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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 42412/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (vu'n [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 23 dicembre 2022, con il quale il magistrato di sorveglianza di Novara aveva rigettato il reclamo con cui egli chiedeva di poter ottenere nuovamente gli auricolari senza filo, in passato da lui utilizzati per l'ascolto del televisore, lamentando che l'amministrazione penitenziaria li aveva sostituiti con una cuffia dotata di filo e prolunga.

Il Tribunale ha ritenuto, conformemente al magistrato di sorveglianza, che la disposizione della casa circondariale, motivata da ragioni di sicurezza interna e dal fatto che gli apparecchi in uso in quel carcere non consentono l'uso di auricolari diversi da quelli forniti al detenuto, non comporti un attuale e grave pregiudizio ai diritti soggettivi del medesimo, ed ha pertanto ribadito la qualificazione del reclamo come generico e non giurisdizionale, giudicando altresì ragionevole e non arbitraria la disposizione contestata, in quanto motivata da rischi per la sicurezza, per una ipotizzabile possibilità di captazione di flussi comunicativi esterni, e dalla oggettiva impossibilità di impiego di cuffie senza filo con gli apparecchi in dotazione;

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il Tribunale ha errato nel qualificare il reclamo come generico, comportando la disposizione della casa circondariale la violazione di un diritto soggettivo, compiuta in assenza di giustificazioni, avendo la stessa ordinanza impugnata evidenziato che essa è poco funzionale, e ipotizzando la sussistenza di ragioni di sicurezza mediante una mera supposizione, non dimostrata, circa la possibilità del detenuto di comunicare con altri soggetti mediante l'uso degli auricolari senza filo, con ciò contrastando con il fatto che, in passato, l'uso di tali apparecchi gli era stato consentito.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta una violazione di legge insussistente e un vizio di motivazione manifestamente infondato, lamentando genericamente l'erroneità del provvedimento impugnato nel negare la violazione di un diritto soggettivo, senza indicare, però, quale diritto del detenuto sarebbe violato, e per quale ragione l'uso di un dispositivo auricolare dotato di filo anziché di uno privo di esso costituisca una limitazione o addirittura un impedimento alla sua possibilità di ascoltare gli apparecchi a cui esso venga collegato.

Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, in modo logico e giuridicamente corretto, che la disposizione adottata dalla casa circondariale di Novara costituisce solo una modalità organizzativa, che non incide sul diritto di quel detenuto e non risulta irragionevole, dal momento che il ricorrente non ha contestato l'affermazione della impossibilità di applicare, sugli apparecchi in uso in quell'istituto penitenziario, un dispositivo diverso da quello consegnatogli.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (vu'n [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 23 dicembre 2022, con il quale il magistrato di sorveglianza di Novara aveva rigettato il reclamo con cui egli chiedeva di poter ottenere nuovamente gli auricolari senza filo, in passato da lui utilizzati per l'ascolto del televisore, lamentando che l'amministrazione penitenziaria li aveva sostituiti con una cuffia dotata di filo e prolunga. Il Tribunale ha ritenuto, conformemente al magistrato di sorveglianza, che la disposizione della casa circondariale, motivata da ragioni di sicurezza interna e dal fatto che gli apparecchi in uso in quel carcere non consentono l'uso di auricolari diversi da quelli forniti al detenuto, non comporti un attuale e grave pregiudizio ai diritti soggettivi del medesimo, ed ha pertanto ribadito la qualificazione del reclamo come generico e non giurisdizionale, giudicando altresì ragionevole e non arbitraria la disposizione contestata, in quanto motivata da rischi per la sicurezza, per una ipotizzabile possibilità di captazione di flussi comunicativi esterni, e dalla oggettiva impossibilità di impiego di cuffie senza filo con gli apparecchi in dotazione; 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale ha errato nel qualificare il reclamo come generico, comportando la disposizione della casa circondariale la violazione di un diritto soggettivo, compiuta in assenza di giustificazioni, avendo la stessa ordinanza impugnata evidenziato che essa è poco funzionale, e ipotizzando la sussistenza di ragioni di sicurezza mediante una mera supposizione, non dimostrata, circa la possibilità del detenuto di comunicare con altri soggetti mediante l'uso degli auricolari senza filo, con ciò contrastando con il fatto che, in passato, l'uso di tali apparecchi gli era stato consentito. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta una violazione di legge insussistente e un vizio di motivazione manifestamente infondato, lamentando genericamente l'erroneità del provvedimento impugnato nel negare la violazione di un diritto soggettivo, senza indicare, però, quale diritto del detenuto sarebbe violato, e per quale ragione l'uso di un dispositivo auricolare dotato di filo anziché di uno privo di esso costituisca una limitazione o addirittura un impedimento alla sua possibilità di ascoltare gli apparecchi a cui esso venga collegato. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, in modo logico e giuridicamente corretto, che la disposizione adottata dalla casa circondariale di Novara costituisce solo una modalità organizzativa, che non incide sul diritto di quel detenuto e non risulta irragionevole, dal momento che il ricorrente non ha contestato l'affermazione della impossibilità di applicare, sugli apparecchi in uso in quell'istituto penitenziario, un dispositivo diverso da quello consegnatogli. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f