CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 04753/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SANDRO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 29B26 I625Y), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. Duilio, n. 13; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27L46 D612V), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27; - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2083/2017 (pubblicata in data 22 settembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere relatoredott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.30657/18 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Azione di accertamento di diritto di comproprietà lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, le sorelle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti, al fine di ottenere la dichiarazione dell’esistenza del suo diritto di comproprietà per la metà su un appezzamento di terreno distinto nel N.C.E.U. del Comune di Firenze al foglio 56, part.lla 352, esteso per mq 87, sul presupposto che esso si sarebbe dovuto considerare rimasto in comproprietà ereditaria tra le figlie dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], ovvero tra le tre sorelle prima indicate e l’altra [OSCURATO:PERSONA], moglie defunta di esso attore e, quindi, da ritenersi a lui pervenuto, per la corrispondente quota, iure successionis, siccome rimasto indiviso a seguito dell’atto divisione intervenuto tre le quattro germane con atto pubblico del 24 novembre 1972, non essendo stato ricompreso tra gli immobili oggetto dello scioglimento consensuale della comunione ereditaria, a seguito del decesso del di loro citato padre, del quale, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarata proprietaria esclusiva, presentando all’UTE di Firenze una denuncia di variazione a sua firma per realizzare “una corretta rappresentazione grafica” dei luoghi, allegando alla stessa una nuova planimetria in sostituzione di quella presentata nel 1939 (dallo stesso genitore). Nella costituzione della sola convenuta [OSCURATO:PERSONA], che instava per il rigetto della domanda (rappresentando che, con il suddetto atto di divisione, si sarebbe dovuto intendere a lei attribuito tutto il resede-giardino acquistato dal padre per la superficie complessiva di mq 127, ivi compresa, perciò, quella di mq 87, oggetto dell’atto di citazione), l’adito Tribunale, con sentenza n. 2258/2012, accoglieva la domanda di accertamento della comproprietà del controverso immobile per ½ in capo all’attore, con la condanna della citata convenuta costituita a rettificare la denuncia di variazione presentata all’UTE di Firenze in data 5 luglio 1988, escludendo dalla planimetria la particella riportata nell’atto introduttivo del giudizio. 2. Decidendo sull’appello formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva il solo appellato [OSCURATO:PERSONA] (che, a sua volta, avanzava appello incidentale per sostenere l’erroneità della sentenza di prime cure sullaquantificazione delle spese), la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2083/2017 (pubblicata il 22 settembre 2017), riteneva fondato il gravame della Santoni e, per l’effetto, rigettava la domanda di accertamento del diritto di comproprietà sulla controversa superficie immobiliare estesa per mq 87 come vantato dallo Sbuelz, dichiarando assorbito il suo appello incidentale. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte toscana rilevava, in primo luogo, l’erroneità della pronuncia del primo giudice nell’aver ritenuto impossibile prendere in considerazione la deduzione difensiva della convenuta di essere unica proprietaria del terreno controverso (di mq 87), rispetto al quale l’attore aveva rivendicato di essere comproprietario nella misura della metà, dovendosi ritenere una domanda od eccezione riconvenzionale non rilevabile d’ufficio (e, quindi, tardiva), nel mentre essa avrebbe dovuto essere configurata come una mera difesa (mediante la quale si era inteso contestare un fatto che già faceva parte della“causa petendi” introdotta in giudizio dall’attore). Pronunciando, poi, sui motivi formulati dall’appellante principale, la Corte territoriale ne ravvisava la fondatezza, reiterando, in primo luogo, il principio generale secondo cui i dati catastali non sono determinanti per l’individuazione dei beni immobili a fini civilistici e, dunque, per l’accertamento del diritto di proprietà immobiliare, potendo essere utilizzati solo in via sussidiaria nelle ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise dei confini della proprietà negli atti traslativi o costitutivi del diritto. Ciò premesso, il giudice di appello riteneva – sulla scorta della ricostruzione del contenuto letterale del citato atto divisorio consensuale e della correlata sua univoca interpretazione, desumibile