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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00273/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 7709/2025R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA],difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata - avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina pubblicata il 2 4 . 2 .202 5 , resa nel procedimento iscritto al N. 2655/2024R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; N. 7709/25R.G.

Rilevato che - con l ’ ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina - ne l procediment o N. 2655/24R.G., vertente tra [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) , avent e ad oggetto reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c. avverso il decreto inaudita altera parte del 9.6.2024 , con cui il giudice designato per la trattazione del ricorso proposto dal Parisi ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione all’intimazione di pagamento n. 29520249011032284/000, aveva trasmesso gli atti al Presidente di sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, regolando le spese; -il Tribunale ha rilevato, in proposito, che il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non è proponibile avverso un decreto emesso inaudita altera parte, e che comunque il decreto in questione aveva una pura valenza amministrativa perché funzionale all’iscrizione al ruolo affari generali contenzioni della proposta opposizione e alla designa del giudice delegato alla relativa trattazione, dunque priva di contenuto decisorio; - avverso detta ordinanza , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla scorta di un unico articolato motivo, ed infine chiedendo dichiararsi “la sussistenza della litispendenza dei diversi pignoramenti sopradescritti sullemedesime cartelle e titoli di cui all’intimazione per cui è giudizio ; … Conseguentemente dichiarare la competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione delTribunale di Messina a conoscere della presente causa di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc per le considerazioni N. 7709/25R.G. ampiamente sopra dedotte ed eccepite.… Ordinare, quindi, la rimessione del presente giudizio alla competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione e per l’effetto annullare i provvedimenti del GE 896/24, del Presidente del Tribunale del 27.6.24 e del Collegio del Tribunale di Messina del 24.2.25 laddove hanno ritenuto il presente giudizio, “proposto prima dell’avvio dell’azione esecutiva”. … E, per l’effetto ancora, disporre la prosecuzione del giudizio instaurato dinanzi al predettoGiudice dell’esecuzione (RGE 896/24) assegnando alle parti un congruo termine per lariassunzione”; -l’AdER non ha resistito; - il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; -il ricorrente ha depositato memoria; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che - il proposto regolamento di competenza è inammissibile per plurime ragioni; - per fermarsi alle più evidenti, basti considerare, anzitutto, che il regolamento di competenza non è di per sé proponibile avverso una ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies c.p.c. (per tutte, Cass., Sez.

Un., n. 16091/2009), quale è,nella forma, quella qui impugnata , per di più resa in relazione ad un decreto di carattere meramente amministrativo, quale quello di gestione dei procedimenti giurisdizionali da parte del presidente di una sezione del tribunale; N. 7709/25R.G. -in secondo luogo, il ricorso è inammissibile perché ciò di cui il ricorrente si lamenta attiene non già a questione di competenza tecnicamente intesa, bensì a mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio, tale dovendo intendersi la contestazione quand’anche in detta questione sia coinvolto anche il giudice dell’esecuzione (v.

Cass. n. 24139/2014); -in definitiva, il proposto regolamento è inammissibile; -nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’ indefensio dell’AdER; - in relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p. q. m. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 7709/2025R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA],difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata - avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina pubblicata il 2 4 . 2 .202 5 , resa nel procedimento iscritto al N. 2655/2024R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; N. 7709/25R.G. Rilevato che - con l ’ ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina - ne l procediment o N. 2655/24R.G., vertente tra [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) , avent e ad oggetto reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c. avverso il decreto inaudita altera parte del 9.6.2024 , con cui il giudice designato per la trattazione del ricorso proposto dal Parisi ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione all’intimazione di pagamento n. 29520249011032284/000, aveva trasmesso gli atti al Presidente di sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, regolando le spese; -il Tribunale ha rilevato, in proposito, che il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non è proponibile avverso un decreto emesso inaudita altera parte, e che comunque il decreto in questione aveva una pura valenza amministrativa perché funzionale all’iscrizione al ruolo affari generali contenzioni della proposta opposizione e alla designa del giudice delegato alla relativa trattazione, dunque priva di contenuto decisorio; - avverso detta ordinanza , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla scorta di un unico articolato motivo, ed infine chiedendo dichiararsi “la sussistenza della litispendenza dei diversi pignoramenti sopradescritti sullemedesime cartelle e titoli di cui all’intimazione per cui è giudizio ; … Conseguentemente dichiarare la competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione delTribunale di Messina a conoscere della presente causa di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc per le considerazioni N. 7709/25R.G. ampiamente sopra dedotte ed eccepite.… Ordinare, quindi, la rimessione del presente giudizio alla competenza funzionale del Giudice dell’Esecuzione e per l’effetto annullare i provvedimenti del GE 896/24, del Presidente del Tribunale del 27.6.24 e del Collegio del Tribunale di Messina del 24.2.25 laddove hanno ritenuto il presente giudizio, “proposto prima dell’avvio dell’azione esecutiva”. … E, per l’effetto ancora, disporre la prosecuzione del giudizio instaurato dinanzi al predettoGiudice dell’esecuzione (RGE 896/24) assegnando alle parti un congruo termine per lariassunzione”; -l’AdER non ha resistito; - il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; -il ricorrente ha depositato memoria; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che - il proposto regolamento di competenza è inammissibile per plurime ragioni; - per fermarsi alle più evidenti, basti considerare, anzitutto, che il regolamento di competenza non è di per sé proponibile avverso una ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies c.p.c. (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 16091/2009), quale è,nella forma, quella qui impugnata , per di più resa in relazione ad un decreto di carattere meramente amministrativo, quale quello di gestione dei procedimenti giurisdizionali da parte del presidente di una sezione del tribunale; N. 7709/25R.G. -in secondo luogo, il ricorso è inammissibile perché ciò di cui il ricorrente si lamenta attiene non già a questione di competenza tecnicamente intesa, bensì a mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio, tale dovendo intendersi la contestazione quand’anche in detta questione sia coinvolto anche il giudice dell’esecuzione (v. Cass. n. 24139/2014); -in definitiva, il proposto regolamento è inammissibile; -nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’ indefensio dell’AdER; - in relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p. q. m. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te
Decreto Cassazione n. 00273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris