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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 29513/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27252-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dalli avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1843 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricarrente - avverso la sentenza n. 530/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/05/2016 R.G.N. 729/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare il diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

L'Inps, a seguito di due verbali ispettivi, aveva infatti cancellato le odierne ricorrenti dagli elenchi dei lavoratori agricoli considerando la loro prestazione lavorativa quale collaborazione familiare nella azienda agricola F.11i Ferrara s.s.

Riteneva la Corte d'appello che, una volta effettuata la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli a tempo determinato, spettasse alle appellanti l'onere di dimostrare gli elementi della subordinazione.

Nel caso di specie, non avevano fornito tale prova, essendo risultate generiche le deposizioni testimoniali assunte sulla prestazione lavorativa svolta.

Contro la sentenza, Caruso e Puscasu ricorrono per due motivi.

L'Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata errata applicazione dei principi che regolano il rapporto di lavoro subordinato.

La Corte avrebbe valorizzato il rapporto di coniugio tra le ricorrenti e i titolari dell'azienda, non considerando che si tratta di una società di rilevanti dimensioni, con decine di dipendenti occupati ogni anno.

Inoltre, gli stessi verbali ispettivi dell'Inps avevano confermato le prestazioni lavorative delle ricorrenti e la loro durata, però inquadrandole nella collaborazione familiare.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta errata applicazione dei principi che regolano l'onere della prova.

La sentenza avrebbe errato nel non considerare la prova fornita dalle ricorrenti tramite le deposizioni testimoniali, da cui emergeva che le prestazioni lavorative erano retribuite e assoggettate alle direttive impartite dal legale rappresentante della società.

La Corte avrebbe dovuto invece affermare che l'Inps non aveva dato prova della inesistenza degli elementi della subordinazione.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono per un verso manifestamente infondati e, per altro verso, inammissibili.

Non essendo contestato dalle ricorrenti che l'Inps abbia cancellato i loro nominativi dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, la Corte ha fatto, corretta applicazione dell'art.2697 c.c. nel momento in cui, richiamando la pronuncia di questa Corte (n.13877/12; v. poi anche Cass.12001/18), ha affermato che spettava alle stesse di dimostrare gli elementi della subordinazione, a fronte della richiesta di reiscrizione negli elenchi.

Il motivo di violazione dell'art.2697 c.c. è dunque manifestamente infondato.

Poi la Corte ha affermato che, in base alle risultanze testimoniali acquisite, non fosse stata acquisita la prova della subordinazione.

Con i motivi di ricorso, le ricorrenti censurano la valutazione degli elementi probatori compiuta dalla Corte.

In particolare, affermano che le deposizioni testimoniali non erano generiche, che dalle stesse emergevano la natura onerosa del rapporto e la soggezione alle direttive impartite dal legale rappresentante; che la Corte non avrebbe considerato le risultanze dei verbali ispettivi ove non era contestata la prestazione lavorativa né la sua durata, ma si discuteva solo della sua gratuità o meno.

Ora, tali rilievi si risolvono tutti in una censura del modo in cui il giudice di merito abbia usato il suo prudente apprezzamento nella valutazione della prova.

Essi sono perciò inammissibili (v. da ultimo Cass.6774/22), risolvendosi non in una violazione di legge (art.360, co.1, n.3 c.p.c.) bensì in un vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., senza però che i motivi di ricorso nulla alleghino circa la sussistenza dei presupposti previsti da tale norma per la ricorribilità in cassazione.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza delle ricorrenti. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti a rifondere le spese di lite all'Inps, liquidate per il presente grado in €3500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alle ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 19.5.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27252-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dalli avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1843 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricarrente - avverso la sentenza n. 530/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/05/2016 R.G.N. 729/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere, Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare il diritto alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. L'Inps, a seguito di due verbali ispettivi, aveva infatti cancellato le odierne ricorrenti dagli elenchi dei lavoratori agricoli considerando la loro prestazione lavorativa quale collaborazione familiare nella azienda agricola F.11i Ferrara s.s. Riteneva la Corte d'appello che, una volta effettuata la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli a tempo determinato, spettasse alle appellanti l'onere di dimostrare gli elementi della subordinazione. Nel caso di specie, non avevano fornito tale prova, essendo risultate generiche le deposizioni testimoniali assunte sulla prestazione lavorativa svolta. Contro la sentenza, Caruso e Puscasu ricorrono per due motivi. L'Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata errata applicazione dei principi che regolano il rapporto di lavoro subordinato. La Corte avrebbe valorizzato il rapporto di coniugio tra le ricorrenti e i titolari dell'azienda, non considerando che si tratta di una società di rilevanti dimensioni, con decine di dipendenti occupati ogni anno. Inoltre, gli stessi verbali ispettivi dell'Inps avevano confermato le prestazioni lavorative delle ricorrenti e la loro durata, però inquadrandole nella collaborazione familiare. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta errata applicazione dei principi che regolano l'onere della prova. La sentenza avrebbe errato nel non considerare la prova fornita dalle ricorrenti tramite le deposizioni testimoniali, da cui emergeva che le prestazioni lavorative erano retribuite e assoggettate alle direttive impartite dal legale rappresentante della società. La Corte avrebbe dovuto invece affermare che l'Inps non aveva dato prova della inesistenza degli elementi della subordinazione. I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono per un verso manifestamente infondati e, per altro verso, inammissibili. Non essendo contestato dalle ricorrenti che l'Inps abbia cancellato i loro nominativi dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, la Corte ha fatto, corretta applicazione dell'art.2697 c.c. nel momento in cui, richiamando la pronuncia di questa Corte (n.13877/12; v. poi anche Cass.12001/18), ha affermato che spettava alle stesse di dimostrare gli elementi della subordinazione, a fronte della richiesta di reiscrizione negli elenchi. Il motivo di violazione dell'art.2697 c.c. è dunque manifestamente infondato. Poi la Corte ha affermato che, in base alle risultanze testimoniali acquisite, non fosse stata acquisita la prova della subordinazione. Con i motivi di ricorso, le ricorrenti censurano la valutazione degli elementi probatori compiuta dalla Corte. In particolare, affermano che le deposizioni testimoniali non erano generiche, che dalle stesse emergevano la natura onerosa del rapporto e la soggezione alle direttive impartite dal legale rappresentante; che la Corte non avrebbe considerato le risultanze dei verbali ispettivi ove non era contestata la prestazione lavorativa né la sua durata, ma si discuteva solo della sua gratuità o meno. Ora, tali rilievi si risolvono tutti in una censura del modo in cui il giudice di merito abbia usato il suo prudente apprezzamento nella valutazione della prova. Essi sono perciò inammissibili (v. da ultimo Cass.6774/22), risolvendosi non in una violazione di legge (art.360, co.1, n.3 c.p.c.) bensì in un vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c., senza però che i motivi di ricorso nulla alleghino circa la sussistenza dei presupposti previsti da tale norma per la ricorribilità in cassazione. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza delle ricorrenti. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti a rifondere le spese di lite all'Inps, liquidate per il presente grado in €3500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alle ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 19.5.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1
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