anche dalla effettiva volontà manifestata in quel contesto dalle parti condividenti – che i confini del resede, che le parti avevano inteso attribuire alla proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], erano chiaramente indicati in detto atto, essendo a lei stata assegnata la “porzione di fabbricato urbano condominiale posto in via Circondaria n. 3 e precisamente il quartiere di abitazione al piano terreno…(omissis); sono annessi un vano ad uso cantina al piano sottosuolo e resede a giardino della superficie di mq 40 circa, il tutto confinante con via Circondaria, proprietà Romolini, via Locatelli, proprietà Frilli e proprietà condominiale…”. Ha osservato, in proposito, la Corte toscana che, malgrado il Tribunale avesse riconosciuto che il riferimento a via Locatelli lasciasse pensare ad un’assegnazione del terreno nella sua interezza (per l’appunto, in favore della citata [OSCURATO:PERSONA]), dato che soltanto la porzione di 87 mq oggetto del frazionamento confinava con la pubblica via, era poi contraddittoriamente giunto a conclusioni diverse sulla scorta di una ricostruzione dei confini non corrispondente alla situazione reale, sul presupposto di una individuazione imprecisa degli stessi nell’atto di divisione, non rilevando che i piani superiori al terreno non avessero nessun’altra proprietà a confine, con la conseguenza che non poteva ritenersi come una inequivoca dimostrazione di imprecisione l’aver indicato come confine per gli appartamenti ai piani superiori il limite esterno della comproprietà, anziché il lato interno del resede-giardino (costituente la proiezione sino a terra dei muri perimetrali dei piani superiori). Rilevava, inoltre, la Corte di appello che il Tribunale aveva incentrato la sua attenzione sulla condizione soggettiva del dante causa [OSCURATO:PERSONA], senza, però, soffermarsi – come era necessario – sulla ricostruzione della volontà delle parti esternata al momento della conclusione della divisione della comunione ereditaria, né valorizzare la circostanza –invero rilevante – che la planimetria del 1939 dal de cuius depositata al Catasto (che indicava come annessa all’immobile soltanto la porzione triangolare di resede di circa 40 mq, non soggetta a vincolo di esproprio) non risultava essere stata allegata all’atto di divisione, il che significava che le parti condividenti non potevano in sede di stipula neppure prendere visione della rappresentazione grafica contenuta in detta planimetria. La Corte di appello aggiungeva, inoltre, che non si comprendeva come mai le sorelle avrebbero dovuto con l’atto di divisione assegnare a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà solo del pezzetto di resede di 40 mq che era indicato in una planimetria catastale risalente nel tempo, neppure allegata al rogito, quando invece in quest’ultimo, pur essendo descritto di superficie pari a 40 mq, era stato però chiaramente indicato con tutti i suoi confini ed il riferimento a via Locatelli lasciava intendere univocamente che trattavasi dell’intero resede di mq 127 circa, perché la frazione di 40 mq non si affacciava su tale strada, né era emersa dall’atto divisionale una inequivoca volontà di attribuire alla stessa [OSCURATO:PERSONA] solo una minima parte dell’intero resede-giardino dell’immobile, non essendo stato nemmeno precisato che -all’esito della divisione - sarebbe rimasta in comunione ereditaria la residua frazione di mq 87 (essendo stato dichiarato che rimanevano in tale stato e in comproprietà pro-quota solo le parti aventi natura condominiale come per legge). Il giudice di appello evidenziava, infine, che le stesse convenute Enrica e [OSCURATO:PERSONA], rimaste contumaci in primo grado, rispondendo all’interpello chiesto dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], avevano confermato la circostanza che la volontà di tutte le parti condividenti era stata quella di attribuire a quest’ultima la proprietà esclusiva dell’appartamento al piano terreno con annesso l’intero resede di circa 127 mq. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la sola intimata [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre parte intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo complesso motivo, articolato in tre sub - censure, il ricorrente ha denunciato: 1.1. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia concernente l’esistenza della “Relazione sommaria di stima dell’UTE di Firenze dell’8 marzo 1971” predisposta dalle coeredi per la successione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano stati indicati tutti i beni da dividere, risultando, in particolare, il resede costituire pertinenza dell’appartamento alpiano terreno, oggetto di controversia, ed era descritto come avente forma triangolare e di mq 40 (senza porsi riferimento all’intero terreno avente forma trapezoidale di mq 127); 1.2. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1362, comma 1, c.c., per aver la Corte di appello applicato erroneamente i criteri dell’interpretazione dei contratti a causa dell’omessa considerazione della corrispondenza tra la descrizione del bene contenuta nell’atto di divisione delle coeredi Santoni del 1972 e quella contenuta nell’atto di provenienza del 1937 del dante causa; 1.3. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per irriducibile contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte di appello aveva affermato che, pur non corrispondendo la superficie del terreno indicata nell’atto di divisione (40 mq) con quella dell’intero resede (127 mq) e coincidendo, invece, con quella del terreno in forma triangolare costituente il resede dell’appartamento al piano terreno contenuta nell’atto di provenienza del 1937, ciò non di meno aveva ritenuto che si dovesse attribuire esclusiva rilevanza all’indicazione di un confine palesemente incongruente. 2. Con la seconda articolata censura, anch’essa suddivisa in tre sub- censure, sono state dedotte: 2.1. avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per aver la Corte di appello assegnato una funzione interpretativa solo sussidiaria alla misura della superficie del terreno, considerata erroneamente come un dato catastale; 2.2. in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 950, comma 3, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1362 c.c., per aver il giudice di secondo grado conferito prevalenza ad un criterio, quello dell’indicazione dei confini, previsto dalla legge per l’azione di regolamento dei confini e non in materia di interpretazione del contratto; 2.3. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello, dopo aver affermato che il ricorso ai dati catastali costituiva un criterio sussidiario, aveva omesso di applicare tale criterio, nonostante che il terreno indicato nell’atto, come avente la superficie di 40 mq, non arrivasse a confinare con la v. Locatelli, senza considerare affatto, neppure in via sussidiaria, la storia catastale del resede, così come documentata dagli atti di causa e ricostruita dal c.t.u. 3. Con la terza doglianza, strutturata in cinque sub-censure, sono state prospettate: 3.1. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per irriducibile contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte di appello, pur dando atto della permanenza, al momento della divisione (1972), del vincolo di esproprio della particella in questione, aveva contraddittoriamente affermato che non vi era motivo alcuno perché le condividenti dovessero tenere conto di detto vincolo; 3.2. sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per irriducibile contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di secondo grado, da un lato, riconosciuto la permanenza del vincolo di esproprio sul resede in argomento, per cui nella prospettazione delle parti il bene sarebbe dovuto rimanere escluso dalla divisione, e, dall’altro, per aver attribuito rilevanza, nell’interpretazione della volontà delle parti, alla circostanza che le condividenti non avevano espressamente indicato tale resede tra i beni rimasti in comunione ai sensi dell’art. 1117 c.c., né ne avevano regolamentato l’utilizzo comune; 3.3. con riferimento ancora all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per irriducibile contraddittorietà della motivazione, per aver il giudice di appello, da un lato, attribuito rilevanza alla circostanza della mancata regolamentazione nell’atto di divisione dell’utilizzo della particella che sarebbe divenuta interclusa e, dall’altro, omesso di considerare il possesso del resede continuativamente esercitato da esso ricorrente dal 1984 e le azioni possessorie dallo stesso proposte contro la cognata [OSCURATO:PERSONA]; 3.4. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., un’ulteriore violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per irriducibile contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte toscana, da un lato, assegnato rilevanza alla circostanza che il resede de quo non era stato espressamente inserito tra le parti che rimanevano in comune e, dall’altro, per aver omesso del tutto di considerare la circostanza – ben più significativa ed in contrasto con l’altra – che nello stesso atto di divisione non era stata prevista la garanzia in favore della coerede assegnataria del terreno, per l’ipotesi in cui essa avesse dovuto subire l’esproprio del fondo; 3.5. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., un’ennesima violazione dell’art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c., per irriducibile contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte di appello, per un verso, ricostruito la fattispecie in esame come ipotesi contrattuale, nella quale il bene erastato identificato mediante i suoi confini e la sua misura e, per altro verso, aver affermato che, ove ci si fosse trovati in presenza di una ipotesi di individuazione dell’oggetto del contratto per relationem, la mancata allegazione all’atto di divisionedella planimetria del 1939 lo avrebbe reso nullo. