifica relativa a ciascuna destinazione, sebbene i costi della logistica ferroviaria non fossero gli stessi.
118
Dall’altro lato, e in ogni caso, le ricorrenti rilevano che non vi è alcun motivo di procedere ad un adeguamento diverso a seconda del metodo utilizzato e che l’interveniente ha semplicemente utilizzato l’importo dei costi di trasporto che avvalorerebbe la sua affermazione relativa al rischio di dumping, cosicché se essa avesse operato un adeguamento di EUR 6 per tonnellata, anziché di EUR 25 per tonnellata, non sarebbe stata in grado di invocare alcun rischio di dumping.
119
In proposito, occorre rilevare che è vero che l’interveniente ha riconosciuto che il valore medio annuo dei costi portuali e della logistica ferroviaria interna in Russia era di EUR 6 per tonnellata durante il periodo dell’inchiesta e che tale costo è stato calcolato secondo il metodo fondato sul valore normale costruito, il quale era basato sulla situazione dello stabilimento [OSCURATO:PERSONA], situato in prossimità della frontiera tra la Russia e l’Unione.
120
Tuttavia, l’interveniente ha altresì fornito i prezzi effettivi sul mercato nazionale secondo il metodo commerciale di cui disponeva e che erano i prezzi di un altro stabilimento, più lontano dalla frontiera russa, vale a dire lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA].
121
Orbene, dato che tali prezzi interni sono stati forniti EXW, era necessario procedere ad adeguamenti connessi ai costi di trasporto e, pertanto, era giustificato, nell’ambito dell’utilizzo del metodo commerciale, che detti costi fossero più elevati, vale a dire che fossero valutati in EUR 25 per tonnellata.
122
Inoltre, occorre constatare che, sebbene le ricorrenti contestino all’interveniente di non aver spiegato le ragioni per le quali ha proceduto allo stesso adeguamento di EUR 25 per tonnellata per ciascuna delle destinazioni di esportazione considerate, in particolare il Brasile, esse non adducono alcun elemento idoneo a dimostrare in che modo tale calcolo fosse errato e in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente utilizzato detto calcolo come elemento di prova diretto a indicare che la soppressione delle misure in questione avrebbe favorito il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping.
123
Invero, in ogni caso, non ha molta importanza il fatto che i punti di arrivo per il calcolo del costo di trasporto fossero diversi per le esportazioni verso l’Unione e l’Estonia (da un porto nel [OSCURATO:PERSONA] non specificato) e per le esportazioni verso il Brasile (dal porto di Muuga in Estonia); infatti, non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisse e verificasse l’esatta ubicazione di tali porti di esportazione, dato che gli adeguamenti legati ai costi di trasporto erano inevitabili, il che, a prescindere dal loro costo, costituiva nella fase di apertura del riesame un elemento di prova diretto a indicare che l’eliminazione delle misure in questione avrebbe favorito il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping.
124
Pertanto, il quinto argomento deve essere respinto in quanto infondato.
4)
Sul sesto argomento, concernente i costi relativi all’imballaggio del nitrato di ammonio in sacchi
125
Per quanto riguarda il sesto argomento delle ricorrenti, queste ultime sostengono nelle loro osservazioni sul rinvio che il mancato adeguamento operato a titolo dei costi di imballaggio per tener conto della differenza di prezzo tra il nitrato di ammonio imballato in sacchi e il nitrato di ammonio sfuso giustifica di per sé i margini di dumping asseriti nell’ambito dei calcoli basati sul metodo commerciale.
126
In proposito, le ricorrenti indicano che esistono numerosi elementi di prova che dimostrano che l’imballaggio del nitrato di ammonio in sacchi comporta un aumento del prezzo rispetto a quello del nitrato di ammonio sfuso e che, una volta detratto l’importo del costo medio di imballaggio dalla somma di EUR 142, il valore normale effettivo per la Russia sarebbe inferiore ai prezzi medi all’esportazione EXW verso l’Unione (adeguati) (EUR 133 per tonnellata), verso l’Estonia (EUR 120 per tonnellata) e verso il Brasile (EUR 123 per tonnellata), quali stabiliti nella domanda consolidata.
127
Pertanto, le ricorrenti concludono che, se l’interveniente avesse correttamente adeguato i prezzi dichiarati da Chemcourier omettendo i costi relativi all’imballaggio del nitrato di ammonio in sacchi, essa non avrebbe potuto affermare l’esistenza di un dumping.
128
In proposito, conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
129
Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo (v. sentenza del 13 settembre 2023, ITD e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑525/20, EU:T:2023:542, punto 98 e giurisprudenza citata). In tale contesto, perché possa essere considerato un’estensione di un motivo o di una censura precedentemente indicati, occorre che il nuovo argomento presenti con i motivi o le censure inizialmente dedotti nel ricorso un legame sufficientemente stretto perché possa essere considerato derivante dalla normale evoluzione del contraddittorio nell’ambito di un procedimento giurisdizionale (v. sentenza del 5 maggio 2021, ITD e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑561/18, EU:T:2021:240, punto 183 e giurisprudenza citata).
130
Nel caso di specie, occorre constatare che tale sesto argomento è stato sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale nelle osservazioni sul rinvio delle ricorrenti. Sebbene tale argomento sia sollevato a sostegno della terza censura delle ricorrenti, secondo la quale gli elementi di prova fondati sul metodo commerciale nella domanda consolidata non sono sufficienti a dimostrare un rischio di dumping, esso verte su un asserito errore nell’adeguamento dei costi di imballaggio, che non è stato nemmeno menzionato nel ricorso, nella replica e nell’udienza di discussione nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, cosicché non si può ritenere che esso risulti dall’evoluzione normale del dibattito dinanzi al Tribunale, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 129.
131
Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.
132
Da tutto quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la domanda consolidata, sulla base degli elementi di prova fondati sul metodo commerciale, contenesse elementi di prova sufficienti del fatto che l’eliminazione delle misure in questione avrebbe implicato probabilmente il persistere del dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, e che essa fosse legittimata, su tale base, ad avviare il riesame.
133
Pertanto, non è necessario esaminare la questione se gli elementi di prova relativi al metodo fondato sul valore normale costruito fossero sufficienti, nel caso di specie, al fine di valutare la fondatezza dell’avvio del riesame e quindi per valutare la legittimità del regolamento impugnato, cosicché la seconda censura della terza parte del motivo unico deve essere respinta in quanto inoperante.
134
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.
V.
Sulle spese
135
Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza che definisce il giudizio. In applicazione dell’articolo 195 del regolamento di procedura, il Tribunale statuisce, nelle decisioni pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti avviati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.
136
Poiché, nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha annullato la sentenza iniziale e ha riservato le spese, spetta al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese relative ai procedimenti dinanzi ad esso avviati nonché sulle spese inerenti al procedimento di impugnazione nelle cause riunite C‑554/23 P e C‑568/23 P.
137
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’interveniente, conformemente alle domande di queste ultime, nel procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, nel procedimento dinanzi alla Corte e nel presente procedimento a seguito di rinvio.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La AO [OSCURATO:PERSONA] e la AO [OSCURATO:PERSONA] NAK «[OSCURATO:PERSONA]» sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi alla Corte nelle cause riunite C
‑
554/23 P e C
‑
568/23 P e nei procedimenti dinanzi al Tribunale nelle cause T
‑
126/21 e T
‑
126/21 RENV.
van der [OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2026.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.