CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 44114/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 04PDTLS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Z /Arvit/bl-LA tiEw'ro CON 2/A/Vio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Roma del 16 gennaio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 11.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 28 gennaio 2019, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato disposto dal Questore di Frosinone con provvedimento del 27 marzo 2018, notificatogli in pari data. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 14, commi 5-bis e 5-ter, T.U. imm., 493, 495 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il G.d.P. avrebbe in maniera errata revocato l'ammissione delle prove da lui in precedenza disposta nella medesima udienza; in particolare, aveva revocato la prova testimoniale degli agenti di pubblica sicurezza che avevano proceduto a fermare l'imputato, richiesta dalla difesa al fine di valutare i presupposti del giustificato motivo, elemento scrinninante della fattispecie in oggetto. Il giudice di merito, quindi, fornendo sul punto una motivazione viziata, si sarebbe limitato a rilevare iI fatto che il procedimento era documentale e che gli operanti non sarebbero stati in grado di ricordare i particolari della vicenda, essendo trascorso un anno dalla condotta. Il giudice di merito, inoltre, nella medesima udienza, dopo aver dato atto dell'assenza dell'imputato, aveva revocato il suo esame, così omettendo di considerare che tale prova poteva essere assunta solo dopo l'assunzione delle prove del pubblico ministero e che nella prima udienza del procedimento (svolto con il rito ordinario e non con la presentazione immediata a giudizio) non erano stati citati i testi del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere che, in linea di principio, la mancata acquisizione in dibattimento di una prova già ammessa, perché ritenuta in precedenza utile e rilevante, non è di per sé illegittima, in quanto, da un lato, ciascuna parte può, con il consenso dell'altra, rinunciare all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta, dall'altro, il giudice, sentite le parti, può revocare ex art. 495, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. l'ordinanza di ammissione di prove che risultano superflue. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di ricorso per cassazione, nonostante l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. faccia riferimento alla mancata "assunzione di prova decisiva", il vizio di violazione del contraddittorio, nel quale si sostanzia la previsione normativa, comprende tuttavia, nella generale ipotesi della cosiddetta prova negata, sia il caso della mancata ammissione della prova utile e rilevante, sia il caso della mancata successiva acquisizione della prova ammessa, della quale il giudice impedisca la introduzione nel processo per esercizio non consentito del potere di revoca, di cui all'art. 495, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen. Nell'ipotesi di mancata acquisizione di prova ammessa deve trattarsi pur sempre di vizio di motivazione, giacché se la prova ammessa risulti per cause oggettive non acquisibile né altrimenti sostituibile con altre, non si realizza il vizio ipotizzato dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4036 del 12/01/1994, Lavenziana, Rv. 197969). Pertanto, è viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, terzo comma, lett. d), CEDU, al quale si richiama l'art. 111, secondo comma, Cost. in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignona, Rv. 269050). 1.2. In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che sia viziata la motivazione dell'ordinanza con la quale il G.i.p. aveva revocato i testimoni indicati dal pubblico ministero e già ammessi, anche in considerazione di quanto affermato dal giudice di merito in sentenza, nella quale viene affermato che il procedimento è esclusivamente documentale, laddove nel verbale risulta l'intenzione della difesa di provare la sussistenza del giustificato motivo per il mancato allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato. 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Roma per un nuovo giudizio. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso il 22/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]