CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1998
Cassazione n. 07830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/08/1998 avverso la sentenza del 10/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deduce il difetto di motivazione in ordine alla applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Rimini, con cui gli è stata applicata la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 26 giugno 2025, a fronte di sentenza emessa il 10 giugno 2025, contestualmente motivata e depositata, per cui il termine per impugnare scadeva il 25 giugno 2025. Considerato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di ricorso per cassazione proposto - come nel caso di specie - avverso sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti e richiesta dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato come non comparso. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 20