CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ascrittagli (221 TULPS e 294 reg. esec. TULPS) per intervenuta prescrizione, confermando la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso con il quale l'imputato denunzia l'inosservanza della legge penale per non essere stata dichiarata l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'asserita inosservanza è palesemente smentita dagli atti processuali. In particolare, si rileva che il decorso della prescrizione è stato sospeso per effetto dell'astensione dei difensori dal 25 giugno 2018 all'8 luglio 2019 per un totale di 378 giorni, spostando il termine di prescrizione al 25 marzo 2024, vale a dire dopo la pronuncia della sentenza di appello; - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole dell'erronea applicazione della legge e dell'illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 496, cod. pen., è manifestamente infondato, ponendosi in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ed inerendo ad asserita palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Sul punto, infatti, deve ribadirsi che la condotta di chi, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità integra il reato di cui all'art. 495, cod. pen., rivestendo tali dichiarazioni carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839). E ciò a prescindere dalla verbalizzazione di tali dichiarazioni, fase successiva alla consumazione del reato e meramente certificativa della condotta assunta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue l'impossibilità di rilevare il decorso del termine di prescrizione (successivo alla sentenza di secondo grado) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere estenso