CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2021
Cassazione n. 03577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e o ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa in data 20 luglio 2021 con la quale il tribunale della libertà di Brescia, in parziale riforma dell'ordinanza cautelare impugnata, ha sostituito al ricorrente la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie ex art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Premette il ricorrente che, in 28 giugno 2021, venne applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari perché indagato per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuati quali fornitori, un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In data 8 luglio 2021 la difesa impugnò l'ordinanza del G.I.P. con richiesta di riesame, deducendo l'assenza di elementi oggettivi a sostegno dell'ipotesi accusatoria che avrebbe visto il ricorrente coinvolto in una cessione di cocaina. Osserva il ricorrente che le intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché i verbali di osservazione, controllo e pedinamento, deponevano nel senso che, come dichiarato dallo stesso indagato in sede di interrogatorio di garanzia, egli avesse ricevuto soltanto alcuni grammi di marjuana per uso personale e una trascurabile quantità di hashish come "assaggio" in vista di un futuro acquisto di un quantitativo maggiore mai avvenuto. In ragione di tali considerazioni, la difesa rilevò che l'unica contestazione elevabile nei confronti del ricorrente era, al più, l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione dell'esiguo quantitativo di marjuana contenuto nel piccolo involucro, delle dimensioni di un pacchetto di sigarette, e dell'assaggio di hashish consegnatogli dal Sylasanaj, ontologicamente destinato ad uso personale. Il Tribunale del riesame, tuttavia, escludeva la destinazione ad uso personale dello stupefacente in ragione di alcuni elementi che riteneva univocamente indicativi della destinazione a terzi: 1) la pianificazione dell'incontro del 4 agosto 2020; 2) le modalità di occultamento della sostanza; 3) la professionalità del fornitore; 4) i precedenti specifici del ricorrente. Il quale premette che la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, è la destinazione della sostanza allo "spaccio" ad essere elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa. È, pertanto, a carico dell'accusa l'onere di dimostrare la destinazione a terzi della droga per escludere l'uso personale della stessa, non viceversa. Tanto premesso, obietta che il Tribunale del Riesame ha ritenuto dimostrata la destinazione allo spaccio dell'hashish sulla base di un forzato e irragionevole impiego di massime d'esperienza. Infatti, gli elementi che l'ordinanza ha definito come "univocamente indicativi della destinazione a terzi della sostanza stupefacente" sarebbero in realtà, secondo H ricorrente, indizi, di per sé, neutri rispetto al fatto da accertare. L'ordinanza impugnata, inoltre, trascurerebbe dati fattuali certi che riconducono la detenzione dello stupefacente al fine esclusivo di farne uso personale e cioè che un quantitativo di pochi grammi di marjuana non possa essere destinato a terzi; trascurerebbe il fatto che nel corso della perquisizione domiciliare non è stato rinvenuto nulla che possa far presumere la sussistenza di un'attività di spaccio, travisando, peraltro, le dichiarazioni rese dall'indagato che aveva decisamente negato l'addebito. Conclusivamente il ricorrente rimarca come l'ordinanza impugnata sia censurabile sotto il doppio profilo dell'illogicità della motivazione e della violazione di legge in punto di mancata riqualificazione dei fatti ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in considerazione delle valutazioni di merito espresse con l'impugnazione e non sindacabili in sede di giudizio di legittimità. 4. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le proposte doglianze chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e articolato sulla base di censure di merito non sindacabili nel giudizio di legittimità, in presenza di un apparato argomentativo adeguato e privo di vizi di manifesta illogicità. 2. Il tribunale cautelare ha giustificato le proprie conclusioni sul rilievo che, alla luce del contenuto delle intercettazioni e in assenza di riscontri in ordine alla tipologia e quantità di narcotico acquistato dal ricorrente presso il SYLASANAJ, dovesse ritenersi integrata la gravità indiziaria in relazione ai fatti in contestazione, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo i giudici cautelari l'integrale lettura delle intercettazioni imponeva di ritenere che oggetto della compravendita illecita fosse una partita di hashish, perché il SYLASANAJ, dopo aver concordato con il ricorrente le modalità della consegna, venne intercettato all'interno della sua automobile mentre si recava sul luogo dell'appuntamento e, nel conversare con un complice, riferì espressamente che dovevano consegnare all'acquirente una partita di hashish. Il successivo incontro, monitorato dalla polizia giudiziaria, consentiva di accertare la consegna di un involucro di dimensioni pari ad un pacchetto di sigarette dal SYLASANAJ al VITALI, che provvedeva ad occultarlo sotto la carrozzeria della macchina. In assenza di riscontri in ordine all'effettivo contenuto dell'involucro, il Tribunale ha condiviso i rilievi difensivi che, sulla scorta delle conversazioni richiamate, riconducevano l'acquisto del Vitali ad un'imprecisata quantità di hashish o marijuana, circostanza peraltro ammessa dallo stesso indagato nel corso dell'interrogatorio ma ha ritenuto il fine di spaccio dalla pianificazione della cessione (preceduta da un incontro per determinare i dettagli dell'acquisto), le concrete modalità di occultamento dello stupefacente (in un vano sotto la carrozzeria della vettura), la professionalità del fornitore (che, come emerso nella presente indagine, era solito trattare quantitativi di stupefacente nell'ordine di diverse decine — se non centinaia — di grammi alla volta) e la caratura criminale del Vitali, gravato da tre precedenti per traffico di stupefacenti. Tutti i predetti elementi sono stati ritenuti univocamente indicativi della destinazione a terzi della sostanza stupefacente. 3. Il ricorrente, partendo dall'apodittico assunto che il pacchetto di sigarette contenesse uno o due grammi di sostanza stupefacente, non si confronta concretamente, valutandoli in maniera diversa, con gli argomenti di natura logica impiegati dal tribunale cautelare per motivare il provvedimento impugnato e che escludono, con tutta evidenza, anche la lamentata violazione della legge penale, avendo il Collegio cautelare correttamente sussunto i fatti nell'ambito della fattispecie incriminatrice configurata. Infatti, un acquisto così modesto, come il ricorrente assiomaticamente prospetta, non si spiega: (a) né con la pianificazione della cessione, ossia con un precedente incontro tra cedente e cessionario diretto a concordare i termini e le circostanze di tempo e di luogo dell'acquisto, (b) né con le modalità di occultamento della sostanza stupefacente (uno o due grammi di sostanza non esigerebbero il loro occultamento), (c) né con il modus operandi del fornitore abituato a trattare, come emerso dall'indagine, la vendita di quantitativi di decine o centinaia di grammi di sostanza stupefacente. Ciò posto, al cospetto di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa l'esistenza di gravi indizi di detenzione per fini di spaccio della sostanza stupefacente, il ricorrente inammissibilmente propone una diversa lettura del materiale probatorio snaturando il sindacato della Corte di cassazione, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato. Infatti, il sindacato del giudice di legittimità in proposito deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 - 01). Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell