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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 10130/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del 10 luglio 2021, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Cagliari aveva condannato Massimo CANU alla pena di 3 anni di reclusione in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e a numerosi reati-fine in materia di falso, commessi dall'aprile 2017 al novembre 2018; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, ha denunciato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo sia per il reato-mezzo che per i reati-fine; OSSERVATO che la Corte di merito, con riguardo ai profili contestati, ha articolato una motivazione scevra da vizi logici, valorizzando una serie di intercettazioni dalle quali è emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza in capo all'imputato di tutti i reati ascrittigli, come evincibile, per i falsi, dalla conversazione n. 2127 del 5 aprile 2018, intercorsa con Raffaele MADEDDU, circa il fatto che le dichiarazioni di ospitalità degli stranieri erano "fasulle" (pag. 16) e, per il reato associativo, da ulteriore materiale captativo e riscontri documentali, comprovanti il ruolo, attribuito al CANU in seno al sodalizio, di procacciatore di dichiarazioni di ospitalità o di assunzione (pag. 17); RITENUTO pertanto, che il ricorso è manifestamente infondato, e, di conseguenza, va dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del 10 luglio 2021, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Cagliari aveva condannato Massimo CANU alla pena di 3 anni di reclusione in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e a numerosi reati-fine in materia di falso, commessi dall'aprile 2017 al novembre 2018; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, ha denunciato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo sia per il reato-mezzo che per i reati-fine; OSSERVATO che la Corte di merito, con riguardo ai profili contestati, ha articolato una motivazione scevra da vizi logici, valorizzando una serie di intercettazioni dalle quali è emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza in capo all'imputato di tutti i reati ascrittigli, come evincibile, per i falsi, dalla conversazione n. 2127 del 5 aprile 2018, intercorsa con Raffaele MADEDDU, circa il fatto che le dichiarazioni di ospitalità degli stranieri erano "fasulle" (pag. 16) e, per il reato associativo, da ulteriore materiale captativo e riscontri documentali, comprovanti il ruolo, attribuito al CANU in seno al sodalizio, di procacciatore di dichiarazioni di ospitalità o di assunzione (pag. 17); RITENUTO pertanto, che il ricorso è manifestamente infondato, e, di conseguenza, va dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10130/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris