CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45307/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vok v Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla configurabilità della desistenza volontaria alla non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. e alla dosimetria della pena, doglianze puntualmente disattese dalla Corte di merito della sentenza impugnata, e che quindi si devono considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato a fol 4 e 5 alla luce del materiale probatorio in atti il rigetto dei motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che si raccorda con quello espresso e argomentato dal Giudice di primo grado, non solo la pacifica esclusione della configurabilità dell'ipotesi di desistenza volontaria in quanto l'interruzione dell'azione criminosa si è verificata per intervento delle forze dell'ordine e precipitosa fuga dei correi; ma ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce della natura pluriaggravata del furto tentato, in relazione all'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen; e ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice in relazione alle modalità dell'azione delittuosa tatticamente organizzata con impiego di mezzi tecnici adeguati indice di una ben radicata predisposizione criminale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Prsi4ente Donatq4b [OSCURATO:PERSONA].c14 Ciampi DEPOSITATA C.?•••,r,.1C,:;',.;T: