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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12769/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/5/2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti g tti, • rovv iment mpugnat d il ricors u • a la lazio, svolta al Consi9ke [OSCURATO:PERSONA].

L a Piston411i; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge.

In tal senso, sotto un primo profilo, eccepisce che la Corte territoriale, una volta riconosciuta l'illegittimità del rigetto da parte del giudice di primo grado della richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza appellata e non limitarsi ad applicare la diminuente processuale prevista per il rito alternativo, posto che la celebrazione del dibattimento ha comportato un arricchimento della piattaforma cognitiva che ha determinato una compressione del diritto di difesa, con conseguente integrazione della nullità di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p.

Sotto altro profilo la ricorrente lamenta invece l'erroneo riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5) c.p. in quanto fondato esclusivamente sul dato dell'età avanzata della persona offesa, senza che la Corte territoriale abbia chiarito per quale motivo ciò avrebbe ostacolato la privata difesa.

Analogamente, con riferimento all'aggravante della destrezza, deduce l'assenza dei presupposti per il suo riconoscimento.

Con il secondo motivo vengono invece dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputata, alla eccepita nullità, alla sussistenza delle aggravanti ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che dagli atti risulta che la persona offesa abbia proposto querela, il ricorso deve ritenersi fondato esclusivamente nei limiti di seguito esposti.

2. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione sollevata con il primo motivo, che è peraltro manifestamente infondata.

Come già correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, l'insegnamento di questa Corte è nel senso per cui l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato incondizionato non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute ed insanabili che, ai sensi dell'art. 604 c.p.p., legittimano l'annullamento della sentenza, determinando, invece, solo l'effetto di inficiare la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna, con la conseguenza che il giudice dell'appello che rilevi il vizio non deve annullare la sentenza impugnata, ma solo applicare la diminuente processuale prevista per il rito alternativo (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 22136 del 15/01/2016, Rv. 267305; Sez.

U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173).

Né il diniego dell'accesso al rito integra la nullità di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., posto che procedendosi nelle forme del dibattimento le garanzie dell'imputato vengono amplificate e non già compresse, come sostenuto nel ricorso, posto che l'adesione al rito alternativo comporta la volontaria rinunzia proprio ad alcune delle garanzie connaturate al compiuto esercizio del diritto di difesa secondo le regole del giusto processo.

E la suddetta nullità nemmeno è configurabile nella singolare prospettiva suggerita con il ricorso, che si fonda sull'erroneo presupposto dell'immutabilità della piattaforma cognitiva del giudizio abbreviato incondizionato, la quale, invece, può essere integrata dal giudice ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p.

3. Manifestamente infondate sono le altresì le doglianze relative alla configurabilità dell'aggravante della destrezza, ampiamente giustificata dalla Corte territoriale nella descrizione delle modalità dell'azione furtiva, risoltesi proprio in un'azione tesa a distrarre l'attenzione della vittima in funzione della successiva sottrazione dell'orologio da polso, sfilato in maniera repentina e con indubbia abilità, tanto che la persona offesa se ne è resa conto solo in un momento successivo.

Parimenti inammissibili, in quanto intrinsecamente generiche, sono poi le censure relative all'affermazione di responsabilità ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, che peraltro nemmeno si confrontano con la motivazione della sentenza relativa ai punti menzionati.

Coglie invece nel segno la doglianza relativa all'altra aggravante ritenuta, ossia quella della minorata difesa.

Infatti con i motivi d'appello la difesa aveva contestato la configurabilità della suddetta aggravante in quanto giustificata esclusivamente in relazione all'età della persona offesa.

Obiezione che riprendeva l'insegnamento di questa Corte per cui l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780) e che richiedeva di essere adeguatamente confutata, onere al quale la Corte si è invece sottratta, ignorando sostanzialmente il rilievo difensivo.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/5/2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti g tti, • rovv iment mpugnat d il ricors u • a la lazio, svolta al Consi9ke [OSCURATO:PERSONA]. L a Piston411i; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge. In tal senso, sotto un primo profilo, eccepisce che la Corte territoriale, una volta riconosciuta l'illegittimità del rigetto da parte del giudice di primo grado della richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza appellata e non limitarsi ad applicare la diminuente processuale prevista per il rito alternativo, posto che la celebrazione del dibattimento ha comportato un arricchimento della piattaforma cognitiva che ha determinato una compressione del diritto di difesa, con conseguente integrazione della nullità di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p. Sotto altro profilo la ricorrente lamenta invece l'erroneo riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5) c.p. in quanto fondato esclusivamente sul dato dell'età avanzata della persona offesa, senza che la Corte territoriale abbia chiarito per quale motivo ciò avrebbe ostacolato la privata difesa. Analogamente, con riferimento all'aggravante della destrezza, deduce l'assenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Con il secondo motivo vengono invece dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputata, alla eccepita nullità, alla sussistenza delle aggravanti ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che dagli atti risulta che la persona offesa abbia proposto querela, il ricorso deve ritenersi fondato esclusivamente nei limiti di seguito esposti. 2. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione sollevata con il primo motivo, che è peraltro manifestamente infondata. Come già correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, l'insegnamento di questa Corte è nel senso per cui l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato incondizionato non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute ed insanabili che, ai sensi dell'art. 604 c.p.p., legittimano l'annullamento della sentenza, determinando, invece, solo l'effetto di inficiare la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna, con la conseguenza che il giudice dell'appello che rilevi il vizio non deve annullare la sentenza impugnata, ma solo applicare la diminuente processuale prevista per il rito alternativo (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 22136 del 15/01/2016, Rv. 267305; Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173). Né il diniego dell'accesso al rito integra la nullità di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., posto che procedendosi nelle forme del dibattimento le garanzie dell'imputato vengono amplificate e non già compresse, come sostenuto nel ricorso, posto che l'adesione al rito alternativo comporta la volontaria rinunzia proprio ad alcune delle garanzie connaturate al compiuto esercizio del diritto di difesa secondo le regole del giusto processo. E la suddetta nullità nemmeno è configurabile nella singolare prospettiva suggerita con il ricorso, che si fonda sull'erroneo presupposto dell'immutabilità della piattaforma cognitiva del giudizio abbreviato incondizionato, la quale, invece, può essere integrata dal giudice ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p. 3. Manifestamente infondate sono le altresì le doglianze relative alla configurabilità dell'aggravante della destrezza, ampiamente giustificata dalla Corte territoriale nella descrizione delle modalità dell'azione furtiva, risoltesi proprio in un'azione tesa a distrarre l'attenzione della vittima in funzione della successiva sottrazione dell'orologio da polso, sfilato in maniera repentina e con indubbia abilità, tanto che la persona offesa se ne è resa conto solo in un momento successivo. Parimenti inammissibili, in quanto intrinsecamente generiche, sono poi le censure relative all'affermazione di responsabilità ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, che peraltro nemmeno si confrontano con la motivazione della sentenza relativa ai punti menzionati. Coglie invece nel segno la doglianza relativa all'altra aggravante ritenuta, ossia quella della minorata difesa. Infatti con i motivi d'appello la difesa aveva contestato la configurabilità della suddetta aggravante in quanto giustificata esclusivamente in relazione all'età della persona offesa. Obiezione che riprendeva l'insegnamento di questa Corte per cui l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780) e che richiedeva di essere adeguatamente confutata, onere al quale la Corte si è invece sottratta, ignorando sostanzialmente il rilievo difensivo. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
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