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la falsa applicazione dell’art.1965 c.c., deducendo che la Corte di appello aveva inteso attribuire effetti transattivi ad un contratto di divisione in assenza di qualsiasi controversia tra le parti, ma solo sulla base di una mera clausola di stile, inidonea, come tale, a fornire elementi interpretativi sull’effettiva volontà delle parti, nonché la violazione degli artt. 1363, 1364 e 1366 c.c. 5.Con il quinto mezzo, il ricorrente ha lamentato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame del fatto decisivo relativo all’utilizzo continuo ed ininterrotto (sin dal 1984) uti condominus, da parte di esso ricorrente, della porzione di terreno controversa. 6.Con la sesta doglianza, il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2, c.c. sull’interpretazione del contratto in base anche al comportamento comune successivo delle parti, avendo la Corte di appello preso in considerazione il comportamento unilaterale di una sola delle coeredi, anziché la condotta comune a tutte, procedendo alla valutazione del contenuto della lettera di [OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre 2004 a lui inviata in epoca più che sospetta, dopo che egli aveva promosso un’azione possessoria contro la cognata [OSCURATO:PERSONA], sorella di Enrica. 7.Con il settimo ed ultimo motivo, il ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 117, 228, 230 e 102 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c., avendo la Corte di appello - dopo aver premesso che la confessione non può trovare applicazione al fine di fornire la prova dell’esistenza di diritti reali, essendone applicabili gli effetti solo ai rapporti obbligatori -utilizzato ugualmente le dichiarazioni rese dalle sorelle litisconsorti, Gianpaola ed [OSCURATO:PERSONA], all’esito del deferimento di interrogatorio formale, come elemento di prova contro esso ricorrente, come se tali dichiarazioni fossero state rese in sede di loro interrogatorio libero ai sensi dell’art. 117 c.p.c., mezzo istruttorio che, però, non era stato mai assunto in giudizio. 8. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato in tutte le sue articolazioni. Occorre osservare che, malgrado la prospettazione che nell’impugnata sentenza non si pone alcun riferimento alla Relazione sommaria provvisoria di stima dell’UTE del Comune di Firenze risalente all’8 marzo 1971 (che il ricorrente deduce di aver indicato nell’atto di citazione dallo stesso inizialmente proposto, ribadendone la circostanza nell’atto di costituzione in appello: v. pag. 19 del ricorso), deve ritenersi che la Corte di appello ha – sulla base degli specifici motivi di appello – fondato, in via principale ed assorbente, la sua decisione sulla ricostruzione ed interpretazione della volontà espressa dalla parti nell’atto di divisione del 1972, esprimendo sul punto una motivazione univoca e non affatto contraddittoria (diversamente da quanto opinato dal ricorrente). Infatti, era questo il titolo da considerarsi effettivamente attributivo delle quote immobiliari da dividere per effetto dello scioglimento della comunione immobiliare conseguente alla morte del de cuius [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle risultanze emergenti dal suo atto di acquisto presupposto del compendio immobiliare del 19 maggio 1937. Pertanto, nell’elaborazione del percorso logico-giuridico, la Corte di appello ha implicitamente rilevato che il documento indicato con il motivo in questione – ponente, peraltro, riguardo ad una relazione meramente provvisoria di stima sommaria (di cui, oltretutto, non risulta allegata e riscontrata l’approvazione definitiva) – non potesse avere alcuna incidenza determinante ai fini della identificazione del contestato resede e, in particolar modo, della sua intera estensione rispetto alla ricostruzione evincibile dalla descrizione desumibile dall’atto di divisione (e, specificamente, dall’indicazione dei confini da esso trasparenti), oggetto primario dell’interpretazione ritenuta a tal fine risolutiva dalla Corte di appello (costituente il titolo di attribuzione delle porzioni immobiliari ai condividenti) e nel quale non risulta che fosse stato fatto un riferimento integrativo o di chiarificazione a detta relazione sommaria di stima (donde l’implicita rilevazione che essa non poteva incidere sulla formazione della volontà delle parti dell’atto di divisione e, perciò, non sarebbe stata utilmente valorizzabile in funzione della ricostruzione della stessa). 9. La seconda doglianza si prospetta come inammissibile e, comunque, manifestamente infondata in tutte le sue prospettazioni. Invero, la censura attinge –nel suo complesso - un aspetto che non ha costituito affatto parte della fondamentale ratio decidendi dell’impugnata sentenza, poiché con essa la Corte di appello – adottando una motivazione congrua e non affetta da vizi logici – ha incentrato il suo ragionamento sulla ricostruzione del titolo presupposto e, soprattutto, del contenuto dell’atto divisionale, costituente il dato principale per la desunzione della obiettiva volontà esternata dai condividenti rispetto alla situazione dei luoghi, anche sulla base delle risultanze catastali. A quest’ultimo proposito, però, è evidente che la Corte toscana non ha certamente inteso conferire all’indagine catastale espletata un profilo di apprezzamento propriamente riferibile all’azione di regolamento di confini, poiché i dati catastali sono stati presi in considerazione ai soli fini di risalire ai punti di riferimento per evincere l’estensione dell’area oggetto di controversia in relazione ai confini (peraltro rimasti invariati sin dal primo atto di acquisto e fino a quello della stipula dell’atto di divisione, nel quale non venne posto riferimento al frazionamento redatto dal de cuius), ma pur sempre in un’ottica complessiva basata, preferenzialmente e necessariamente (alla stregua della natura giuridica dell’azione di scioglimento della comunione ereditaria), sui predetti titoli e sulla volontà manifestata dalle parti. Quindi, non sono state violate le regole di ermeneutica negoziale dedotte, né è stata utilizzata la tecnica (di valutazione) probatoria propria dell’azione di cui all’art. 950 c.c., né può affermarsi che la motivazione svolta si sia atteggiata come intrinsecamente contraddittoria od illogica. 10.Pure il terzo motivo non coglie nel segno in tutti i suoi sviluppi argomentativi e va, perciò, respinto. Al di là del fatto che con la doglianza si tende, in sostanza, a sollecitare una diversa interpretazione del titolo divisorio, occorre ribadire che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello ha dato conto e ha ricostruito logicamente e coerentemente sul piano motivazionale quale fosse l’oggetto delle porzioni immobiliari tenute presenti dalle parti nell’atto divisorio del 1972 (anche in correlazione all’atto di acquisto di provenienza del 1937), in cui, ancorché il resede in questione fosse stato descritto in superficie nella misura corrispondente a mq 40, era stato, tuttavia, univocamente indicato in tutti i suoi confini e che lo stesso riferimento a via Locatelli lasciava chiaramente intendere che, in effetti, lo stesso resede che si era inteso attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] si identificava con l’intera porzione di fondo avente tale natura e destinazione dell’estensione di 127 mq (e mai suddiviso in precedenza in distinte ed autonome porzioni), perché la frazione di 40 mq circa non risultava prospettante su tale strada. Con la censura in esame, il ricorrente intende, poi, conferire rilevanza alla circostanza che nella ricostruzione dei titoli - e, in primo, luogo, di quello divisorio – la Corte di appello non aveva tenuto conto dei vincoli di esproprio esistenti al momento della divisione. Senonché, nell’impugnata sentenza non viene correttamente assegnato alcun valore ad una ipotetica proprietà indivisa residuale ed oggetto di esproprio. Infatti, la mera previsione di una espropriazione futura, poi non concretizzatasi, non era stata presa in considerazione dalle parti in sede di stipula di divisione, sull’implicito presupposto che tale elemento non avrebbe comportato l’indisponibilità del resede e non avrebbe, quindi, inciso sulla sua già intervenuta attribuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] (né, quindi, evidentemente, avrebbe dovuto essere necessariamente prevista una qualche forma di garanzia rispetto ad una ipotetica espropriazione futura). Pertanto, la motivazione della Corte di appello si profila logica ed adeguata anche su tale aspetto. 11. La quarta doglianza è, pur essa, priva di fondamento giuridico. Infatti, la Corte di appello - nel porre solo formalmente riferimento ad una finalità transattiva dell’atto di divisione nella sua lettura globale (desumibile anche dalla volontà delle condividenti con il dichiarare “il tutto definito e transatto”) – non ha certo inteso conferire all’atto divisorio la natura e gli effetti giuridici propri di una transazione, avendo, invero, le parti inteso addivenire, con esso, allo scioglimento della comunione ereditaria (ricomprendendo –sulla base della volontà esternata e degli estremi oggettivi risultanti dall’atto – anche l’intera porzione di immobile adibita a resede, attribuita alla [OSCURATO:PERSONA]), definendo tra loro ogni pendenza (da intendersi come espressione di carattere generico, in assenza di qualsiasi controversia tra loro in corso), al fine del perseguimento della predetta finalità divisoria in via consensuale e senza ricorrere né alle forme né al contenuto di un vero e proprio atto di transazione. 12.Il quinto motivo si profila inammissibile. Esso, infatti, attiene ad un fatto non decisivo (ovvero non necessario allo scopo della ricostruzione operata dalla Corte di appello per la individuazione delle distinte proprietà correlate alla concordata attribuzione delle stesse da avvenire in sede di divisione consensuale tra le quattro sorelle Santoni), siccome attinente a quello di un possesso (tutelato anche con apposite azioni) rivendicato dall’attuale ricorrente sulla porzione immobiliare dedotta in giudizio rispetto, però, ad un giudizio divisorio al quale egli non aveva partecipato (avendovi preso parte solo le quattro sorelle, figlie del [OSCURATO:PERSONA]) e non provando la prospettata situazione possessoria né alcun titolo proprietario in capo allo Sbuelz né essendo essa rilevante in funzione della stipula dell’atto di divisione del 1972 intervenuto tra le parti aventi effettivamente titolo a partecipare allo stesso, siccome uniche eredi (e comproprietarie pro indivisodei beni) del “de cuius”. 13. La sesta censura è da considerarsi anch’essa inammissibile e, in ogni caso, del tutto infondata. Invero, va osservato che, con essa, ancora una volta, il ricorrente tende a prospettare l’inadeguatezza della motivazione dell’impugnata sentenza sul presupposto – da ricondurre all’applicazione dell’art.1362, comma 2, c.c. - che con essa la Corte di appello non abbia conferito alcuna rilevanza – nell’ambito delle condotte successivamente intervenute fra le parti – alla condizione possessoria dallo stesso fatta valere. Tuttavia, occorre ribadire che tale aspetto non poteva sortire alcuna idonea rilevanza sulla ricostruzione della volontà delle parti propriamente e direttamente manifestata dalle parti nell’atto di divisione, rispetto al quale, invece, la Corte di appello ha opportunamente preso in considerazione – proprio in relazione al criterio ermeneutico previsto dal citato articolo - il contenuto della successiva missiva (in data 16 dicembre 2004) della condividente [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva l’esplicazione della comune volontà delle condividenti del fatto che il giardino – della complessiva estensione di mq 127 - doveva intendersi come interamente attribuito, in sede di divisione consensuale tra le quattro sorelle, a [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, la Corte di appello, nel confutare la sentenza di primo grado, ha avvalorato ulteriormente il proprio ragionamento e la conclusione raggiunta, ponendo riferimento alla mancata valorizzazione, nella pronuncia del Tribunale, delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e dall’altra sorella Gianpaola, protocollate all’Agenzia delle entrate, nelle quali le stesse, in epoca non sospetta (siccome ampiamente antecedenti al momento dell’instaurazione del giudizio), avevano chiesto la rettifica della variazione catastale operata dall’attuale ricorrente a loro insaputa, confermando la suddetta attribuzione, in sede divisoria, dell’intero resede in favore della germana [OSCURATO:PERSONA]. 14. Anche il settimo ed ultimo motivo è privo di fondamento e va respinto. Infatti, pur essendo condivisibile quanto con esso prospettato sul piano giuridico generale, è determinante osservare che la Corte di appello non ha riconosciuto alle risultanze dell’interpello deferito nei confronti delle sorelle Enrica e [OSCURATO:PERSONA] valenza confessoria (oltretutto inammissibile in relazione alla dimostrazione dell’esistenza di titoli petitori), ma le ha prese in considerazione quali mere ulteriori (ma, di per sé, non dotate di alcuna decisività) circostanze confortanti l’esito raggiunto in ordine alla ricostruzione della volontà delle parti partecipanti all’atto di divisione nel senso precedentemente illustrato, osservando –ma solo ad abundantiam - che esse avrebbero potuto essere rese eventualmente anche in sede di interrogatorio libero ai sensi dell’art. 117 c.p.c., il cui fine è solo quello di fornire eventuali elementi di convincimento (nella specie, però, già pienamente conseguito dalla Corte di appello sulla scorta di tutte le circostanze precedentemente rimarcate e complessivamente valutate, incentrate – risolutivamente - sul contenuto dell’atto divisorio e sulla volontà delle parti dallo stesso evincibili). 15. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento – in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (non avendo le altre parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede) - delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento –in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà