CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feo che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 10 gennaio 2022, che aveva rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione delle somme (pari al saldo attivo di una polizza, sottoscritta dal Bitonte nell'anno 2011) sottoposte a vincolo cautelare con decreto di convalida del sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 30 luglio 2018. Il sequestro era stato disposto sul presupposto che le somme impiegate per la sottoscrizione della polizza, ricevute dall'istante per donazione effettuata in suo favore dal genitore [OSCURATO:PERSONA] (classe 1939), fossero di illecita provenienza perché costituenti provento del delitto di bancarotta fraudolenta (commesso nell'anno 2017), contestata al donante, così risultando integrata la fattispecie di riciclaggio. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'accertamento del fumus del reato presupposto della condotta di riciclaggio. Il Tribunale del riesame aveva interpretato in modo distorto il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale di Bari, nel coros del giudizio di merito, a favore di [OSCURATO:PERSONA], classe 1939, con il quale era stato revocato il sequestro dei conti correnti personali del Bitonte, in ragione della mancata dimostrazione della corrispondenza tra la persona fisica dell'amministratore delle società (ritenute strumento per la realizzazione della condotta di bancarotta fraudolenta commessa in danno di altra società, che aveva erogato somme di denaro alle società amministrate dal Bitonte) e il destinatario del profitto del reato di bancarotta, in assenza di prova dell'osmosi economica fra persona giuridica e persona fisica, requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per attribuire alle disponibilità personali dell'amministratore la connotazione di illiceità, quale profitto delle condotte di bancarotta. Né dal provvedimento impugnato si apprezzavano indicazioni positive sulla qualificazione delle somme impiegate per la sottoscrizione della polizza dal ricorrente come somme di provenienza illecita, non potendo rinviarsi al concetto generico di provenienza "dalla generale condotta di bancarotta". 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per la mancanza di prova circa la consapevolezza da parte del ricorrente circa la provenienza illecita delle somme di denaro, oggetto di donazione dal genitore e poi utilizzate per la sottoscrizione della polizza. Al contrario di quanto apoditticamente affermato dal Tribunale del riesame, proprio la natura dei rapporti tra le società amministrate dal genitore e la società fallita, risalenti ad oltre cinquant'anni prima rispetto al momento delle donazioni, conduceva ad escludere immediatamente ogni profilo di consapevolezza, dato rafforzato dall'inesistenza - nel momento della sottoscrizione della polizza avvenuta nel 2011 - di elementi sintomatici o di allarme e che potessero far prevedere la successiva dichiarazione di fallimento, sopraggiunta nel 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.1.1. Il primo motivo di ricorso deduce, nella sostanza, un profilo di violazione di legge derivante dalla carenza di motivazione del provvedimento, quanto alla dimostrazione della derivazione da attività delittuose della provvista utilizzata per la sottoscrizione della polizza. Nella prospettiva della tesi di accusa, la provenienza delittuosa delle somme impiegate per la sottoscrizione della polizza, donate all'odierno ricorrente dal genitore in epoca immediatamente antecedente l'utilizzo a quel fine, è correlata alle condotte riguardanti i rapporti commerciali e di prestazione di servizi che società amministrate dal Bitonte (classe 1939) intrattenevano con un'importante azienda di trasporti locali, per il fallimento della quale (intervenuto a distanza di alcuni anni) erano state elevate imputazioni di bancarotta fraudolenta riguardanti anche il Bitonte. La peculiarità della vicenda imponeva di verificare se i flussi finanziari destinati a quelle società, apprezzabili come provento delle attività distrattive, potessero essere considerati come direttamente entrati a far parte del patrimonio dell'amministratore delle società, condizione necessaria per poi collegare le somme costituenti il patrimonio personale del Bitonte alle condotte di bancarotta e ravvisare, così, il dato della provenienza delittuosa, presupposto logico e normativo per la configurabilità del delitto di riciclaggio. Rispetto al rilievo che assume il rapporto tra la società strumento delle condotte di bancarotta e la persona fisica cui è affidata l'amministrazione della società, va ricordato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (in fattispecie che riguardava la medesima vicenda fallimentare oggetto del procedimento penale in esame) secondo il quale «in tema di sequestro preventivo ex art.321, comma 2, cod. proc. pen., nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse di un'impresa dal suo legale rappresentante, il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella disponibilità della società e non già quelle in possesso del legale rappresentante; ne consegue che il compenso elargito dalla società a quest'ultimo non potrà essere ritenuto profitto del reato, a meno che non venga provata una situazione di osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica che la rappresenta, in cui la società è un mero schermo formale grazie al quale la persona fisica agisce come effettivo titolare dei beni della medesima» (Sez. 5, n. 1971 del 11/10/2018, dep. 2019, Neri, Rv. 274440 - 01). La motivazione del Tribunale del riesame sul punto è apodittica e, pertanto, apparente poiché ignora questo principio, persistendo nell'affermare che le somme impiegate per sottoscrivere la polizza non provengono da conti personali del padre dell'imputato e finisce per affermare, in modo vago e indinnostrato, che le risorse provengono dalla "generale condotta di bancarotta fraudolenta", asserzione che non descrive la genesi dell'ipotizzato profitto, poi oggetto della condotta di riciclaggio.2. .L'accoglimento del motivo (che assorbe l'esame del successivo motivo, riguardante il profilo dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio) comporta l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio del Tribunale del riesame che dovrà indicare con adeguata motivazione quali siano gli elementi di fatto che consentono di tracciare il collegamento tra le somme oggetto di distrazione fallimentare, il loro transito nelle società amministrate dal [OSCURATO:PERSONA], ed il successivo passaggio nel patrimonio personale del Bitonte; ovvero, in assenza di tali elementi, se e quali siano i dati fattuali e logici idonei per affermare che il Bitonte ha agito direttamente per conseguire la disponibilità delle risorse sottratte fraudolentemente alla società fallita, utilizzando quale schermo giuridico le società da lui amministrate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, sezione