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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 24170/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è assolutamente generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, la quale non attacca l'elemento posto a fondamento della decisione della Corte di merito, la quale ha ritenuto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità l'abitualità della condotta (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è assolutamente generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, la quale non attacca l'elemento posto a fondamento della decisione della Corte di merito, la quale ha ritenuto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità l'abitualità della condotta (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24170/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris