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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25096/2026

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icorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della propostaimpugnazione;udito il difensore dei ricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’annullamento della impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia procede per ipotesi diriciclaggio (artt. 648-bis cod. pen.), in riferimento alla cessione dalla società MaryLow (amministrata di diritto dalla Serafin e di fatto dallo Scopel) ad altra ([OSCURATO:SOCIETA].) di crediti fittizi acquistati da altre compagini societarie che avevano“prodotto” crediti in realtà inesistenti.1.1.

Nell’ambito di tale procedimento, erano sottoposti a sequestropreventivo, con decreto del G.i.p. in data 2 febbraio 2026, confermato in sede diriesame, le somme di denaro corrispondenti agli importi dei crediti fittizi ceduti.L’ipotesi di accusa muove dal presupposto della non contestata provenienzaillecita di tali somme, argomentato sulla base dell’acquisto da società prive di realestruttura aziendale d’impresa.1.2.

In data 2 febbraio 2026 il G.i.p. del Tribunale di Venezia, convalidava ilsequestro urgente eseguito dalla polizia giudiziaria e disponeva il sequestropreventivo delle somme corrispondenti ai crediti fittizi ceduti.1.3.

Avverso detto provvedimento proponeva riesame la difesa, valorizzandol’assenza di elementi (anche solo indiziari) atti ad individuare la fattispecie diriciclaggio contestata, sub specie di consapevolezza in capo ai ricorrenti dellaqualità fittizia dei crediti acquistati e ceduti.Il Tribunale per il riesame di Venezia, con l’ordinanza oggi qui impugnata,confermava il decreto genetico e replicava alle argomentazioni addotte ripetendoche, attese le circostanze di fatto compendiate in informativa, le somme oggettodi cessione dovessero necessariamente avere origine illecita, per la evidentefittizietà (nota agli indagati) dei crediti acquistati dalla società amministrata dairicorrenti e poi ceduti ad altra società.2.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati,con atto tempestivamente depositato presso la Cancelleria del Tribunale per ilriesame di Venezia.2.1.

I ricorrenti, a ministero del comune difensore, hanno articolato a motivodella impugnazione la violazione della legge penale e la inosservanza di quellaprocessuale (artt. 648 bis cod. pen., 125, 127, 324 e 321 cod. proc. pen.), avendoil Tribunale del controllo cautelare confermato la sussistenza del fumus commissidelicti del reato di riciclaggio, senza approfondire in ordine alla concretezza dellaipotesi di reato contestata, anche in difetto di prova della consapevolezza dellanon genuinità dei crediti ceduti.3.

Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dallalegge.3.1.

Questa Corte ha più volte affermato che nella nozione di "violazione dilegge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a normadell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta dimotivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non lacontraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nelgiudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso dicui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; sivedano anche, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, eSez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009,Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807,del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857, del 14/11/2018,dep. 2019).

Non può pertanto essere proposto come violazione della legge,sostanziale o processuale, il travisamento dell’argomento dedotto o l’insufficienzadella motivazione, quale forma di manifestazione del vizio dedotto.3.2.

I ricorrenti sostengono che l’argomentare del Tribunale del controllocautelare è fondato sulla erronea considerazione che i valori nel possesso degliindagati (poi trasferiti presso terzi soggetti giuridici) costituissero, in qualchemodo, provento di attività illecita “conosciuta” dagli stessi, non incombendo sulcessionario del credito alcun onere di verifica concreta della genuinità del creditoacquistato (art. 122, comma 4, d.l. 34/2020).

Le successive cessioni, tuttetracciate, culminavano nella retrocessione del credito attraverso strumenti dipagamento parimenti limpidi e tracciati.3.3.

Il Tribunale ha invece argomentato il proprio convincimento attingendoad elementi di fatto, seguendo un percorso logico (natura obiettivamente fittiziadei crediti acquistati e poi ceduti) che non appare censurabile in questa sede dilegittimità, attesa la valorizzazzione di elementi di prova rinvenienti anche dalleconversazioni intercettate nel corso del procedimento, che rivelano laconsapevolezza dello Scopel della natura non genuina dei crediti ceduti nell’ambitodi un circuito vorticoso di cessioni a catena scaturiti da crediti certamenteinesistenti.3.4.

Ritiene il Collegio che un tale argomentare, che peraltro non si discostadalla più recente giurisprudenza di questa Corte formatasi sul tema (Sez. 4, n.20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01), non rappresenti affatto un merosimulacro di motivazione del tutto apparente, avendo il Tribunale valorizzato inmotivazione elementi di fatto concreti, attingendo al patrimonio delle fontiinformative utilizzabili nell’incidente cautelare.

A tale fine si ricorda che nellagiurisprudenza di legittimità al tradizionale canone interpretativo, secondo il qualein tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro,essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astrattasussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n.18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv.273069), si è contrapposto un altro filone piùsignificativo secondo cui, nella valutazione del "fumus commissi delicti", qualepresupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza diun concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astrattadella corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n.18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018,dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283).

Secondo tale ultimo orientamento, anche afondamento di una misura cautelare reale devono sussistere elementi di fatto,quantomeno indiziari, che consentano - tenendo conto della fase processuale - diricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, pur nondovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall'art.273 cod. proc. pen. per le misure di cautela personale.

Il controllo del giudice,dunque, non deve fermarsi alla verifica della astratta sussumibilità del fatto in unaipotesi di reato, ma deve estendersi alla verifica dell'esistenza di un vincolo fra lacosa ed il reato per cui si procede, che deve essere a sua volta assistito da gravitàindiziaria.

Il fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituitodalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti chefacciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso, sicché è necessariauna verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle qualivengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguentepossibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (Sez. 5 n. 3722del 11/12/2019 dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez 6 n. 33965 del 13/04/2021non mass.).3.5.

Orbene, nella fattispeice il ricorrente, sotto l'apparente dizione dellaviolazione di legge, deduce unicamente un difetto di motivazione, ovvero un vizionon prospettabile avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali.

IlTribunale del Riesame ha dato atto delle risultanze delle indagini a sostegnodell'ipotesi di accusa ed il fatto ontologicamente rappresentato non è neppurecontestato dei ricorrenti, che deducono solo il deficit di dolo (conoscenza inconcreto della natura fittizia dei crediti ceduti), il che obiettivamente nulla togliealla obiettiva ricorrenza dell’ipotesi di reato ed alla confiscabilità futura dellesomme illecitamente locupletate, mentre gli aspetti relativi alla valutazione delcdolo attengono più precipuamente alla fase processuale dell’accertamento dellaresponsabilità personale per il fatto-reato contestato.4.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, per ildisposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dellasomma, a titolo di sanzione per la provocata inammissibilità, di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende.4.1.

