CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11000/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia resa al 13/09/2018 dal Tribunale di Livorno, per aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascritto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile perché, essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, essa risulta incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 2 e 3 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estenso