CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta, quale terzo interessato, da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo - emesso, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., il 30/04/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli - del 50% della nuda proprietà di due appartamenti e di un box auto in Napoli a lei intestata nonché delle somme presenti su un conto corrente pure a lei intestato, confermando l'impugnato decreto di sequestro. Il sequestro preventivo era stato disposto dal G.i.p. nell'ambito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per i reati di impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio continuati e aggravati ai sensi dell'art. 461-bis.1 cod. pen., di cui ai capi 46 e 48 dell'imputazione provvisoria e, in particolare per avere: a) impiegato e trasferito nel Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., somme di denaro provenienti dalla commissione del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, con riferimento al clan "Moccia", «e da quelli ad esso connessi», in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (capo 46); b) impiegato e trasferito nel circuito economico- finanziario della predetta [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. somme di denaro provenienti dal delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, con la dazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], ai soggetti di vertice del clan "Moccia", di somme di denaro a titolo di parziale restituzione e di guadagno delle somme di cui al precedente capo 46 (capo 48). 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme, stabilite a pena di nullità, di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all'art. 309, comma 9, ultimo periodo, dello stesso codice. La ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, reiterando il vizio del decreto di sequestro denunciato con la richiesta di riesame, non avrebbe motivato, o avrebbe motivato in modo solo apparente, con riguardo alla fittizietà dell'intestazione a sé dei beni sequestrati e alla propria autonoma capacità reddituale, elementi che, invece, venendo in rilievo il sequestro di beni di un terzo, dovevano essere necessariamente valutati. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., «con riferimento alla totale assenza di motivazione (sub specie di motivazione apparente) in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca allargata nonché per omessa valutazione del contenuto della consulenza tecnica» del commercialista [OSCURATO:PERSONA]. Dopo avere rammentato che presupposto della confisca cosiddetta allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen. è la disponibilità, in capo al condannato, di beni di «valore sproporzionato al proprio reddito», la ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli, non operando alcuna distinzione tra l'attività lecita e l'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., si sarebbe di fatto sottratto all'obbligo di valutare il contenuto della menzionata consulenza tecnica, dalla quale risultava, quale dato principale, come [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., solo nell'ultimo decennio, si fosse aggiudicata appalti e avesse effettuato opere per conto di Rete ferroviaria italiana s.p.a. (RFI) per un valore di oltre 400 milioni di euro, di cui soltanto il 2,03% eseguite attraverso la collaborazione (sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di subappalto) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., «asserito volto imprenditoriale del sodalizio criminoso», con la conseguenza che risultava dimostrata la composizione in larghissima parte lecita e giustificata del patrimonio del proprio padre [OSCURATO:PERSONA], ciò che faceva venire meno il rammentato presupposto della confisca allargata e, quindi, del sequestro a essa preordinato. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., «in relazione all'insussistenza del requisito della intestazione fittizia dei beni ed alla sussistenza di autonoma capacità reddituale». La ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine all'intestazione fittizia a sé dei beni sequestrati e alla sua capacità reddituale con riferimento sia alla nuda proprietà del 50% dei tre immobili sia alle somme presenti sul conto corrente a lei intestato, rappresentando: a) quanto agli immobili, che essi erano stati acquistati con provviste lecite del padre (che se ne era riservato l'usufrutto) e ceduti alla figlia con atto di donazione, con la conseguenza che «nessun elemento consent[iva] di desumere né la fittizietà dell'intestazione [...] né la finalità della ricorrente di prestarsi all'intestazione del bene al fine di salvaguardarlo dal pericolo della confisca», elementi della cui esistenza non vi sarebbe traccia nell'ordinanza impugnata; b) quanto alle somme presenti sul conto corrente, che, come era stato documentato dalla propria difesa, lo stesso risultava alimentato dagli emolumenti da lei percepiti quale dipendente dell'impresa del padre ([OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I.) ed era «perfettamente congruo e proporzionato rispetto ai redditi percepiti», con le conseguenze della natura giustificata e lecita delle provviste e dell'effettiva riferibilità a sé delle stesse. 2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., «con specifico riferimento all'omessa valutazione ed alla conseguente assoluta assenza della motivazione in ordine al quantum da sottoporre a vincolo ablativo». Nel lamentare tale mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al quantum dei beni ritenuti frutto di accumulazione illecita, la ricorrente sottolinea come siano stati sottratti «tutti i beni a una persona che lavora da anni, che percepisce redditi e che ha ricevuto una legittima donazione dal padre». [OSCURATO:PERSONA] 1. I quattro motivi di ricorso - i quali, per lo loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati. 2. Preliminarmente, occorre rammentare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, relativa a una fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - ora art. 240-bis cod. pen. - in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione. Nello stesso senso, tra le molte: Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). 3. Si deve ancora rammentare che la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722-01; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che l'art. 12-sexies del decreto- legge n. 306 del 1992, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231390-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01). La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi. Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699-01). È stato ancora affermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutare con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275406-01). Nell'affermare che la presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti, a titolo oneroso o gratuito, dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniali dall'art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, la Corte di cassazione ha peraltro ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato a un terzo la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo (nella specie, donazione), il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo (nella specie, padre e figlio), la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa (nella specie, la giovane età), l'oggetto dell'atto dispositivo (nella specie, un'ingente somma di denaro) (Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538-01). La Corte di cassazione ha altresì statuito che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, PMT, Rv. 281721-01). 4. Il Tribunale di Napoli ha rispettato tali principi. Lo stesso Tribunale ha fornito una motivazione coerente (e non meramente apparente) della fittizietà dell'intestazione della nuda proprietà dei due appartamenti e del box auto in Napoli e della disponibilità degli stessi immobili, nonché delle somme presenti sul conto corrente, in capo al padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo reputato, evidentemente, quali elementi fattuali indiziari gravi precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alla figlia Cira: la provenienza delle somme necessarie per l'acquisto degli immobili e per la formazione della provvista del conto corrente dall'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, dai proventi da questi ottenuti, in quegli stessi anni, grazie ai rapporti con il clan Moccia, risorse che, dopo avere dato anche conto del contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla difesa e avere valutato lo stesso, il Tribunale dì Napoli ha ritenuto, alla luce delle indagini svolte dal Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata (GICO), come prive di giustificazione nell'ordinaria attività della società dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I.); il rapporto di stretta parentela tra lo stesso indagato [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Cira intestataria dei beni; la natura giuridica degli atti dispositivi (donazione della nuda proprietà dei due appartamenti e del box auto in Napoli); le condizioni personali della ricorrente. 5. Le censure avanzate con i motivi di ricorso devono, perciò, essere disattese, atteso che l'ordinanza impugnata non presenta violazioni di legge secondo la nozione di tale vizio che si è chiarita al punto 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi del