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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11704/2022

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27239/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso la stessa in Roma , [OSCURATO:PERSONA] d’Oro n. 206 , giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate - Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 463/8/2020, depositata in data 24 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per cassazione con dodici motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Roma, aveva ritenuto legittima, ad eccezione della richiesta degli interessi,la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate, e notificata dall’Agenzia delle entrate –Riscossione (di seguito anche Oggetto: Cartella ADER), a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, per Iva, oltre sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2015.

Agenzia delle entrate -Riscossione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 52 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTP, prima,e la CTR, poi , omesso di decidere sulla richiesta cautelare e di sospensione (della cartella e, quindi, della sentenza di primo grado)decidendo la causa.

1.1. Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse posto che, da un lato, la sentenza d’appello non può ritenersi viziata per il solo fatto che non si sia provveduto sulla richiesta cautelare e, dall’altro, la decisione nel merito – intervenuta, nella specie, in tempi molto celeri (l’appello è stato depositato il 4 novembre 2019 e la sentenza è statapronunciata il 21 gennaio 2020 e depositata il successivo 24 gennaio) –priva di interesse la richiesta in via di cautela, esaurendo ogni oggetto del giudizio.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato inammissibile le difese dell’ADER in primo grado, ivi compresa la documentazione prodotta, attesa l’avvenuta tardiva costituzione.

2.1. Il motivo è infondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, «nel processo tributario la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto» (Cass. n. 2585 del 30/01/2019; Cass. n. 6734 del 02/04/2015)

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 16 bis, 23 e 32 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR rilevato la nullità della costituzione telematica dell’ADER in primo grado a fronte della presentazione con forme cartacee del ricorso.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza,non risultando la questione posta nel giudizio, né avendo la ricorrente riprodotto l’atto d’appello nella parte ove sarebbe stata sollevata.

In ogni caso, la doglianza è infondata: l’art. 16, comma 2, d.l. n. 119 del 2018, norma di interpretazione autentica, ha infatti stabilito che «l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche».

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 34 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR deciso il ricorso nonostante l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione presentata dal difensore per giustificato impedimento in quantoimpegnato in altri giudizi.

4.1. Il motivo è infondato.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, «l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza» (v.

Sez.

U, n. 4773 del 26/03/2012; da ultimo – e specificamente per il processo tributario –v.

Cass. n. 25783 del 15/10/2018 ).

Nella specie, il difensore aveva sì chiesto rinvio ma non aveva allegato, né qui ha dedotto di averlo fatto , l’impossibilità di essere sostituito, sicché legittimamente la CTR ha disatteso l’istanza di rinvio.

5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. per non aver la CTR rilevato l’inidoneità probatoria dei documenti prodotti dall’ADER in sola copia, disconosciuta dal ricorrente, e per aver omesso di pronunciare sull’eccepita irregolarità della notifica della cartella.

5.1. Il motivo è inammissibileper novità, trattandosi di questione che né risulta dalla sentenza, né dal ricorso, che omette di riprodurre –pur affermando la proposizione dell’eccezione – l’atto di appello nel quale la questione sarebbe stata sollevata.

Va ricordato, peraltro, che,quanto al disconoscimento delle copie prodotte,la giurisprudenza di questa Corte è ben chiara nel precisare che «l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013; Cass. n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata -a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»; v. anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).

Anche sotto questo profilo, dunque, la censura è carente in punto di autosufficienza, essendosi limitata la ricorrente ad una generica affermazione.

6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della l. n. 212 del 2000 e della legge n. 241 del 1990 per aver la CTR, da un lato, non esaminato e omesso di pronunciare sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’ADER sulla pretesa e, dall’altro, esser la cartella null a per difetto di motivazione per l’omessa allegazione degli atti prodromici.

6.1. Il motivo è inammissibile per entrambi i profili dedotti.

6.2. Quanto al primo, infatti, la doglianza è inammissibile sia perché allega una asserita omessa pronuncia senza dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c., sia perché la violazione dell’art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, solo entro i ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo attualmente vigente (v.

Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 18092 del 31/08/2020).

6.3. Quanto al secondo, inoltre, la doglianza non attinge la decisione impugnata, essendo rivolta direttamente avverso l’atto impositivo, limitandosi, anche con riguardo a quest’ultimo, ad una generica contestazione, trascurando che la cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato e, dunque, in relazione alla dichiarazione della contribuente, atto nella sua diretta conoscenza.

7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. per esser nulla la notificazione della cartella in quanto effettuata via PEC da un indirizzo non riferibile all’ADER.

Nell’articolazione del motivo deduce altresì la nullità della notificazione per aver il file della cartella estensione “.pdf” (ossia con firma digitale di tipo CAdES) anziché “.p7m” (PAdES).

7.1. Il primo profilo di censura –sul dedotto diverso indirizzo PEC –è inammissibile per novità.

La CTR non tratta in alcun modo la questione e la ricorrente non indica se, quando e come la censura sia stata introdotta nel giudizio.

7.2. Il secondo profilo è infondato.

Come affermato da questa Corte, difatti, «in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"» (Sez.

U, n. 10266 del 27/04/2018; Cass.n. 30927 del 29/11/2018).

In ogni caso, l'eventuale irritualità della notificazione di unatto a mezzoPEC non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto, come nella specie in esame,il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo,di cui all'art. 156 c.p.c. ( v. sempre Sez.

U, n. 23620 del 28/09/2018; recentemente Cass. n. 26099 del 26/09/2021).

La natura sostanziale e non processuale delle cartelle di pagamento non esclude , infatti, l'applicabilità alla notifica delle stesse delle nor me dettate in materia processuale, essendo tali ultime norme espressamente richiamate nella disciplina tributaria qualificabile come "amministrativa" atteso che l'art. 26 , quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notifica delle cartelle dipagamento, rinvia all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di notifica degli avvisi di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ivi compres o l'art.156 c.p.c. (v.

Cass. n. 6417 del 05/03/2019).

8. L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazionenon essendo stata notificata né allegata la comunicazione di irregolarità indicata nella cartella.

8.1. Anche tale censura è inammissibile per novità, atteso che la specifica questione non è stata trattata dalla CTR né la ricorrente indica se, quando e come la censura sia stata introdotta nel giudizio.

In ogni caso, la doglianza è infondata posto che la comunicazione di irregolaritànon era neppure dovuta (trattandosi di cartella emessa su somme dichiarate e non versate) e, comunque, la sua mancata allegazione non integra un vizio di motivazione della cartella ma, in ipotesi, attiene ad una fase procedimentale anteriore.

9. Il nono motivo denuncia, a sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 17 d.lgs. n. 112 del 1999 e 2697 c.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccepita illegittimità del computo, in cartella, dei compensi per aggio.

9.1. Il motivo è inammissibile.

La contribuente, in primo luogo,denuncia una asserita omessa pronuncia senza dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c.

La CTR ha, peraltro, esplicitamente pronunciato con statuizione corretta in diritto e conforme all’unanime giurisprudenza della Corte atteso che «la natura retributiva e non tributaria dell'aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, né che una parte del compenso dell'organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella»(v.

Cass. n. 3524 del 14/02/2018).

Né si ravvisa, in ogni caso,violazione dell'art. 97 Cost, attesa la previsione di una quota fissadovuta anche in assenza di altra attività dell'ente riscossore oltre alla mera notifica, non emergendo in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Inammissibile, poi, per le ragioni già evidenziate, è la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.

10. Il decimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 167 c.p.c. e 23 d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver la CTR esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente e non contestata dall’ADER.

10.1. Il motivo è inammissibile per genericità, carenza di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto, né precisato,quale fosse la dedotta documentazione e a qual fine essa fosse rilevante nel giudizio.

11. L’undicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente, avendo la CTR “omesso l’esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali”.

Il dodicesimo motivo reitera la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente.

11.1. Le doglianze sono inammissibili risolvendosi in una astratta petizione di principio, del tutto avulsa dalla motivazione resa dalla CTR, in alcun modo oggetto di considerazione.

12. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.Anche rispetto all’Agenzia delle entrate – Riscossione va riconosciuto il ristoro delle spese prenotate a debito in quanto patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate- Riscossione , che liquida in complessive € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27239/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso la stessa in Roma , [OSCURATO:PERSONA] d’Oro n. 206 , giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate - Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 463/8/2020, depositata in data 24 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per cassazione con dodici motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Roma, aveva ritenuto legittima, ad eccezione della richiesta degli interessi,la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate, e notificata dall’Agenzia delle entrate –Riscossione (di seguito anche Oggetto: Cartella ADER), a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, per Iva, oltre sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2015. Agenzia delle entrate -Riscossione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 52 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTP, prima,e la CTR, poi , omesso di decidere sulla richiesta cautelare e di sospensione (della cartella e, quindi, della sentenza di primo grado)decidendo la causa. 1.1. Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse posto che, da un lato, la sentenza d’appello non può ritenersi viziata per il solo fatto che non si sia provveduto sulla richiesta cautelare e, dall’altro, la decisione nel merito – intervenuta, nella specie, in tempi molto celeri (l’appello è stato depositato il 4 novembre 2019 e la sentenza è statapronunciata il 21 gennaio 2020 e depositata il successivo 24 gennaio) –priva di interesse la richiesta in via di cautela, esaurendo ogni oggetto del giudizio. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato inammissibile le difese dell’ADER in primo grado, ivi compresa la documentazione prodotta, attesa l’avvenuta tardiva costituzione. 2.1. Il motivo è infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, «nel processo tributario la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto» (Cass. n. 2585 del 30/01/2019; Cass. n. 6734 del 02/04/2015) 3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 16 bis, 23 e 32 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR rilevato la nullità della costituzione telematica dell’ADER in primo grado a fronte della presentazione con forme cartacee del ricorso. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza,non risultando la questione posta nel giudizio, né avendo la ricorrente riprodotto l’atto d’appello nella parte ove sarebbe stata sollevata. In ogni caso, la doglianza è infondata: l’art. 16, comma 2, d.l. n. 119 del 2018, norma di interpretazione autentica, ha infatti stabilito che «l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche». 4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 34 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR deciso il ricorso nonostante l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione presentata dal difensore per giustificato impedimento in quantoimpegnato in altri giudizi. 4.1. Il motivo è infondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, «l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza» (v. Sez. U, n. 4773 del 26/03/2012; da ultimo – e specificamente per il processo tributario –v. Cass. n. 25783 del 15/10/2018 ). Nella specie, il difensore aveva sì chiesto rinvio ma non aveva allegato, né qui ha dedotto di averlo fatto , l’impossibilità di essere sostituito, sicché legittimamente la CTR ha disatteso l’istanza di rinvio. 5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. per non aver la CTR rilevato l’inidoneità probatoria dei documenti prodotti dall’ADER in sola copia, disconosciuta dal ricorrente, e per aver omesso di pronunciare sull’eccepita irregolarità della notifica della cartella. 5.1. Il motivo è inammissibileper novità, trattandosi di questione che né risulta dalla sentenza, né dal ricorso, che omette di riprodurre –pur affermando la proposizione dell’eccezione – l’atto di appello nel quale la questione sarebbe stata sollevata. Va ricordato, peraltro, che,quanto al disconoscimento delle copie prodotte,la giurisprudenza di questa Corte è ben chiara nel precisare che «l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass. n. 28096 del 30/12/2009; Cass. n. 14416 del 07/06/2013; Cass. n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata -a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»; v. anche Cass. n. 12730 del 21/06/2016, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione). Anche sotto questo profilo, dunque, la censura è carente in punto di autosufficienza, essendosi limitata la ricorrente ad una generica affermazione. 6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della l. n. 212 del 2000 e della legge n. 241 del 1990 per aver la CTR, da un lato, non esaminato e omesso di pronunciare sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’ADER sulla pretesa e, dall’altro, esser la cartella null a per difetto di motivazione per l’omessa allegazione degli atti prodromici. 6.1. Il motivo è inammissibile per entrambi i profili dedotti. 6.2. Quanto al primo, infatti, la doglianza è inammissibile sia perché allega una asserita omessa pronuncia senza dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c., sia perché la violazione dell’art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, solo entro i ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo attualmente vigente (v. Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 18092 del 31/08/2020). 6.3. Quanto al secondo, inoltre, la doglianza non attinge la decisione impugnata, essendo rivolta direttamente avverso l’atto impositivo, limitandosi, anche con riguardo a quest’ultimo, ad una generica contestazione, trascurando che la cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato e, dunque, in relazione alla dichiarazione della contribuente, atto nella sua diretta conoscenza. 7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. per esser nulla la notificazione della cartella in quanto effettuata via PEC da un indirizzo non riferibile all’ADER. Nell’articolazione del motivo deduce altresì la nullità della notificazione per aver il file della cartella estensione “.pdf” (ossia con firma digitale di tipo CAdES) anziché “.p7m” (PAdES). 7.1. Il primo profilo di censura –sul dedotto diverso indirizzo PEC –è inammissibile per novità. La CTR non tratta in alcun modo la questione e la ricorrente non indica se, quando e come la censura sia stata introdotta nel giudizio. 7.2. Il secondo profilo è infondato. Come affermato da questa Corte, difatti, «in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"» (Sez. U, n. 10266 del 27/04/2018; Cass.n. 30927 del 29/11/2018). In ogni caso, l'eventuale irritualità della notificazione di unatto a mezzoPEC non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto, come nella specie in esame,il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo,di cui all'art. 156 c.p.c. ( v. sempre Sez. U, n. 23620 del 28/09/2018; recentemente Cass. n. 26099 del 26/09/2021). La natura sostanziale e non processuale delle cartelle di pagamento non esclude , infatti, l'applicabilità alla notifica delle stesse delle nor me dettate in materia processuale, essendo tali ultime norme espressamente richiamate nella disciplina tributaria qualificabile come "amministrativa" atteso che l'art. 26 , quinto comma, d.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notifica delle cartelle dipagamento, rinvia all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di notifica degli avvisi di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ivi compres o l'art.156 c.p.c. (v. Cass. n. 6417 del 05/03/2019). 8. L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazionenon essendo stata notificata né allegata la comunicazione di irregolarità indicata nella cartella. 8.1. Anche tale censura è inammissibile per novità, atteso che la specifica questione non è stata trattata dalla CTR né la ricorrente indica se, quando e come la censura sia stata introdotta nel giudizio. In ogni caso, la doglianza è infondata posto che la comunicazione di irregolaritànon era neppure dovuta (trattandosi di cartella emessa su somme dichiarate e non versate) e, comunque, la sua mancata allegazione non integra un vizio di motivazione della cartella ma, in ipotesi, attiene ad una fase procedimentale anteriore. 9. Il nono motivo denuncia, a sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 17 d.lgs. n. 112 del 1999 e 2697 c.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccepita illegittimità del computo, in cartella, dei compensi per aggio. 9.1. Il motivo è inammissibile. La contribuente, in primo luogo,denuncia una asserita omessa pronuncia senza dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c. La CTR ha, peraltro, esplicitamente pronunciato con statuizione corretta in diritto e conforme all’unanime giurisprudenza della Corte atteso che «la natura retributiva e non tributaria dell'aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, né che una parte del compenso dell'organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella»(v. Cass. n. 3524 del 14/02/2018). Né si ravvisa, in ogni caso,violazione dell'art. 97 Cost, attesa la previsione di una quota fissadovuta anche in assenza di altra attività dell'ente riscossore oltre alla mera notifica, non emergendo in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Inammissibile, poi, per le ragioni già evidenziate, è la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. 10. Il decimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 167 c.p.c. e 23 d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver la CTR esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente e non contestata dall’ADER. 10.1. Il motivo è inammissibile per genericità, carenza di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto, né precisato,quale fosse la dedotta documentazione e a qual fine essa fosse rilevante nel giudizio. 11. L’undicesimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente, avendo la CTR “omesso l’esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali”. Il dodicesimo motivo reitera la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente. 11.1. Le doglianze sono inammissibili risolvendosi in una astratta petizione di principio, del tutto avulsa dalla motivazione resa dalla CTR, in alcun modo oggetto di considerazione. 12. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.Anche rispetto all’Agenzia delle entrate – Riscossione va riconosciuto il ristoro delle spese prenotate a debito in quanto patrocinata dall’Avvocatura dello Stato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate- Riscossione , che liquida in complessive € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam
Sentenza Cassazione n. 11704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris