Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
2 aprile 2009
Causa F‑143/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Assunzione – Scelta della procedura – Capo rappresentanza – Posto vacante – Comando nell’interesse del servizio – Incompetenza – Ambito di applicazione della procedura di comando»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
del 21 dicembre 2006 recante rigetto della sua candidatura al posto vacante di capo della Rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA]
ad Atene (Grecia) e la nomina a tale posto del sig. P.
Decisione:
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 2006, nella parte
in cui nomina il sig. P. al posto vacante di capo della Rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] ad Atene (Grecia). La decisione della
[OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 2006, nella parte in cui respinge la candidatura del ricorrente al posto vacante di capo della Rappresentanza
della [OSCURATO:PERSONA] ad Atene, è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare l’insieme delle spese.
Massime
1.
Funzionari – Comando nell’interesse del servizio
[Statuto dei funzionari, art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino]
2.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro il rigetto di una candidatura ad un posto di capo rappresentanza
della [OSCURATO:PERSONA] – Candidatura respinta nella fase di preselezione – Ricevibilità
1.
Il «carattere politico e sensibile» delle funzioni esercitate dai capi rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente
in quanto tale a giustificare il ricorso alla posizione di comando di un funzionario. Una siffatta interpretazione dell’art. 37,
primo comma, lett. a), secondo trattino, dello Statuto equivarrebbe a consentire il comando presso i rispettivi commissari
di tutti i funzionari che esercitano funzioni «politiche e sensibili» in seno all’istituzione e che rientrano normalmente
nella categoria del personale direttivo di livello superiore, pregiudicando quindi la stessa struttura della funzione pubblica
europea, come fissata dall’art. 35 dello Statuto, in quanto porrebbe in discussione, in particolare, la trasparenza dei rapporti
gerarchici.
Inoltre, un comando nell’interesse del servizio «presso [una] persona che assolva un mandato previsto dai Trattati» presuppone
l’esistenza di una relazione di fiducia intuitu personae tra tale persona e il funzionario comandato, la quale implica che
rapporti stretti e diretti possano essere istituiti permanentemente tra gli interessati, in funzione dei metodi di lavoro
propri del membro interessato e quelli del suo gabinetto complessivamente considerato. Le circostanze che rapporti relativi
da un capo rappresentanza siano direttamente inviati al commissario responsabile, che contatti telefonici, scambi di messaggi
elettronici o riunioni abbiano luogo tra il capo rappresentanza e il commissario o i membri del suo gabinetto, o ancora che
il contenuto di tali scambi sia riservato, non consentono di per sé di dimostrare il carattere intuitu personae del rapporto
di lavoro tra il commissario e il capo rappresentanza.
L’applicabilità dell’art. 37, primo comma, lett. a), secondo trattino, dello Statuto dipende esclusivamente dai presupposti
enunciati in tale disposizione, ma non dipende in alcun modo dalle conseguenze amministrative che deriverebbero dalla sua
applicazione. Ogni altra interpretazione equivarrebbe a consentire il ricorso all’art. 37 dello Statuto per uno scopo diverso
da quello per il quale esso è stato previsto e quindi a legittimare uno sviamento di procedura.
(v. punti 64, 67, 69 e 71)
2.
Il fatto che la candidatura di un ricorrente ad un posto di capo rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] sia stata esclusa nella
fase di preselezione non priva del tutto quest’ultimo dell’interesse a contestare la regolarità della procedura di assunzione
seguita quando la valutazione delle commissioni di preselezione non poteva anticipare la valutazione finale dell’autorità
che ha il potere di nomina. Per giunta, un ricorrente del genere conserva un interesse ad agire affinché l’illegittimità in
esame non si riproduca nel contesto di una procedura di selezione dello stesso tipo.
(v. punto 75)
Riferimento:
Corte: 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4333, punto 50)
Tribunale di primo grado: 5 luglio 2005, causa T‑370/03, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑853, punto 20)