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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36981/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione. [OSCURATO:PERSONA], capostruttura del [OSCURATO:PERSONA] e Beni culturali della Regione Calabria, avrebbe ricevuto da Galati elargizioni in denaro per un importo non inferiore a 5000 euro per lo stabile asservimento delle proprie prerogative al fine di favorire l'espansione imprenditoriale di quest'ultimo (così l'imputazione in cui sono indicate una serie di condotte).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; l'ordinanza sarebbe viziata per aver omesso di considerare come, nella specie, mancherebbe qualsiasi elemento da cui desumere l'esistenza del patto corruttivo e, in particolare, del nesso sinallagmatico tra la dazione della somma e l'asservimento della funzione: in tal senso si richiama pag. 2270 della comunicazione della notizia di reato in cui si afferma che non vi sarebbe prova della causale della dazione della somma di 5.000 girati dall'indagato "presumibilmente" a Bova.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di gravità indiziaria, fatto erroneamente discendere da una conversazione intercorsa tra Galati e una interlocutrice (n. 840 del 4.4.2018) in cui questa avrebbe invitato l'indagato a consegnarle 5.000 euro e, alla replica di Galati - che faceva notare come avesse già "girato" il denaro a Bova -, la donna avrebbe sollecitato l'indagato a richiedere il denaro a quest'ultimo.

3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'indagato con la quale vengono ripresi e sviluppati ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.

2. Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e quindi il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati o confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare; qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura - come è nel caso di specie, in cui il ricorrente ha dedotto soltanto ragioni attinenti ai gravi indizi di colpevolezza e non anche alle esigenze cautelari rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste comunque un obbligo motivazionale, seppur attenuato (Sez. 6, n. 18853 del 15/3/2018, Puro, Rv. 273384; vedi Sez. 6, n. 56968 del 11/9/2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416).Secondo tale impostazione, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, il Tribunale del riesame può cioè anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa della misura ribadendone l'adeguatezza motivazionale, in ragione proprio dell'attenuazione del suo obbligo di motivazione rispetto a punti non oggetto di specifica eccezione.

3. Il Tribunale di Catanzaro, a fronte di una doglianza specifica riguardante il giudizio di gravità indiziaria, ha meramente riportato il testo di una parte della domanda cautelare (cfr. fogli 3-4 di un'ordinanza senza numeri di pagine) per poi affermare assertivamente che Bova, cioè il pubblico ufficiale infedele, avrebbe ricevuto delle somme di denaro "in cambio del suo interessamento in favore del Galati", aggiungendo che, nella specie, il reato non potrebbe essere escluso in ragione *mancato compimento da parte dello stesso pubblico ufficiale di atti contrari ai doveri di ufficio.

Al di là di riferimenti a condotte latamente favoritrici da parte di Bova a vantaggio di Galati, dalla richiesta cautelare riportata nell'ordinanza impugnaty emerge, in particolare, che in una sola conversazione - intercorsa tra Galati e una donna - l'indagato avrebbe fatto riferimento alla dazione di una somma di denaro (5.000 euro) in favore di Bova, senza tuttavia "fare riferimento alla causale " (così testualmente la richiesta di misura richiamata nella stessa ordinanza) e che nella occasione la donna aveva invitato a chiedere la riconsegna del denaro.

4. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).

Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto.

Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acannpora).

Ciò che deve essere processualmente accertato è se esista un patto corruttivo, se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione ovvero al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, e, posto che sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.

In particolare, deve essere accertato il nesso tra l'utilità e l'esercizio della funzione ovvero con l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, e se il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione e dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale della utilità.Costituisce infatti principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382).

E' necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno del pubblico funzionario.

La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».

5. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Si sono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il fatto corruttivo per cui si procede senza tuttavia richiamare l'ordinanza genetica, senza compiere nessuna valutazione in concreto, senza fornire nessuna spiegazione sul perché da quella parte di richiesta di applicazione cautelare emergesse - sia pure sul piano della gravità indiziaria: a) l'esistenza del patto corruttivo; b) il suo oggetto; c) la causale della dazione di denaro corrisposta al pubblico agente dall'indagato.

Né, sotto altro profilo, è stato spiegato perché quella dazione potrebbe essere non il prezzo di un asservimento della funzione, ma di una mediazione illecita.

Una motivazione viziata e una non corretta applicazione della legge penale. 6, Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata per un nuovo esame.

Il Tribunale di Catanzaro, alla luce dei principi indicati, verificherà se ed in che termini sussistano i gravi indizi di colpevolezza del fatto corruttivo contestato al ricorrente.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione. [OSCURATO:PERSONA], capostruttura del [OSCURATO:PERSONA] e Beni culturali della Regione Calabria, avrebbe ricevuto da Galati elargizioni in denaro per un importo non inferiore a 5000 euro per lo stabile asservimento delle proprie prerogative al fine di favorire l'espansione imprenditoriale di quest'ultimo (così l'imputazione in cui sono indicate una serie di condotte). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; l'ordinanza sarebbe viziata per aver omesso di considerare come, nella specie, mancherebbe qualsiasi elemento da cui desumere l'esistenza del patto corruttivo e, in particolare, del nesso sinallagmatico tra la dazione della somma e l'asservimento della funzione: in tal senso si richiama pag. 2270 della comunicazione della notizia di reato in cui si afferma che non vi sarebbe prova della causale della dazione della somma di 5.000 girati dall'indagato "presumibilmente" a Bova. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di gravità indiziaria, fatto erroneamente discendere da una conversazione intercorsa tra Galati e una interlocutrice (n. 840 del 4.4.2018) in cui questa avrebbe invitato l'indagato a consegnarle 5.000 euro e, alla replica di Galati - che faceva notare come avesse già "girato" il denaro a Bova -, la donna avrebbe sollecitato l'indagato a richiedere il denaro a quest'ultimo. 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'indagato con la quale vengono ripresi e sviluppati ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato. 2. Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e quindi il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati o confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare; qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura - come è nel caso di specie, in cui il ricorrente ha dedotto soltanto ragioni attinenti ai gravi indizi di colpevolezza e non anche alle esigenze cautelari rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste comunque un obbligo motivazionale, seppur attenuato (Sez. 6, n. 18853 del 15/3/2018, Puro, Rv. 273384; vedi Sez. 6, n. 56968 del 11/9/2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416).Secondo tale impostazione, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, il Tribunale del riesame può cioè anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa della misura ribadendone l'adeguatezza motivazionale, in ragione proprio dell'attenuazione del suo obbligo di motivazione rispetto a punti non oggetto di specifica eccezione. 3. Il Tribunale di Catanzaro, a fronte di una doglianza specifica riguardante il giudizio di gravità indiziaria, ha meramente riportato il testo di una parte della domanda cautelare (cfr. fogli 3-4 di un'ordinanza senza numeri di pagine) per poi affermare assertivamente che Bova, cioè il pubblico ufficiale infedele, avrebbe ricevuto delle somme di denaro "in cambio del suo interessamento in favore del Galati", aggiungendo che, nella specie, il reato non potrebbe essere escluso in ragione *mancato compimento da parte dello stesso pubblico ufficiale di atti contrari ai doveri di ufficio. Al di là di riferimenti a condotte latamente favoritrici da parte di Bova a vantaggio di Galati, dalla richiesta cautelare riportata nell'ordinanza impugnaty emerge, in particolare, che in una sola conversazione - intercorsa tra Galati e una donna - l'indagato avrebbe fatto riferimento alla dazione di una somma di denaro (5.000 euro) in favore di Bova, senza tuttavia "fare riferimento alla causale " (così testualmente la richiesta di misura richiamata nella stessa ordinanza) e che nella occasione la donna aveva invitato a chiedere la riconsegna del denaro. 4. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acannpora). Ciò che deve essere processualmente accertato è se esista un patto corruttivo, se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione ovvero al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, e, posto che sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. In particolare, deve essere accertato il nesso tra l'utilità e l'esercizio della funzione ovvero con l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, e se il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione e dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale della utilità.Costituisce infatti principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). E' necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno del pubblico funzionario. La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». 5. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Si sono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il fatto corruttivo per cui si procede senza tuttavia richiamare l'ordinanza genetica, senza compiere nessuna valutazione in concreto, senza fornire nessuna spiegazione sul perché da quella parte di richiesta di applicazione cautelare emergesse - sia pure sul piano della gravità indiziaria: a) l'esistenza del patto corruttivo; b) il suo oggetto; c) la causale della dazione di denaro corrisposta al pubblico agente dall'indagato. Né, sotto altro profilo, è stato spiegato perché quella dazione potrebbe essere non il prezzo di un asservimento della funzione, ma di una mediazione illecita. Una motivazione viziata e una non corretta applicazione della legge penale. 6, Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata per un nuovo esame. Il Tribunale di Catanzaro, alla luce dei principi indicati, verificherà se ed in che termini sussistano i gravi indizi di colpevolezza del fatto corruttivo contestato al ricorrente. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi de
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