CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11070-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] (CS), presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso, giusta pro c ura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Della Giuliana 101, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – Ric. 2018 n. 11070 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 2 - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] (CS), presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 230/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 230/2018 pronunziata in data 23/01/2018 e pubblicata in data 05/02/2018, la Corte d’Appello di Catanzaro, riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza, sez. di [OSCURATO:PERSONA] n.77/12, rigettò la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di una partita di piastrelle e di risarcimento dei danni conseguenti, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del venditore [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] ex art.1490 cod. civ., per asseriti vizi della cosa venduta. 2. Tallarico aveva esposto, in citazione , che la consegna della merce era avvenuta in data 3/7/07, in data 30/7 era stata emessa la fattura di pagamento e, dopo tre giorni egli «era stato costretto» a denunziare i vizi delle piastrelle. La Corte ritenne che l’attore non avesse indicato né in citazione né nelle memorie successivamente depositate la natura dei vizi e, in conseguenza, la giustificazione della data di compimento della loro scoperta; rilevò infatti che il primo Giudice, ritenendo che la scoperta Ric. 2018 n. 11070 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 3 - dei vizi fosse stata possibile soltanto all’esito della integrale posa in opera delle piastrelle, avesse in realtà «tentato» di individuare « sua sponte»(così in sentenza) la data di denuncia; escluse poi che potesse valere quale riconoscimento del vizio, con conseguente superamento della decadenza, l’avvenuta spedizione di un nuovo quantitativo di piastrelle e battiscopa, da parte del terzo produttore [OSCURATO:PERSONA].p.a., chiamato in manleva da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’ammissione esplicita e documentale dell’esistenza delle anomalie sulle mattonelle: in particolare, la Corte non avrebbe considerato la missiva del 14/9/07 con cui il responsabile del produttore ha offerto l’invio gratuito di una nuova fornitura di mattonelle, nonché la comunicazione della stessa società alla venditrice [OSCURATO:PERSONA], nonché l’avvenuta effettuazione di una verifica da parte dell’incaricato della stessa società e, infine, la testimonianza del teste Forlani e del teste Turco che hanno confermato di aver visionato le mattonelle, riscontrato i vizi e relazionato alla società produttrice. 1.1. Il motivo è infondato, in disparte la considerazione che il primo elemento di fatto indicato come non esaminato, la missiva del 14/9/07, è stata invece oggetto di esame nella sentenza (pag. 9 della motivazione). La Corte territoriale ha escluso la rilevanza del l’asserito riconoscimento, a prescindere dall’accertamento della sua effettiva Ric. 2018 n. 11070 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 4 - sussistenza, perché comunque proveniente dal terzo produttore soc. [OSCURATO:PERSONA]: ha considerato, infatti, che la società produttrice è stata chiamata in manleva dal venditore, ma non è stata destinataria dialcuna domanda da parte dell’acquirente attore. Così decidendo, la Corte d’appello ha correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte, per cui, i n tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall'acquirenteche, pur non richiedendo un'assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore; conseguentemente, l’acquirente non è esonerato dall'onere della tempestiva denunzia dei vizi nei confronti del compratore ove il riconoscimento provenga da un terzo (nella specie, il produttore del bene difettato), edotto dall'alienante ma estraneo al rapporto contrattuale(Cass. Se z. 2, n. 8420 del 27/04/2016 ) . L'esonero dalla denunzia è, infatti,espressione del principio generale sancito nell'art.2966 cod. civ.secondo cui, in materia di diritti disponibili, la decadenza è impedita dal riconoscimento proveniente dalla parte contro cui il diritto si deve far valere ed è certo che il riconoscimento del diritto altrui non è, in tal caso, attuato dalla semplice conoscenza che l'obbligato ne abbia, ma deve consistere, se non in una manifestazione di volontà, comunque in una manifestazi one di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. In conseguenza, il comportamento di un terzo, rimasto del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra venditore e compratorenon può rilevare a tal fine. 2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ex art. 360 c. 1 n. 2 Ric. 2018 n. 11070 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 5 - c.p.c.», il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato l’art. 1495 cod. civ. perché non avrebbe considerato che il riconoscimento da parte del venditore sarebbe avvenuto perfacta concludentia. 2.1. Il motivo è inammissibile perla sua formulazione . La ricostruzione della realtà processuale per facta concludentia implica necessariamente un ragionamento presuntivo, perché è concludente ogni comportamento che, pur non costituendo mezzo di linguaggio, secondo la valutazione delle circostanze cui si accompagna, presuppone o lascia presupporre, l'esistenzadi una volontà implicita . Da un canto, allora, la questione involge, come tale, un giudizio di valutazione di fatti per sua natura riservata al giudice del merito, suscettibile di essere sottoposta a censura di legittimità unicamente entro i limiti del vizio di motivazione previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. L, n. 27391 del 25/10/2019). D’altro canto, se prospettata come violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la questione può unicamente essere postaquando il giudice di merito non abbia correttamente ricostruito l’iter logico del ragionamento presuntivo, nel senso che abbia affermato di poter inferire il fatto ignoto da fatti noti non gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022 Nella fattispecie, invece, il ricorrente non ha articolato la sua censuranei sensi suindicati, ma, dopo aver riportato la giurisprudenza di questa Corte in materia di riconoscimento dei vizi, si è limitato a sollecitare una diversa valutazione in merito dei fatti, in particolare di documenti e circostanze di prova per testi concernenti la mera conoscenza del vizio da parte del venditore e del produttore di cui già si è detto al punto 1.1. Ric. 2018 n. 11070 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 6 - 3. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sostenuto, in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , l’insufficiente ed erronea motivazione sulla data di scoperta del vizio: la Corte non avrebbe adeguatamente letto la citazione, le memorie ex art.183 cod. proc. civ., oltre che le comparse conclusionali e gli atti di appello in cui la data di scoperta del vizio era stata individuata al 30/7/2007, nella medesima data del pagamento, quando è stata iniziata la posa in opera delle mattonelle, perché dopo la consegna (avvenuta in data 3/7/07) - e fino alla data del pagamento - i p acchi non erano stati aperti. 3.2. Con il quarto motivo, è stata quindi lamentata, ancora una volta in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’insufficiente ed erronea motivazione sulla decadenza dalla denuncia, seppure avvenuta dopo tre giorni dalla scoperta dei primi vizi che sarebbero occulti. 3.3. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per continuità di argomentazione –sono inammissibili perché non conferentialla ratio decidendi. Riformando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello non ha affatto ignorato la data indicata in domanda, tanto da riportare testualmente (pag.8 della sentenza) i passaggi della citazione in cui era stato allegato, dopo l’indicazione della data di consegnae la data di pagamento del 30/7/07, che «dopo soli tre giorni il Tallarico … veniva costretto a denunziare, ex art. 1495 cod. civ., i vizi riportati sulle piastrelle acquistate». La Corte territoriale ha, invece, rimarcato che in domanda non risulta specificato se i vizi fossero o non occulti, perché non ne fosse stata possibile la scoperta negli otto giorni dalla consegna e perché la scoperta potesse dirsi compiuta soltanto con la posa in opera; in tal Ric. 2018 n. 11070 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 7 - senso ha riscontrato il «tentativo» del primo giudice di «individuare sua sponte la data di denuncia». Così decidendo, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la denuncia tempestiva dei vizi al venditore costituisce, ex art . 1495 cod. civ., una condizione necessaria dell'azione di garanzia e, come tale, implical'assolvimento da parte del compratore, alla stregua della regola stabilita dall'art. 2697 cod. civ., dell’onere della prova del la tempestività(Cass. Sez. 2, n. 844 del 28/01/1997; Sez. 2, n. 1031 del 29/01/2000; Sez. 2, n. 1440 del 30/01/2003). Evidentemente, allora, la prova della tempestività presuppone l’indicazione di una data di scoperta e, prima ancora, l’allegazione del tipo di vizio, se palese o occulto: è necessario, infatti, che l’indicazione della data in cui la scoperta si è asseritamente compiuta sia giustificata e strettamente conseguente alla natura del vizio, perché, come più volte ribadito da questa Corte, la decadenza dalla garanzia è stata previ sta dal legislatore in riferimento al tempo della «scoperta» per evitare il prolungarsi dell'incertezza sulla sorte del contratto e fare in modo che l'accertamento dell'entità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente, anche nell'interesse del venditore, perché egli possa intervenire con gli opportuni accertamenti che il decorso del tempo potrebbe precludere e possa essere in grado di eliminare subito a sue spese i vizi. Il ricorrente, invece, ha riferito sì una data di scoperta, ma, come rilevato dalla Corte d’appello, non ha neppure allegato perché i vizi non potessero essere conosciuti all’apertura delle scatole (che, come da lui stesso riferito, non è avvenuta immediatamente dopo la consegna, com’era diligentemente dovuto),ma soltanto dopo la posa in opera. 4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in Ric. 2018 n. 11070 sez. S2 -ud. 20-12-2022 - 8 - relazione al valore del credito dichiarato in ricorso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], per il principio di causalità, anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. terzo chiamato, con distrazione in favore del procuratore di Avolio, dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processualiin favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidandole, per ciascun controricorrente,in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di Avolio, dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe