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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 07959/2022

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seguente - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36657/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi elettivamente domiciliai in Roma via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino 116 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, utir elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente- nel procedimento n. 36657/2019 avverso la sentenza n. 4729/1/19 emessa dalla CTR del LAZIO e depositata in data 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti, proprietari di un immobile sito in Roma viale [OSCURATO:PERSONA], hanno opposto l'avviso di accertamento con il quale è stato rettificato il classamento e la rendita catastale della predetta unità immobiliare, a seguito della presentazione da parte dei proprietari di un aggiornamento catastale con procedura DOCFA.

Il ricorso dei contribuenti è stato accolto in primo grado.

L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la CTR ha accolto sul rilievo che i contribuenti hanno proposto una rendita che l'ufficio ha disatteso, determinando la rendita catastale definitiva sulla base di documentazione catastale e di perizia corredata di planimetria, senza necessità di eseguire il sopralluogo poiché da detta perizia risultano tutte le caratteristiche strutturali e le qualità del bene, nonchè la descrizione degli impianti e la conformazione dell'appartamento; il giudice d'appello rileva inoltre che l'immobile presenta caratteristiche riferibili alla categoria Al in analogia ad altri immobili della zona.

Avverso la predetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

L' Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000.

La parte ricorrente deduce che il classamento è disciplinato dall'art. 1 comma 335 della legge 311 del 2004, norma che in combinazione con l'art. 7 dello Statuto del contribuente impone che negli atti dell'amministrazione finanziaria siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione; in tal senso anche la giurisprudenza si è espressa affermando che è necessario specificare nella motivazione dell'atto se la rettifica è dovuta all'aggiornamento del classamento o invece alla incongruità rispetto a fabbricati similari, non risultando ammissibile l'integrazione della motivazione dell'atto impugnato in sede processuale.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ad 3 della legge 241/1990.

I ricorrenti deducono che il richiamo effettuato dall'amministrazione ad altri fabbricati comportava la necessità che dovesse essere comunicato e reso disponibile anche l'atto richiamato nella decisione.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 della legge 311/2004.

I ricorrenti deducono che ha errato la Commissione tributaria a ritenere legittimo il classamento nonostante riconosca che vi sono immobili nello stesso stabile che hanno ricevuto una diversa categoria un diverso classamento; il procedimento di revisione del classamento di cui all' arti. 1 comma 335 cit. non ha natura discrezionale ed è necessario un'adeguata motivazione.

I motivi primo e terzo possono emanarsi congiuntamente perchè connessi e sono entrambi inammissibili.

La sentenza impugnata specifica che si tratta di un classamento a seguito di procedura DOCFA (e gli stessi ricorrenti dichiarano che la rettifica è stata seguita sulla base della domanda proposta da un professionista da loro incaricato), ipotesi ben diversa dal classamento ex art 1 comma 335 della legge 311/2004.

Sul punto questa Corte ha già affermato che in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. 30166 del 20/11/2019).

La parte apoditticamente affermando che il classamento è regolato dall'ad 1 comma 335 cit. non tiene conto della ratio decidendi della sentenza impugnata che ha chiaramente ha fatto riferimento alla procedura disciplinata dal DM. 19 aprile 1994 n. 701 e in particolare alla circostanza che la rendita è stata proposta dalla parte.

Le relative censure sono pertanto generiche ed astratte, non riferite alle ragioni della decisione, limitandosi ad invocare una norma non applicabile alla fattispecie ed a citare giurisprudenza sulla revisione generalizzata del classamento per microzone, non pertinente al caso.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, per difetto di autosufficienza.

La parte lamenta che l'amministrazione abbia effettuato un richiamo ad "altri fabbricati" senza trascrivere tuttavia l'atto di classamento di cui lamenta l'insufficienza motivazionale anche sotto il profilo della omessa allegazione dell'atto richiamato per relationem; le deduzioni dell'amministrazione avrebbero dovuto pertanto essere respinte dalla Commissione regionale in quanto sprovviste di allegazione.

Tuttavia, il giudice d'appello riferisce di documentazione catastale e perizia corredata da planimetria idonee alla valutazione dell'immobile, di cui la parte non fa cenno, e si esprime nel senso che gli altri immobili della zona aventi caratteristiche analoghe sono stati puntualmente indicati.

Pertanto, per potersi dolersi della (pretesa) erronea valutazione, da parte del giudice d'appello, dell'atto impositivo e della congruità della sua motivazione la parte avrebbe dovuto trascriverlo, al fine di soddisfare i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (Cass.29093/2018; Cass. sez. un n. 34469 del 27/12/2019) Il ricorso per cassazione deve infatti essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione qualora si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass. sez. un. n.37552 del 30/11/2021).

Ne consegue il rigetto del ricorso del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500.00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36657/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi elettivamente domiciliai in Roma via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino 116 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, utir elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente- nel procedimento n. 36657/2019 avverso la sentenza n. 4729/1/19 emessa dalla CTR del LAZIO e depositata in data 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I contribuenti, proprietari di un immobile sito in Roma viale [OSCURATO:PERSONA], hanno opposto l'avviso di accertamento con il quale è stato rettificato il classamento e la rendita catastale della predetta unità immobiliare, a seguito della presentazione da parte dei proprietari di un aggiornamento catastale con procedura DOCFA. Il ricorso dei contribuenti è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la CTR ha accolto sul rilievo che i contribuenti hanno proposto una rendita che l'ufficio ha disatteso, determinando la rendita catastale definitiva sulla base di documentazione catastale e di perizia corredata di planimetria, senza necessità di eseguire il sopralluogo poiché da detta perizia risultano tutte le caratteristiche strutturali e le qualità del bene, nonchè la descrizione degli impianti e la conformazione dell'appartamento; il giudice d'appello rileva inoltre che l'immobile presenta caratteristiche riferibili alla categoria Al in analogia ad altri immobili della zona. Avverso la predetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. L' Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000. La parte ricorrente deduce che il classamento è disciplinato dall'art. 1 comma 335 della legge 311 del 2004, norma che in combinazione con l'art. 7 dello Statuto del contribuente impone che negli atti dell'amministrazione finanziaria siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione; in tal senso anche la giurisprudenza si è espressa affermando che è necessario specificare nella motivazione dell'atto se la rettifica è dovuta all'aggiornamento del classamento o invece alla incongruità rispetto a fabbricati similari, non risultando ammissibile l'integrazione della motivazione dell'atto impugnato in sede processuale. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ad 3 della legge 241/1990. I ricorrenti deducono che il richiamo effettuato dall'amministrazione ad altri fabbricati comportava la necessità che dovesse essere comunicato e reso disponibile anche l'atto richiamato nella decisione. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 della legge 311/2004. I ricorrenti deducono che ha errato la Commissione tributaria a ritenere legittimo il classamento nonostante riconosca che vi sono immobili nello stesso stabile che hanno ricevuto una diversa categoria un diverso classamento; il procedimento di revisione del classamento di cui all' arti. 1 comma 335 cit. non ha natura discrezionale ed è necessario un'adeguata motivazione. I motivi primo e terzo possono emanarsi congiuntamente perchè connessi e sono entrambi inammissibili. La sentenza impugnata specifica che si tratta di un classamento a seguito di procedura DOCFA (e gli stessi ricorrenti dichiarano che la rettifica è stata seguita sulla base della domanda proposta da un professionista da loro incaricato), ipotesi ben diversa dal classamento ex art 1 comma 335 della legge 311/2004. Sul punto questa Corte ha già affermato che in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. 30166 del 20/11/2019). La parte apoditticamente affermando che il classamento è regolato dall'ad 1 comma 335 cit. non tiene conto della ratio decidendi della sentenza impugnata che ha chiaramente ha fatto riferimento alla procedura disciplinata dal DM. 19 aprile 1994 n. 701 e in particolare alla circostanza che la rendita è stata proposta dalla parte. Le relative censure sono pertanto generiche ed astratte, non riferite alle ragioni della decisione, limitandosi ad invocare una norma non applicabile alla fattispecie ed a citare giurisprudenza sulla revisione generalizzata del classamento per microzone, non pertinente al caso. Il secondo motivo è del pari inammissibile, per difetto di autosufficienza. La parte lamenta che l'amministrazione abbia effettuato un richiamo ad "altri fabbricati" senza trascrivere tuttavia l'atto di classamento di cui lamenta l'insufficienza motivazionale anche sotto il profilo della omessa allegazione dell'atto richiamato per relationem; le deduzioni dell'amministrazione avrebbero dovuto pertanto essere respinte dalla Commissione regionale in quanto sprovviste di allegazione. Tuttavia, il giudice d'appello riferisce di documentazione catastale e perizia corredata da planimetria idonee alla valutazione dell'immobile, di cui la parte non fa cenno, e si esprime nel senso che gli altri immobili della zona aventi caratteristiche analoghe sono stati puntualmente indicati. Pertanto, per potersi dolersi della (pretesa) erronea valutazione, da parte del giudice d'appello, dell'atto impositivo e della congruità della sua motivazione la parte avrebbe dovuto trascriverlo, al fine di soddisfare i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (Cass.29093/2018; Cass. sez. un n. 34469 del 27/12/2019) Il ricorso per cassazione deve infatti essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione qualora si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass. sez. un. n.37552 del 30/11/2021). Ne consegue il rigetto del ricorso del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500.00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. R
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