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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 217, commi 2 e 4, L.F.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione, da omessa o inadeguata risposta al motivo di appello (il primo dell'atto in data 22 settembre 2021) con il quale si era dedotta «l'errata valutazione delle prove e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di bancarotta semplice documentale» con «conseguente richiesta di assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto», è caratterizzato dalla medesima genericità del riportato motivo di gravame, nulla, tramite esso, avendo dedotto e documentato l'impugnante sia in ordine alle ragioni per le quali egli, pur nel breve periodo di sua amministrazione della società fallita (un anno e sei mesi), non aveva potuto tenere le scritture contabili, sia in ordine ai tempi e ai modi in cui egli avrebbe consegnato al [OSCURATO:PERSONA], quelle che asseriva di avere comunque tenuto, dal momento che, invece, il predetto pubblico ufficiale aveva attestato di non averne giammai ricevuto alcuna; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 217, commi 2 e 4, L.F.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione, da omessa o inadeguata risposta al motivo di appello (il primo dell'atto in data 22 settembre 2021) con il quale si era dedotta «l'errata valutazione delle prove e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di bancarotta semplice documentale» con «conseguente richiesta di assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto», è caratterizzato dalla medesima genericità del riportato motivo di gravame, nulla, tramite esso, avendo dedotto e documentato l'impugnante sia in ordine alle ragioni per le quali egli, pur nel breve periodo di sua amministrazione della società fallita (un anno e sei mesi), non aveva potuto tenere le scritture contabili, sia in ordine ai tempi e ai modi in cui egli avrebbe consegnato al [OSCURATO:PERSONA], quelle che asseriva di avere comunque tenuto, dal momento che, invece, il predetto pubblico ufficiale aveva attestato di non averne giammai ricevuto alcuna; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris