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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34556/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Pianisi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 26/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 giugno 2018 la Corte d'Appello di Campobasso riformava parzialmente quella del Tribunale di Campobasso in data 3 giugno 2015 e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi uno di reclusione - ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall. - limitatamente alle condotte indicate al secondo ed al penultimo capoverso del capo B dell'imputazione (la bancarotta fraudolenta patrimoniale della ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita con sentenza del 20 dicembre 2010, per cessione fittizia alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale lo stesso imputato era rappresentante legale, di beni e attrezzature della fallita per un valore di 220.524,44 euro, come risultante dalla scheda contabile e dal registro dei beni ammortizzabili, nonché per la sottrazione della somma di euro 153.000,00 dalle case della ditta fallita risultante dalla differenza tra i versamenti ed i prelievi di cassa). 1.1.Con la predetta sentenza l'imputato veniva assolto per i residui reati a lui ascritti nei rimanenti capoversi del capo B) dell'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dal reato di bancarotta di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 ,

I. fall., ascrittogli al capo A) in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla somma di euro 489.774,75; tale somma era stata ritenuta in primo grado distratta dall'imputato, mentre la Guerriero già allora era stata assolta per non aver commesso il fatto.

1.2. Avverso il citato provvedimento proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre distinti motivi di doglianza.

Con il primo argomentava vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso deduceva travisamento della prova in relazione ai medesimi profili richiamati come vizio di motivazione, in relazione alla erronea valutazione del materiale probatorio, soprattutto di quello prodotto dalla difesa come documentazione.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, infine, deduceva violazione degli artt. 216, ultimo comma, e 219, comma 3,

I. fall.

2. Questa Corte di legittimità, con sentenza n.44307/2019 in data 21 maggio 2019, accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, con riferimento alla parte già indicata della residua contestazione per la quale l'imputato era stato condannato, affinché il giudice d'appello riesaminasse le eccezioni difensive con P Al) riferimento alla documentazione prodotta dal ricorrente nell'impugnazione di merito ed agli esiti dell'analisi di questa, nonché in relazione alla durata delle pene accessorie inflitte ai sensi dell'art. 216, ult. comma,

I. fall.

2.1. In particolare, con la sentenza di annullamento veniva ritenuto sussistente il lamentato vizio di motivazione, anche nelle forme del travisamento della prova, rispetto alla condotta di bancarotta per distrazione, limitatamente alle (residue) contestazioni per le quali vi era stata condanna dell'imputato (il secondo ed il penultimo capoverso del capo B dell'imputazione: vale a dire la bancarotta fraudolenta patrimoniale della ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA], fallita con sentenza del 20.12.2010, per cessione fittizia alla [OSCURATO:SOCIETA]. di beni e attrezzature della fallita per un valore di 220.524,44 euro, come risultante dalla scheda contabile e dal registro dei beni ammortizzabili, nonché la sottrazione della somma di euro 153.000,00 dalle casse della ditta fallita risultante dalla sottrazione dei versamenti dai prelievi di cassa).

Invero, la Corte d'Appello di Campobasso non aveva esaminato in alcun modo i motivi dell'impugnazione - perfettamente sovrapponibili con le ragioni di ricorso - relativi alla eccepita erroneità per omissione delle annotazioni dei pagamenti relativi alla somma complessiva indicata nel secondo capoverso della contestazione di cui al capo B) (220.524,44 euro), della quale !a commercialista della ditta individuale fallita avrebbe omesso, appunto, la corretta registrazione.

Neppure alcuna parola era stata spesa per rispondere alla doglianza riferita alla contestata confusione, attribuibile al curatore fallimentare, tra i versamenti ed i prelievi in relazione alla somma distratta pari a 153.000 euro, che si ipotizza sottratta alla cassa nel penultimo capoverso del capo B).

