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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 31371/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti al giudizio di responsabilità sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e scevra da manifeste illogicità, ha puntualmente esaminato le doglianze dedotte nell'atto di appello, e ha affermato, in aderenza alle risultanze probatorie, che l'imputata aveva presentato a domanda unica di pagamento per via telematica tramite un centro autorizzato di assistenza agricola (il che rendeva irrilevante l'acquisizione della stessa invocata dalla difesa), che tale richiesta conteneva false indicazioni e aveva consentito la percezione di un ingiusto profitto, segnatamente, della somma di euro 770,00 a titoli di contributi pubblici, come emerso nel corso della deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti al giudizio di responsabilità sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e scevra da manifeste illogicità, ha puntualmente esaminato le doglianze dedotte nell'atto di appello, e ha affermato, in aderenza alle risultanze probatorie, che l'imputata aveva presentato a domanda unica di pagamento per via telematica tramite un centro autorizzato di assistenza agricola (il che rendeva irrilevante l'acquisizione della stessa invocata dalla difesa), che tale richiesta conteneva false indicazioni e aveva consentito la percezione di un ingiusto profitto, segnatamente, della somma di euro 770,00 a titoli di contributi pubblici, come emerso nel corso della deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 31371/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris