CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di GELAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 settembre 2022 dal Tribunale di Gela, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 489 e 491 cod. pen., perché estinti per prescrizione. Gli imputati avrebbero fatto uso di un testamento olografo, relativo alle ultime volontà di [OSCURATO:PERSONA], risultato falso perché non riconducibile nella sua interezza all'autore dell'atto. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto al notaio il deposito e la pubblicazione della scheda testamentaria in questione (con data 20 gennaio 2013), procedendo poi entrambi gli imputati, per fatti concludenti, ad attività corrispondenti alla qualità di eredi (tra le quali la richiesta di volture catastali, la presentazione della denuncia di successione, l'incasso di somme dovute al defunto, la surroga in contratti d'affitto, la riscossione dei canoni d'affitto). Va precisato che, secondo quando emerge dalla stessa sentenza, nell'originaria imputazione era contestato il solo reato di cui all'art. 491 cod. pen. Il pubblico ministero, all'udienza del 30 giugno 2021, aveva contestato anche il reato di cui all'art. 489 cod. pen. e aveva integrato l'imputazione, facendo riferimento anche a ulteriori e successive condotte, con conseguente spostamento in avanti della data di consumazione del reato: «sino al 15 giugno 2020». 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Gela ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157, 81, 489 e 491 cod. pen. Rappresenta che il giudice di primo grado ha dichiarato estinto il reato, poiché l'ha considerato consumato quando è stato aperto il testamento olografo, ritenendo, poi, che le successive condotte descritte nel capo di imputazione (ossia la richiesta di volture catastali, la presentazione della denuncia di successione, la riscossione dei canoni d'affitto, ecc.) sarebbero delle attività connesse allo status di eredi e non costituirebbero reiterazione della condotta criminosa di uso dell'atto falso. Il ricorrente contesta tale decisione, sostenendo che: il reato di cui all'art. 489 cod. pen. deve ritenersi consumato ogni qualvolta il soggetto agente faccia uso dell'atto falso; nel caso in esame, il reato doveva ritenersi reiterato tutte le volte in cui gli imputati, successivamente all'apertura del testamento, ne avevano fatto uso per la stipula di contratti di locazione, per la riscossione di canoni di locazione, ecc. 3. Il Procuratore generale ha concluso «per l'annullamento della sentenza senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione».4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondato l'unico motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il delitto di uso di atto falso è istantaneo e non permanente, in quanto la sua consumazione si esaurisce con l'uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell'azione criminosa» (Sez. 5, n. 38438 del 29/05/2015, Messina, Rv. 264920). Ebbene, nel caso in esame, il reato si è consumato con l'uso che gli imputati hanno fatto dell'atto falso, con la pubblicazione del testamento. Quanto alle ulteriori attività indicate nel capo di imputazione, il giudice di merito ha correttamente ritenuto che esse non costituissero un nuovo e concreto utilizzo del testamento. Con esse, invero, gli imputati si sono limitati a spendere la loro qualità di eredi, "godendo" in tal modo degli effetti che il reato ha prodotto nel tempo, usufruendo, cioè, del risultato della loro precedente azione criminosa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico mini