Pertanto la Corte territoriale, posta dinanzi a motivi puntuali di doglianza dei quali essa stessa dava atto nella sentenza impugnata, doveva fornire una risposta al ricorrente, non potendo peraltro desumersi neppure in via implicita che le doglianze fossero state disattese perché escluse da ragioni argomentative incompatibili con esse.

Il provvedimento impugnato difettava di approfondimento logico tale da far sì che possa desumersi da esso, unitariamente considerato, un rigetto implicito delle deduzioni difensive non espressamente trattate; al contrario, si risolveva in una apodittica conferma, nella parte di interesse, della decisione di primo grado.

2.2. L'annullamento veniva disposto anche con riferimento alla necessità di rimodulare la pena accessoria illegale perché incostituzionale, inflitta al ricorrente ai sensi dell'art. 216, ult. comma,

I. fall., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018.

3. La Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente alle condotte indicate al secondo ed al penultimo capoverso del capo B) della rubrica - in anni due e mesi uno di reclusione, nonché la durata della pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per la stessa durata.

3.1. La Corte del rinvio ha osservato che le censure mosse dal Totaro alla sentenza del Tribunale di Campobasso non erano condivisibili poiché esse non hanno trovato riscontro negli atti e, in particolare, nei documenti prodotti dall'imputato all'udienza tenutasi nel primo grado il giorno 11 febbraio 2015 (allegati 7,8,9,10 e 11).

Infatti, secondo la Corte territoriale, al di là del fatto che l'appellante non ha specificamente indicato i movimenti registrati nel 'partitario' ovvero negli estratti conto bancari dai quali - secondo la prospettazione difensiva - emergerebbe la prova della regolarità ed effettività dei pagamenti in contestazione, la documentazione acquisita non dimostra affatto l'intervenuto pagamento con riferimento alle cessioni dei beni oggetto di imputazione.

Pertanto, all'esito dell' istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, l' imputazione di cui al secondo capoverso della lettera B) della rubrica è stata ritenuta provata sulla base: i) delle relazioni ex art.33

I. fall. del curatore fallimentare, dalle quali è emerso che - a fronte di cessioni di beni, attrezzature e macchinari avvenute in epoca antecedente e prossima alla dichiarazione di fallimento - dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. (dei soci, germani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la cedente ditta individuale non aveva riscosso la somma di euro 220.524,44 tanto che il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ha intrapreso azioni dirette ad ottenere il recupero del credito ovvero la revoca delle citate vendite; ii) dea 'scheda contabile esercizio 2010' da cui si evince che al 31 dicembre 2010 la ditta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] vanta, nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., un credito di euro 220.524,44, avente come causale 'ripresa saldi esercizio precedente', al netto dell'acconti di euro 4.900 effettuato 1'8 gennaio 2010; iii) dalla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziara maresciallo [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che dall'esame del registro dei beni ammortizzabili della società fallita risultava un saldo attivo di euro 230.324 circa nonché la cessione dei beni strumentali in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il cui amministratore era il medesimo imputato) mediante le fatture 25,26 e 27, ma che non risultavano i pagamenti relativi a tali cessioni; iv) dglla deposizione del \t__ curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato l'avvenuta cessione dei beni strumentali di cui sopra ed il mancato pagamento del relativo corrispettivo evidenziando, in particolare, che dagli atti risultavano annotati alcuni pagamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della ditta individuale, ma dei quali non vi era prova della veridicità.

Tali risultanze non hanno trovato smentita dalla documentazione prodotta dall'imputato e, pertanto, la sentenza di primo grado è stata confermata quanto al profilo della responsabilità.3.2.

La Corte di appello di Salerno ha poi ritenuto infondato il gravame con riferimento alla imputazione di cui al penultimo capoverso della lettera B) della rubrica relativo ai prelievi ingiustificati di denaro dalla cassa della ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] effettuati dal ricorrente negli anni 2008, 2009 e 2010 risultanti dalle schede contabili 'Titolare c/ anticipi e prelievi' ed oggetto delle dichiarazioni testimoniali del curatore fallimentare e del citato ufficiale di P.G.

Pertanto , essendo documentalmente provato che il Totaro a partire dal 2008 ha prelevato oltre 500.000 euro (di cui circa 100.00 soltanto nel mese di dicembre 2009) - quando la ditta individuale non poteva più operare avendo dismesso tutti i proprio beni ed in epoca coeva alla dichiarazione di fallimento ed in assenza di alcun documento giustificativo - la Corte distrettuale ha concluso nel senso della sussistenza della contestata ipotesi distrattiva risultando provata (e non smentita dalla documentazione prodotta dall'imputato) la distrazione dalla cassa della ditta fallita una somma superiore ad euro 153.000.

3.3. La Corte di appello di Salerno ha, invece, ritenuto parzialmente fondate le censure relative al trattamento sanzionatorio; in particolare, ha considerato equa le pena di anni due e mesi uno di reclusione (pena base: anni 3, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex art.219, comma 2,

I. fall.), ma ha escluso l'applicabilità dell'ulteriore riduzione ex art.219, comma 3,

I. fall., perché essa presuppone effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti ed una incidenza minima sul soddisfacimento dei creditori, ipotesi non configurabili nel caso di specie.

3.4. Infine la Corte territoriale ha determinato la durata della pena accessoria in anni due e mesi uno avuto riguardo agli indici di cui art.133 cod. pen. e, in particolare, la non trascurabile gravità delle condotte dell' imputato e la sua personalità desumibile dal certificato del casellario giudiziario dal quale risultano a suo carico precedenti per truffa, furto e minacce.

4. Avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2710 cod. civ., evidenziando che l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non si può fondare sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dalla citata disposizione normativa, dovendo invece le risultanze desumibili da tali atti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità.

Al contrario, secondo il ricorrente, la Corte di appello di Salerno non ha fatto buon uso dei principi di diritto sopra richiamati poiché ha affidato la prova della previa ed effettiva disponibilità - in capo alla ditta\ I 5 /1.ict--- individuale fallita - delle somme oggetto dell'imputazione di bancarotta per distrazione al solo dato contabile, la cui attendibilità era stata oggetto di censure da parte del Totaro.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento delle prove da parte della Corte territoriale con riferimento ai versamenti ed ai prelevamenti effettuati dall'imputato nonché per non avere rilevato che l'intera vicenda è sorta dall'omessa registrazione dei pagamenti effettuati dalla società alla ditta individuale (nelle scritture contabili di quest'ultima) per l'importo di euro 220.524.44 dovuta esclusivamente a negligenza della commercialista della ditta fallita, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], prontamente segnalata e denunciata dall'imputato.

Pertanto la Corte di appello di Salerno ha fondato il proprio giudizio di penale responsabilità dell'imputato su risultati di prova diversi da quelli reali ed affidandosi alle dichiarazioni dei testi dell'accusa inficiate da errori ed omissioni.

4.3. Con l'ultimo motivo si lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata evidenziando come in essa si ritiene che le annotazioni dei rapporti contabili (fatture, partitario e prime note) tra le due imprese gestite dal Totaro non forniscono la prova del pagamento effettivo di somme di denaro da parte della società in favore della ditta individuale, mentre poi giudica inconfutabili i dati del conto denominato 'titolare c/ anticipi e prelevamenti' per ricavare senza ombra di dubbio l'effettività dei prelievi di contante da parte del medesimo imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto.

1.1. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).

2. Ciò posto si rileva che le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. 2.1.E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (ex multis, Sez.

VI n. 11194 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999 rv 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003 Rv. 226074).

2.2. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012, nonchè, in termini generali, Sez.

I n. 31546 del 21/5/2008, Rv. 240763) In sostanza il ricorrente pretende di mettere in dubbio la ricostruzione, in effetti, con una prospettazione alternativa che sembra, più che altro, esplorativa e congetturale.

3. Invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che in materia di bancarotta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione. (Sez. 5 , Sentenza n.17728 del 17/1/2020, Rv. 279204).[OSCURATO:PERSONA] non contesta l'avvenuta cessione dei beni alla società di cui egli stesso era amministratore, ma sostiene l'avvenuto pagamento del relativo prezzo che però non risulta mai essere stato effettuato, né d'altra parte egli - nel corso dei vari gradi di merito - ha mai fornito elementi a conferma dell'effettivo intervenuto pagamento peraltro smentito da testimoni escussi.

Ne consegue che, nella fattispecie, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art.2710 del codice civile né tanto meno alcun travisamento della prova.

3.1. Analogamente, con riferimento al secondo motivo, deve escludersi il dedotto travisamento della prova poiché la Corte territoriale ha escluso - in maniera adeguata e non contraddittoria - l'avvenuto pagamento dei beni ceduti dalla fallita anche sulla base della testimonianza della contabile che ha negato l'avvenuto pagamento del prezzo della cessione e che la 'prima nota' era stata redatta dalla sorella dell'imputato (nonché socia della cessionaria); pertanto, il ricorrente intende mettere in dubbio la ricostruzione dai giudici di merito mediante una prospettazione alternativa che però confligge con gli elementi probatori acquisiti.

3.2. Simile valutazione deve essere svolta anche rispetto al terzo motivo poiché anche con tale censura il Totaro vorrebbe mettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale in modo logico e congruo; in ogni caso si osserva che, anche rispetto ai prelievi, non vi è stato alcun travisamento della prova atteso che essi risultano non solo dalle scritture contabili, ma anche da quanto trovato nelle casse della società al momento della dichiarazione del fallimento, mentre non vi è prova dell'avvenuto pagamento del prezzo relativo alle cessioni dei beni più volte richiamate.

Tale prova, peraltro, non può desumersi - come vorrebbe il ricorrente - unicamente dalle annotazioni contabili mancando, come visto, la prova dell' effettiva corresponsione del prezzo dei beni ceduti.

4. Al rigetto del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Pianisi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 26/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 28 giugno 2018 la Corte d'Appello di Campobasso riformava parzialmente quella del Tribunale di Campobasso in data 3 giugno 2015 e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi uno di reclusione - ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. - limitatamente alle condotte indicate al secondo ed al penultimo capoverso del capo B dell'imputazione (la bancarotta fraudolenta patrimoniale della ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita con sentenza del 20 dicembre 2010, per cessione fittizia alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale lo stesso imputato era rappresentante legale, di beni e attrezzature della fallita per un valore di 220.524,44 euro, come risultante dalla scheda contabile e dal registro dei beni ammortizzabili, nonché per la sottrazione della somma di euro 153.000,00 dalle case della ditta fallita risultante dalla differenza tra i versamenti ed i prelievi di cassa). 1.1.Con la predetta sentenza l'imputato veniva assolto per i residui reati a lui ascritti nei rimanenti capoversi del capo B) dell'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dal reato di bancarotta di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 , I. fall., ascrittogli al capo A) in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla somma di euro 489.774,75; tale somma era stata ritenuta in primo grado distratta dall'imputato, mentre la Guerriero già allora era stata assolta per non aver commesso il fatto. 1.2. Avverso il citato provvedimento proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre distinti motivi di doglianza. Con il primo argomentava vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Con il secondo motivo di ricorso deduceva travisamento della prova in relazione ai medesimi profili richiamati come vizio di motivazione, in relazione alla erronea valutazione del materiale probatorio, soprattutto di quello prodotto dalla difesa come documentazione. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, infine, deduceva violazione degli artt. 216, ultimo comma, e 219, comma 3, I. fall. 2. Questa Corte di legittimità, con sentenza n.44307/2019 in data 21 maggio 2019, accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, con riferimento alla parte già indicata della residua contestazione per la quale l'imputato era stato condannato, affinché il giudice d'appello riesaminasse le eccezioni difensive con P Al) riferimento alla documentazione prodotta dal ricorrente nell'impugnazione di merito ed agli esiti dell'analisi di questa, nonché in relazione alla durata delle pene accessorie inflitte ai sensi dell'art. 216, ult. comma, I. fall. 2.1. In particolare, con la sentenza di annullamento veniva ritenuto sussistente il lamentato vizio di motivazione, anche nelle forme del travisamento della prova, rispetto alla condotta di bancarotta per distrazione, limitatamente alle (residue) contestazioni per le quali vi era stata condanna dell'imputato (il secondo ed il penultimo capoverso del capo B dell'imputazione: vale a dire la bancarotta fraudolenta patrimoniale della ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA], fallita con sentenza del 20.12.2010, per cessione fittizia alla [OSCURATO:SOCIETA]. di beni e attrezzature della fallita per un valore di 220.524,44 euro, come risultante dalla scheda contabile e dal registro dei beni ammortizzabili, nonché la sottrazione della somma di euro 153.000,00 dalle casse della ditta fallita risultante dalla sottrazione dei versamenti dai prelievi di cassa). Invero, la Corte d'Appello di Campobasso non aveva esaminato in alcun modo i motivi dell'impugnazione - perfettamente sovrapponibili con le ragioni di ricorso - relativi alla eccepita erroneità per omissione delle annotazioni dei pagamenti relativi alla somma complessiva indicata nel secondo capoverso della contestazione di cui al capo B) (220.524,44 euro), della quale !a commercialista della ditta individuale fallita avrebbe omesso, appunto, la corretta registrazione. Neppure alcuna parola era stata spesa per rispondere alla doglianza riferita alla contestata confusione, attribuibile al curatore fallimentare, tra i versamenti ed i prelievi in relazione alla somma distratta pari a 153.000 euro, che si ipotizza sottratta alla cassa nel penultimo capoverso del capo B). Pertanto la Corte territoriale, posta dinanzi a motivi puntuali di doglianza dei quali essa stessa dava atto nella sentenza impugnata, doveva fornire una risposta al ricorrente, non potendo peraltro desumersi neppure in via implicita che le doglianze fossero state disattese perché escluse da ragioni argomentative incompatibili con esse. Il provvedimento impugnato difettava di approfondimento logico tale da far sì che possa desumersi da esso, unitariamente considerato, un rigetto implicito delle deduzioni difensive non espressamente trattate; al contrario, si risolveva in una apodittica conferma, nella parte di interesse, della decisione di primo grado. 2.2. L'annullamento veniva disposto anche con riferimento alla necessità di rimodulare la pena accessoria illegale perché incostituzionale, inflitta al ricorrente ai sensi dell'art. 216, ult. comma, I. fall., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018. 3. La Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente alle condotte indicate al secondo ed al penultimo capoverso del capo B) della rubrica - in anni due e mesi uno di reclusione, nonché la durata della pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per la stessa durata. 3.1. La Corte del rinvio ha osservato che le censure mosse dal Totaro alla sentenza del Tribunale di Campobasso non erano condivisibili poiché esse non hanno trovato riscontro negli atti e, in particolare, nei documenti prodotti dall'imputato all'udienza tenutasi nel primo grado il giorno 11 febbraio 2015 (allegati 7,8,9,10 e 11). Infatti, secondo la Corte territoriale, al di là del fatto che l'appellante non ha specificamente indicato i movimenti registrati nel 'partitario' ovvero negli estratti conto bancari dai quali - secondo la prospettazione difensiva - emergerebbe la prova della regolarità ed effettività dei pagamenti in contestazione, la documentazione acquisita non dimostra affatto l'intervenuto pagamento con riferimento alle cessioni dei beni oggetto di imputazione. Pertanto, all'esito dell' istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, l' imputazione di cui al secondo capoverso della lettera B) della rubrica è stata ritenuta provata sulla base: i) delle relazioni ex art.33 I. fall. del curatore fallimentare, dalle quali è emerso che - a fronte di cessioni di beni, attrezzature e macchinari avvenute in epoca antecedente e prossima alla dichiarazione di fallimento - dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. (dei soci, germani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la cedente ditta individuale non aveva riscosso la somma di euro 220.524,44 tanto che il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ha intrapreso azioni dirette ad ottenere il recupero del credito ovvero la revoca delle citate vendite; ii) dea 'scheda contabile esercizio 2010' da cui si evince che al 31 dicembre 2010 la ditta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] vanta, nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., un credito di euro 220.524,44, avente come causale 'ripresa saldi esercizio precedente', al netto dell'acconti di euro 4.900 effettuato 1'8 gennaio 2010; iii) dalla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziara maresciallo [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che dall'esame del registro dei beni ammortizzabili della società fallita risultava un saldo attivo di euro 230.324 circa nonché la cessione dei beni strumentali in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il cui amministratore era il medesimo imputato) mediante le fatture 25,26 e 27, ma che non risultavano i pagamenti relativi a tali cessioni; iv) dglla deposizione del \t__ curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato l'avvenuta cessione dei beni strumentali di cui sopra ed il mancato pagamento del relativo corrispettivo evidenziando, in particolare, che dagli atti risultavano annotati alcuni pagamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della ditta individuale, ma dei quali non vi era prova della veridicità. Tali risultanze non hanno trovato smentita dalla documentazione prodotta dall'imputato e, pertanto, la sentenza di primo grado è stata confermata quanto al profilo della responsabilità.3.2. La Corte di appello di Salerno ha poi ritenuto infondato il gravame con riferimento alla imputazione di cui al penultimo capoverso della lettera B) della rubrica relativo ai prelievi ingiustificati di denaro dalla cassa della ditta individuale [OSCURATO:SOCIETA] effettuati dal ricorrente negli anni 2008, 2009 e 2010 risultanti dalle schede contabili 'Titolare c/ anticipi e prelievi' ed oggetto delle dichiarazioni testimoniali del curatore fallimentare e del citato ufficiale di P.G. Pertanto , essendo documentalmente provato che il Totaro a partire dal 2008 ha prelevato oltre 500.000 euro (di cui circa 100.00 soltanto nel mese di dicembre 2009) - quando la ditta individuale non poteva più operare avendo dismesso tutti i proprio beni ed in epoca coeva alla dichiarazione di fallimento ed in assenza di alcun documento giustificativo - la Corte distrettuale ha concluso nel senso della sussistenza della contestata ipotesi distrattiva risultando provata (e non smentita dalla documentazione prodotta dall'imputato) la distrazione dalla cassa della ditta fallita una somma superiore ad euro 153.000. 3.3. La Corte di appello di Salerno ha, invece, ritenuto parzialmente fondate le censure relative al trattamento sanzionatorio; in particolare, ha considerato equa le pena di anni due e mesi uno di reclusione (pena base: anni 3, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante ex art.219, comma 2, I. fall.), ma ha escluso l'applicabilità dell'ulteriore riduzione ex art.219, comma 3, I. fall., perché essa presuppone effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti ed una incidenza minima sul soddisfacimento dei creditori, ipotesi non configurabili nel caso di specie. 3.4. Infine la Corte territoriale ha determinato la durata della pena accessoria in anni due e mesi uno avuto riguardo agli indici di cui art.133 cod. pen. e, in particolare, la non trascurabile gravità delle condotte dell' imputato e la sua personalità desumibile dal certificato del casellario giudiziario dal quale risultano a suo carico precedenti per truffa, furto e minacce. 4. Avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2710 cod. civ., evidenziando che l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non si può fondare sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dalla citata disposizione normativa, dovendo invece le risultanze desumibili da tali atti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità. Al contrario, secondo il ricorrente, la Corte di appello di Salerno non ha fatto buon uso dei principi di diritto sopra richiamati poiché ha affidato la prova della previa ed effettiva disponibilità - in capo alla ditta\ I 5 /1.ict--- individuale fallita - delle somme oggetto dell'imputazione di bancarotta per distrazione al solo dato contabile, la cui attendibilità era stata oggetto di censure da parte del Totaro. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il travisamento delle prove da parte della Corte territoriale con riferimento ai versamenti ed ai prelevamenti effettuati dall'imputato nonché per non avere rilevato che l'intera vicenda è sorta dall'omessa registrazione dei pagamenti effettuati dalla società alla ditta individuale (nelle scritture contabili di quest'ultima) per l'importo di euro 220.524.44 dovuta esclusivamente a negligenza della commercialista della ditta fallita, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], prontamente segnalata e denunciata dall'imputato. Pertanto la Corte di appello di Salerno ha fondato il proprio giudizio di penale responsabilità dell'imputato su risultati di prova diversi da quelli reali ed affidandosi alle dichiarazioni dei testi dell'accusa inficiate da errori ed omissioni. 4.3. Con l'ultimo motivo si lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata evidenziando come in essa si ritiene che le annotazioni dei rapporti contabili (fatture, partitario e prime note) tra le due imprese gestite dal Totaro non forniscono la prova del pagamento effettivo di somme di denaro da parte della società in favore della ditta individuale, mentre poi giudica inconfutabili i dati del conto denominato 'titolare c/ anticipi e prelevamenti' per ricavare senza ombra di dubbio l'effettività dei prelievi di contante da parte del medesimo imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto. 1.1. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). 2. Ciò posto si rileva che le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. 2.1.E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (ex multis, Sez. VI n. 11194 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003 Rv. 226074). 2.2. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012, nonchè, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21/5/2008, Rv. 240763) In sostanza il ricorrente pretende di mettere in dubbio la ricostruzione, in effetti, con una prospettazione alternativa che sembra, più che altro, esplorativa e congetturale. 3. Invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che in materia di bancarotta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione. (Sez. 5 , Sentenza n.17728 del 17/1/2020, Rv. 279204).[OSCURATO:PERSONA] non contesta l'avvenuta cessione dei beni alla società di cui egli stesso era amministratore, ma sostiene l'avvenuto pagamento del relativo prezzo che però non risulta mai essere stato effettuato, né d'altra parte egli - nel corso dei vari gradi di merito - ha mai fornito elementi a conferma dell'effettivo intervenuto pagamento peraltro smentito da testimoni escussi. Ne consegue che, nella fattispecie, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art.2710 del codice civile né tanto meno alcun travisamento della prova. 3.1. Analogamente, con riferimento al secondo motivo, deve escludersi il dedotto travisamento della prova poiché la Corte territoriale ha escluso - in maniera adeguata e non contraddittoria - l'avvenuto pagamento dei beni ceduti dalla fallita anche sulla base della testimonianza della contabile che ha negato l'avvenuto pagamento del prezzo della cessione e che la 'prima nota' era stata redatta dalla sorella dell'imputato (nonché socia della cessionaria); pertanto, il ricorrente intende mettere in dubbio la ricostruzione dai giudici di merito mediante una prospettazione alternativa che però confligge con gli elementi probatori acquisiti. 3.2. Simile valutazione deve essere svolta anche rispetto al terzo motivo poiché anche con tale censura il Totaro vorrebbe mettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale in modo logico e congruo; in ogni caso si osserva che, anche rispetto ai prelievi, non vi è stato alcun travisamento della prova atteso che essi risultano non solo dalle scritture contabili, ma anche da quanto trovato nelle casse della società al momento della dichiarazione del fallimento, mentre non vi è prova dell'avvenuto pagamento del prezzo relativo alle cessioni dei beni più volte richiamate. Tale prova, peraltro, non può desumersi - come vorrebbe il ricorrente - unicamente dalle annotazioni contabili mancando, come visto, la prova dell' effettiva corresponsione del prezzo dei beni ceduti. 4. Al rigetto del rico
Sentenza Cassazione n. 34556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris