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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38528/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata Il 29 settembre 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente decisione del 2 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Velletri aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa, riuniti i fatti in un unico reato ed escluso Il concorso formale di reati, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed C 667 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazionne dì seguitto sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva la violazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che Con il secondo motivo di irnpugnazione eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente ritenuto integrate le fattispecie di reato contestate dando rilievo alla circostanza che, all'esito della perquisizione effettuata durante un controllo il prevenuto fosse stato trovato in possesso sia di diverse qualità di sostanze stupefacenti, in specie hashish ed eroina, che di denaro contante nonchè di materiale atto al loro confezionamento all'intero della vettura su cui era a bordo il Noreddine; che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente argomentato circa la esclusione dell'applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche riscontrando l'assenza di elementi valutabili positivamente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle( -0:91- spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d <e.; O Q.9 ammende. r I Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 43 r n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata Il 29 settembre 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente decisione del 2 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Velletri aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa, riuniti i fatti in un unico reato ed escluso Il concorso formale di reati, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed C 667 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazionne dì seguitto sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva la violazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che Con il secondo motivo di irnpugnazione eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente ritenuto integrate le fattispecie di reato contestate dando rilievo alla circostanza che, all'esito della perquisizione effettuata durante un controllo il prevenuto fosse stato trovato in possesso sia di diverse qualità di sostanze stupefacenti, in specie hashish ed eroina, che di denaro contante nonchè di materiale atto al loro confezionamento all'intero della vettura su cui era a bordo il Noreddine; che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente argomentato circa la esclusione dell'applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche riscontrando l'assenza di elementi valutabili positivamente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle( -0:91- spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d <e.; O Q.9 ammende. r I Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 43 r n
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