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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11177/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33951/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata, deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; b. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata disapplicazione della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla "totale assenza di elementi di segno positivo" - posto che l'imputato risulta gravato da plurimi precedenti per reati conto il patrimonio - precisando che gli elementi addotti dalla difesa (ed in questa sede richiamati) non apparivano decisivi nel senso prospettato dalla difesa, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria.

Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

I giudici territoriali, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, hanno fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato il quale aveva dimostrato di aderire ad uno stile di vita finalizzato alla costante ricerca di mezzi illeciti di sostentamento.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.è P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33951/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata, deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; b. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata disapplicazione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla "totale assenza di elementi di segno positivo" - posto che l'imputato risulta gravato da plurimi precedenti per reati conto il patrimonio - precisando che gli elementi addotti dalla difesa (ed in questa sede richiamati) non apparivano decisivi nel senso prospettato dalla difesa, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici territoriali, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, hanno fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato il quale aveva dimostrato di aderire ad uno stile di vita finalizzato alla costante ricerca di mezzi illeciti di sostentamento. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.è P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gen
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