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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32852/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 29 ottobre 2019, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza in ora notturna e provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce al contempo difetto e vizio di motivazione in relazione all'avvenuta applicazione della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente, atteso che lo stesso sarebbe avvenuto a causa dello scoppio dello pneumatico sinistro.

Il ricorso è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Esso inoltre è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina 5 della sentenza impugnata), rappresentati dalle condizioni della parte intorno allo pneumatico, interessata dunque dall'urto, nonché dalla tardività della versione alternativa, fornita solo in dibattimento e non anche agli operanti al momento del fatto.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 29 ottobre 2019, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza in ora notturna e provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce al contempo difetto e vizio di motivazione in relazione all'avvenuta applicazione della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente, atteso che lo stesso sarebbe avvenuto a causa dello scoppio dello pneumatico sinistro. Il ricorso è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Esso inoltre è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina 5 della sentenza impugnata), rappresentati dalle condizioni della parte intorno allo pneumatico, interessata dunque dall'urto, nonché dalla tardività della versione alternativa, fornita solo in dibattimento e non anche agli operanti al momento del fatto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così