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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 34290/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 31682/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di assuntore del concordato preventivo della FMR Art'è s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 3605/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/9/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla FMR Art'e s.p.a., ha rigettato la domanda, accolta in primo grado dopo l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la quale [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 16/12/2011, aveva chiesto che fosse dichiarata la risoluzione dei contratti compravendita, stipulati con la società appellante negli anni • 2002-2005 ed aventi ad oggetto sette libri e un quadro, per la dedotta mancanza, a norma dell'art. 1490 c.c., delle qualità che la venditrice aveva promesso e garantito, vale a dire "l'autenticità e l'esclusività di ogni singola opera acquistata".

1.2. La corte d'appello, in particolare, per quanto ancora interessa, ha accolto l'eccezione di decadenza e di prescrizione che la società convenuta aveva sollevato.

1.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - il compratore, a norma dell'art. 1495 c.c., ha l'onere di denunciare i vizi rinvenuti entro il termine di otto giorni dalla scoperta; - tale termine, se si tratta vizi occulti, decorre dalla scoperta degli stessi nella loro manifestazione esteriore mentre, se si tratta di vizi normalmente riconoscibili decorre dal momento in cui sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè, di regola, dalla consegna o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettivo del difetto; - l'onere della prova della tempestività della denuncia incombe sull'acquirente poiché detta denuncia costituisce una condizione necessaria dell'azione; - l'inosservanza dell'obbligo di denuncia preclude l'esperimento tanto dell'azione di risoluzione prevista dall'art. 1492 c.c., quanto dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1494 c.c.; - l'azione si prescrive in ogni caso si prescrive entro un anno dalla consegna; ha ritenuto, quanto al caso in esame, innanzitutto, che non si tratta di vizi occulti, in quanto inerenti l'assenza del • valore artistico dei beni acquistati, ed, in secondo luogo, che le consegne dei beni erano avvenute in occasione degli acquisti, t Ric. 2021 n. 31682 5ez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, mentre l'unica denuncia documentata risale al settembre 2011.

1.4. L'attore, del resto, ha osservato la corte, ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, di aver "di recente" verificato, "a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia", che "i beni acquistati non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore e privi di valore sia artistico che economico", senza aver, tuttavia, prodotto "alcuna documentazione scritta di una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall'eventuale scoperta", avendo, piuttosto, fornito elementi che evidenziano chiaramente come "i vizi furono lamentati con missiva in una data del tutto sganciata da qualsiasi conoscenza dei vizi denunciati".

1.5. Né, ha aggiunto la corte, si potrebbe addivenire ad una diversa conclusione ritenendo che la conoscenza dei vizi sia avvenuta con la lettura dell'articolo pubblicato da un quotidiano in data 4/4/2010, che dava conto di una class action nei confronti della venditrice per aver venduto libri non rivendibili perché ritenuti senza alcun valore da esperti e galleristi: tale articolo, infatti, risale al 2010 ma la prima ed unica missiva di denuncia dei vizi risale solo al mese di "settembre 2011", vale a dire quando "era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell'azione".

1.6. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 6/12/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 7/10/2021.

1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 14/1/2022.

1.8. Il ricorrente ha depositato memoria.

Ric. 2021 n. 31682 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1497 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la denuncia dei vizi dei beni acquistati da parte del compratore era tardiva senza tuttavia, considerare che, in realtà, il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. decorre dalla loro effettiva scoperta, e cioè, se si tratta di vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario, dal momento in cui il compratore abbia acquisito, anche a seguito di un accertamento tecnico svolto in sede giudiziale, una certezza obiettiva e completa e non il semplice sospetto in ordine alla sussistenza del vizio.

2.2. L'acquirente, infatti, ha osservato il ricorrente, non aveva alcuna cognizione tecnica della mancanza delle qualità promesse tanto che, per averne esatta e specifica cognizione, aveva promosso il giudizio per l'accertamento delle dedotte ed eventuali carenze delle qualità promesse, individuate, tra l'altro, nelle pregresse pronunce giudiziali rese ai danni della venditrice, all'esito delle quali il ricorrente avrebbe compreso che i beni che aveva acquistato non avevano alcun pregio artistico né alcun valore tale da legittimare il prezzo pagato.

2.3. La domanda giudiziale, dunque, era l'unico rimedio che il compratore poteva proporre per ottenere, in relazione all'oggetto delle vendite, l'accertamento necessario ai fini della risoluzione dei contratti, non potendo valutare autonomamente l'esatto valore dei beni venduti.

3.1. Il motivo è infondato. •

3.2. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ha, in sostanza, • ritenuto, con statuizione in fatto rimasta priva di censure, che: Ric. 2021 n. 31682 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 / - l'acquirente, pur avendo dedotto in giudizio di aver "di recente" verificato, "a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia", che i beni acquistati "non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore", ed erano, quindi, privi delle qualità promesse e garantite dalla venditrice, vale a dire "l'autenticità e l'esclusività di ogni singola opera acquistata", non aveva, poi, fornito in giudizio la prova di "una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall'eventuale scoperta", così conseguita, dei vizi lamentati; - l'attore aveva documentato, pur a fronte di consegne avvenute in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, un'unica denuncia, risalente al mese di settembre 2011, vale a dire quando "era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell'azione".

Ed è, invece, noto, per un verso, che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato (con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica: Cass.

SU n. 328 del 1991; Cass. n. 5142 del 2003) i vizi nel termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto (Cass. n. 13695 del 2007; Cass. n. 844 del 1997; Cass. n. 11046 del 2016, in motiv.), e, per altro verso, che tale termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (Cass. n. 28454 del 2020, in motiv.; Cass. n. 11046 del 2016): ma solo se la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi (ma, in difetto di accertamento sul punto e di una censura dello stesso per omesso esame di fatti decisivi, non è questo il caso), in modo da riverberarsi sulla consapevolezza Ric. 2021 n. 31682 Sei. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta, se del caso a seguito di un accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 6735 del 2000; Cass. n. 7541 del 1995), si sia completata (Cass. n. 40814 del 2021; Cass. n. 11046 del 2016).

D'altra parte, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 8637 del 2020; Cass. n. 24726 del 2017).

3.3. In ogni caso, la corte d'appello ha inequivocamente ritenuto che, a fronte di beni consegnati in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, l'azione si era anche prescritta: ed in effetti, questa Corte ha ritenuto che, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento (Cass. n. 28454 del 2020, in motiv.; Cass.n. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011).

4.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato perché manifestamente infondato.

4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2021 n. 31682 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 31682/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di assuntore del concordato preventivo della FMR Art'è s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 3605/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/9/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla FMR Art'e s.p.a., ha rigettato la domanda, accolta in primo grado dopo l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, con la quale [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 16/12/2011, aveva chiesto che fosse dichiarata la risoluzione dei contratti compravendita, stipulati con la società appellante negli anni • 2002-2005 ed aventi ad oggetto sette libri e un quadro, per la dedotta mancanza, a norma dell'art. 1490 c.c., delle qualità che la venditrice aveva promesso e garantito, vale a dire "l'autenticità e l'esclusività di ogni singola opera acquistata". 1.2. La corte d'appello, in particolare, per quanto ancora interessa, ha accolto l'eccezione di decadenza e di prescrizione che la società convenuta aveva sollevato. 1.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - il compratore, a norma dell'art. 1495 c.c., ha l'onere di denunciare i vizi rinvenuti entro il termine di otto giorni dalla scoperta; - tale termine, se si tratta vizi occulti, decorre dalla scoperta degli stessi nella loro manifestazione esteriore mentre, se si tratta di vizi normalmente riconoscibili decorre dal momento in cui sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè, di regola, dalla consegna o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettivo del difetto; - l'onere della prova della tempestività della denuncia incombe sull'acquirente poiché detta denuncia costituisce una condizione necessaria dell'azione; - l'inosservanza dell'obbligo di denuncia preclude l'esperimento tanto dell'azione di risoluzione prevista dall'art. 1492 c.c., quanto dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1494 c.c.; - l'azione si prescrive in ogni caso si prescrive entro un anno dalla consegna; ha ritenuto, quanto al caso in esame, innanzitutto, che non si tratta di vizi occulti, in quanto inerenti l'assenza del • valore artistico dei beni acquistati, ed, in secondo luogo, che le consegne dei beni erano avvenute in occasione degli acquisti, t Ric. 2021 n. 31682 5ez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, mentre l'unica denuncia documentata risale al settembre 2011. 1.4. L'attore, del resto, ha osservato la corte, ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, di aver "di recente" verificato, "a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia", che "i beni acquistati non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore e privi di valore sia artistico che economico", senza aver, tuttavia, prodotto "alcuna documentazione scritta di una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall'eventuale scoperta", avendo, piuttosto, fornito elementi che evidenziano chiaramente come "i vizi furono lamentati con missiva in una data del tutto sganciata da qualsiasi conoscenza dei vizi denunciati". 1.5. Né, ha aggiunto la corte, si potrebbe addivenire ad una diversa conclusione ritenendo che la conoscenza dei vizi sia avvenuta con la lettura dell'articolo pubblicato da un quotidiano in data 4/4/2010, che dava conto di una class action nei confronti della venditrice per aver venduto libri non rivendibili perché ritenuti senza alcun valore da esperti e galleristi: tale articolo, infatti, risale al 2010 ma la prima ed unica missiva di denuncia dei vizi risale solo al mese di "settembre 2011", vale a dire quando "era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell'azione". 1.6. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 6/12/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 7/10/2021. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 14/1/2022. 1.8. Il ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2021 n. 31682 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1497 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la denuncia dei vizi dei beni acquistati da parte del compratore era tardiva senza tuttavia, considerare che, in realtà, il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. decorre dalla loro effettiva scoperta, e cioè, se si tratta di vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario, dal momento in cui il compratore abbia acquisito, anche a seguito di un accertamento tecnico svolto in sede giudiziale, una certezza obiettiva e completa e non il semplice sospetto in ordine alla sussistenza del vizio. 2.2. L'acquirente, infatti, ha osservato il ricorrente, non aveva alcuna cognizione tecnica della mancanza delle qualità promesse tanto che, per averne esatta e specifica cognizione, aveva promosso il giudizio per l'accertamento delle dedotte ed eventuali carenze delle qualità promesse, individuate, tra l'altro, nelle pregresse pronunce giudiziali rese ai danni della venditrice, all'esito delle quali il ricorrente avrebbe compreso che i beni che aveva acquistato non avevano alcun pregio artistico né alcun valore tale da legittimare il prezzo pagato. 2.3. La domanda giudiziale, dunque, era l'unico rimedio che il compratore poteva proporre per ottenere, in relazione all'oggetto delle vendite, l'accertamento necessario ai fini della risoluzione dei contratti, non potendo valutare autonomamente l'esatto valore dei beni venduti. 3.1. Il motivo è infondato. • 3.2. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, invero, ha, in sostanza, • ritenuto, con statuizione in fatto rimasta priva di censure, che: Ric. 2021 n. 31682 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 / - l'acquirente, pur avendo dedotto in giudizio di aver "di recente" verificato, "a mezzo di esperti di arte e studiosi della materia", che i beni acquistati "non contenevano e conservavano alcun valore artistico, trattandosi di opere normalmente rivendute presso qualsivoglia rivenditore", ed erano, quindi, privi delle qualità promesse e garantite dalla venditrice, vale a dire "l'autenticità e l'esclusività di ogni singola opera acquistata", non aveva, poi, fornito in giudizio la prova di "una denuncia tempestivamente inviata entro gli otto giorni dalla consegna o dall'eventuale scoperta", così conseguita, dei vizi lamentati; - l'attore aveva documentato, pur a fronte di consegne avvenute in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, un'unica denuncia, risalente al mese di settembre 2011, vale a dire quando "era ampiamente maturata la decadenza e la prescrizione dell'azione". Ed è, invece, noto, per un verso, che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato (con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica: Cass. SU n. 328 del 1991; Cass. n. 5142 del 2003) i vizi nel termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto (Cass. n. 13695 del 2007; Cass. n. 844 del 1997; Cass. n. 11046 del 2016, in motiv.), e, per altro verso, che tale termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (Cass. n. 28454 del 2020, in motiv.; Cass. n. 11046 del 2016): ma solo se la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi (ma, in difetto di accertamento sul punto e di una censura dello stesso per omesso esame di fatti decisivi, non è questo il caso), in modo da riverberarsi sulla consapevolezza Ric. 2021 n. 31682 Sei. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta, se del caso a seguito di un accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 6735 del 2000; Cass. n. 7541 del 1995), si sia completata (Cass. n. 40814 del 2021; Cass. n. 11046 del 2016). D'altra parte, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 8637 del 2020; Cass. n. 24726 del 2017). 3.3. In ogni caso, la corte d'appello ha inequivocamente ritenuto che, a fronte di beni consegnati in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005, l'azione si era anche prescritta: ed in effetti, questa Corte ha ritenuto che, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento (Cass. n. 28454 del 2020, in motiv.; Cass.n. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011). 4.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato perché manifestamente infondato. 4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2021 n. 31682 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor