CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2021
Cassazione n. 26553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22699-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 216/23/021 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata 1,01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Con ricorso il contribuente chiede la cassazione della sentenza della CTR per la Lombardia che aveva riformato la pronuncia della CTP di Milano dove non erano apprezzate le ragioni dell'Agenzia delle entrate in materia di rimborso di ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta sugli emolumenti erogati all'istante. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'amministrazione finanziaria dispiega le proprie difese con controricorso. In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta formazione del c.d. "giudicato esterno" a seguito della definitività delle sentenze della C.T.R. della Lombardia n. 1102/20 e n. 368/2020, n. 1033/2020 aventi ad oggetto il medesimo petitum dell'odierno contenzioso con riferimento all'elemento oggettivo per l'applicazione dell'addizionale Irpef in esame. Con il secondo motivo si avanza violazione e falsa applicazione dell'art. 33, D.L. 78/2010 attesa l'assenza del c.d. requisito oggettivo di cui all'art. 33, comma 1, D.L. 78/2010, in relazione all'art, 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Ric. 2021 n. 22699 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Con il terzo motivo si avanza violazione e falsa applicazione dell'art. 33, D.L. 78/2010 attesa l'assenza del c.d. requisito soggettivo di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 78/2010, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Anche in coerenza dell'ordinanza di questa Corte n. 2914/2021, relativa a fattispecie analoghe, non ricorrono le evidenze decisorie, donde si deve disporre la trasmissione degli atti alla V sezione civile di questa Corte PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone 12 trasmissione degli atti alla V sezione civile della Corte di cassazio