L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolarecomplessità della questione proposta con il motivo di ricorso consigliano laredazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della propostaimpugnazione;udito il difensore dei ricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’annullamento della impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia procede per ipotesi diriciclaggio (artt. 648-bis cod. pen.), in riferimento alla cessione dalla società MaryLow (amministrata di diritto dalla Serafin e di fatto dallo Scopel) ad altra ([OSCURATO:SOCIETA].) di crediti fittizi acquistati da altre compagini societarie che avevano“prodotto” crediti in realtà inesistenti.1.1. Nell’ambito di tale procedimento, erano sottoposti a sequestropreventivo, con decreto del G.i.p. in data 2 febbraio 2026, confermato in sede diriesame, le somme di denaro corrispondenti agli importi dei crediti fittizi ceduti.L’ipotesi di accusa muove dal presupposto della non contestata provenienzaillecita di tali somme, argomentato sulla base dell’acquisto da società prive di realestruttura aziendale d’impresa.1.2. In data 2 febbraio 2026 il G.i.p. del Tribunale di Venezia, convalidava ilsequestro urgente eseguito dalla polizia giudiziaria e disponeva il sequestropreventivo delle somme corrispondenti ai crediti fittizi ceduti.1.3. Avverso detto provvedimento proponeva riesame la difesa, valorizzandol’assenza di elementi (anche solo indiziari) atti ad individuare la fattispecie diriciclaggio contestata, sub specie di consapevolezza in capo ai ricorrenti dellaqualità fittizia dei crediti acquistati e ceduti.Il Tribunale per il riesame di Venezia, con l’ordinanza oggi qui impugnata,confermava il decreto genetico e replicava alle argomentazioni addotte ripetendoche, attese le circostanze di fatto compendiate in informativa, le somme oggettodi cessione dovessero necessariamente avere origine illecita, per la evidentefittizietà (nota agli indagati) dei crediti acquistati dalla società amministrata dairicorrenti e poi ceduti ad altra società.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati,con atto tempestivamente depositato presso la Cancelleria del Tribunale per ilriesame di Venezia.2.1. I ricorrenti, a ministero del comune difensore, hanno articolato a motivodella impugnazione la violazione della legge penale e la inosservanza di quellaprocessuale (artt. 648 bis cod. pen., 125, 127, 324 e 321 cod. proc. pen.), avendoil Tribunale del controllo cautelare confermato la sussistenza del fumus commissidelicti del reato di riciclaggio, senza approfondire in ordine alla concretezza dellaipotesi di reato contestata, anche in difetto di prova della consapevolezza dellanon genuinità dei crediti ceduti.3. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dallalegge.3.1. Questa Corte ha più volte affermato che nella nozione di "violazione dilegge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a normadell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta dimotivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non lacontraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nelgiudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso dicui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; sivedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, eSez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009,Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807,del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857, del 14/11/2018,dep. 2019). Non può pertanto essere proposto come violazione della legge,sostanziale o processuale, il travisamento dell’argomento dedotto o l’insufficienzadella motivazione, quale forma di manifestazione del vizio dedotto.3.2. I ricorrenti sostengono che l’argomentare del Tribunale del controllocautelare è fondato sulla erronea considerazione che i valori nel possesso degliindagati (poi trasferiti presso terzi soggetti giuridici) costituissero, in qualchemodo, provento di attività illecita “conosciuta” dagli stessi, non incombendo sulcessionario del credito alcun onere di verifica concreta della genuinità del creditoacquistato (art. 122, comma 4, d.l. 34/2020). Le successive cessioni, tuttetracciate, culminavano nella retrocessione del credito attraverso strumenti dipagamento parimenti limpidi e tracciati.3.3. Il Tribunale ha invece argomentato il proprio convincimento attingendoad elementi di fatto, seguendo un percorso logico (natura obiettivamente fittiziadei crediti acquistati e poi ceduti) che non appare censurabile in questa sede dilegittimità, attesa la valorizzazzione di elementi di prova rinvenienti anche dalleconversazioni intercettate nel corso del procedimento, che rivelano laconsapevolezza dello Scopel della natura non genuina dei crediti ceduti nell’ambitodi un circuito vorticoso di cessioni a catena scaturiti da crediti certamenteinesistenti.3.4. Ritiene il Collegio che un tale argomentare, che peraltro non si discostadalla più recente giurisprudenza di questa Corte formatasi sul tema (Sez. 4, n.20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01), non rappresenti affatto un merosimulacro di motivazione del tutto apparente, avendo il Tribunale valorizzato inmotivazione elementi di fatto concreti, attingendo al patrimonio delle fontiinformative utilizzabili nell’incidente cautelare. A tale fine si ricorda che nellagiurisprudenza di legittimità al tradizionale canone interpretativo, secondo il qualein tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro,essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astrattasussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n.18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv.273069), si è contrapposto un altro filone piùsignificativo secondo cui, nella valutazione del "fumus commissi delicti", qualepresupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza diun concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astrattadella corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (Sez. 6, n.18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018,dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283). Secondo tale ultimo orientamento, anche afondamento di una misura cautelare reale devono sussistere elementi di fatto,quantomeno indiziari, che consentano - tenendo conto della fase processuale - diricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, pur nondovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall'art.273 cod. proc. pen. per le misure di cautela personale. Il controllo del giudice,dunque, non deve fermarsi alla verifica della astratta sussumibilità del fatto in unaipotesi di reato, ma deve estendersi alla verifica dell'esistenza di un vincolo fra lacosa ed il reato per cui si procede, che deve essere a sua volta assistito da gravitàindiziaria. Il fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituitodalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti chefacciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso, sicché è necessariauna verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle qualivengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguentepossibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (Sez. 5 n. 3722del 11/12/2019 dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez 6 n. 33965 del 13/04/2021non mass.).3.5. Orbene, nella fattispeice il ricorrente, sotto l'apparente dizione dellaviolazione di legge, deduce unicamente un difetto di motivazione, ovvero un vizionon prospettabile avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali. IlTribunale del Riesame ha dato atto delle risultanze delle indagini a sostegnodell'ipotesi di accusa ed il fatto ontologicamente rappresentato non è neppurecontestato dei ricorrenti, che deducono solo il deficit di dolo (conoscenza inconcreto della natura fittizia dei crediti ceduti), il che obiettivamente nulla togliealla obiettiva ricorrenza dell’ipotesi di reato ed alla confiscabilità futura dellesomme illecitamente locupletate, mentre gli aspetti relativi alla valutazione delcdolo attengono più precipuamente alla fase processuale dell’accertamento dellaresponsabilità personale per il fatto-reato contestato.4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, per ildisposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dellasomma, a titolo di sanzione per la provocata inammissibilità, di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende.4.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolarecomplessità della questione proposta con il motivo di ricorso consigliano laredazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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