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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 21539/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 27 gennaio 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Trapani il 19.12.2019 che condannava MESSINA Fabio per il reato di cui all'art. 75) comma 2 D.Igs. n. 159/11 alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MESSINA Fabio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 27 gennaio 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Trapani il 19.12.2019 che condannava MESSINA Fabio per il reato di cui all'art. 75) comma 2 D.Igs. n. 159/11 alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MESSINA Fabio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris