Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46778/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., afferenti al difetto di motivazione in relazione al dolo del reato in ragione del leggero scarto di tempo in cui il ricorrente non è stato ritrovato in casa, è riproduttivo di censure confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche e generico nella parte in cui ha rilevato come lo stesso fosse assente dall'abitazione ben oltre l'orario in cui era stato autorizzato ad allontanarsi, visto che, rimasti in loco fino alle ore 12,12, lo stesso non aveva ancora fatto rientro nonostante autorizzato ad allontanarsi sino alle ore 12,00; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., afferenti al difetto di motivazione in relazione al dolo del reato in ragione del leggero scarto di tempo in cui il ricorrente non è stato ritrovato in casa, è riproduttivo di censure confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche e generico nella parte in cui ha rilevato come lo stesso fosse assente dall'abitazione ben oltre l'orario in cui era stato autorizzato ad allontanarsi, visto che, rimasti in loco fino alle ore 12,12, lo stesso non aveva ancora fatto rientro nonostante autorizzato ad allontanarsi sino alle ore 12,00; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 46778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris