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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 08789/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno il 3 maggio 2022, confermandolo.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di norme processuali e precisamente degli artt. 253 e ss. e 324 cod. proc. pen.

Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame, pure affermando la necessità che il provvedimento di sequestro probatorio sia sorretto dal fumus commissi delicti, si limita a dare atto soltanto delle finalità investigative della disposta misura senza fornire quegli elementi che sorreggerebbero, ancorché non con lo spessore di gravità indiziaria, l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e ne collegherebbero la condotta al delitto contestato.

Si duole che tali elementi neppure siano individuati dall'originario provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Invero, con riferimento all'onere motivazionale in relazione al fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro probatorio, questa Corte ha chiarito la necessità che il decreto di convalida del sequestro probatorio sia corredato da una motivazione idonea a dimostrare sia l'esistenza del presupposto del vincolo che la finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (si vedano Sez.

U., n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferrazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710, e Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241).

La legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma in riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'A.G. (Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, P.M. in proc.

Rocchino, Rv. 250300, e Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, F . ..,...._ 278542, che ha precisato che il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro).

Questa Corte ha, inoltre, espressamente affermato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, Misseri, Rv. 250397), che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Sez. 5, n. 9258 del 13/01/2009, Zhang, Rv. 242998); ed inoltre che in questa verifica dovrà tener conto oltre che delle prospettazioni del P.m. anche delle deduzioni difensive (Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013, P.M. in proc.

Lapadula e altro, Rv. 255114).

Nella pronuncia in ultimo menzionata si specifica che detto tribunale deve tener conto delle sole deduzioni che abbiano una oggettiva incidenza sul fumus commissi delicti senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti.

Tanto premesso, nel caso in esame il Tribunale del riesame dà atto che: - in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro del P.m. la P.g. sequestrava l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], il container costituente l'alloggio dell'indagato e anche della vittima, e il telefono cellulare (con Simcard) in uso al suddetto; - la difesa chiedeva col riesame la restituzione del telefono e all'udienza l'annullamento del provvedimento di sequestro per la carenza agli atti delle informative richiamate nel provvedimento di iscrizione a modello 21; - tale doglianza è infondata, essendo tutte le informative, che sono richiamate dal decreto e hanno portato all'odierna contestazione, evincibili dal TIAP; - il provvedimento impugnato è puntuale sia sotto il profilo della specificazione del reato contestato sia sotto il profilo della specificazione delle concrete finalità probatorie cui il sequestro è finalizzato (la necessità di accertamenti tecnici sul cellulare per individuare eventuali contatti rilevanti ai fini investigativi; la necessità di accertamenti sulle macchie di probabile natura ematica e biologica sull'autovettura); - il P.m. in sede di decreto di perquisizione e sequestro ha esplicitamente e dettagliatamente -- --) richiamato la contestazione accusatoria, supportata da ampia documentazione e risultanze investigative da cui emerge la necessità dell'attività disposta per fini probatori, che ben si concilia con la tipologia del reato in contestazione (art. 575 cod. pen.); - non si è in presenza di un sequestro esplorativo atteso che sono ben delineati i connotati dell'attività criminosa che si tende ad accertare e che è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].

Di contro il ricorso, che insiste sulla mancata indicazione degli elementi che sorreggerebbero il fumus anche nel decreto di sequestro, è manifestamente infondato, oltre che generico e reiterativo.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno il 3 maggio 2022, confermandolo. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di norme processuali e precisamente degli artt. 253 e ss. e 324 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame, pure affermando la necessità che il provvedimento di sequestro probatorio sia sorretto dal fumus commissi delicti, si limita a dare atto soltanto delle finalità investigative della disposta misura senza fornire quegli elementi che sorreggerebbero, ancorché non con lo spessore di gravità indiziaria, l'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e ne collegherebbero la condotta al delitto contestato. Si duole che tali elementi neppure siano individuati dall'originario provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero, con riferimento all'onere motivazionale in relazione al fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro probatorio, questa Corte ha chiarito la necessità che il decreto di convalida del sequestro probatorio sia corredato da una motivazione idonea a dimostrare sia l'esistenza del presupposto del vincolo che la finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (si vedano Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, PC Ferrazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, e Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241). La legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma in riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'A.G. (Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, P.M. in proc. Rocchino, Rv. 250300, e Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, F . ..,...._ 278542, che ha precisato che il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro). Questa Corte ha, inoltre, espressamente affermato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, Misseri, Rv. 250397), che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Sez. 5, n. 9258 del 13/01/2009, Zhang, Rv. 242998); ed inoltre che in questa verifica dovrà tener conto oltre che delle prospettazioni del P.m. anche delle deduzioni difensive (Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013, P.M. in proc. Lapadula e altro, Rv. 255114). Nella pronuncia in ultimo menzionata si specifica che detto tribunale deve tener conto delle sole deduzioni che abbiano una oggettiva incidenza sul fumus commissi delicti senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti. Tanto premesso, nel caso in esame il Tribunale del riesame dà atto che: - in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro del P.m. la P.g. sequestrava l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], il container costituente l'alloggio dell'indagato e anche della vittima, e il telefono cellulare (con Simcard) in uso al suddetto; - la difesa chiedeva col riesame la restituzione del telefono e all'udienza l'annullamento del provvedimento di sequestro per la carenza agli atti delle informative richiamate nel provvedimento di iscrizione a modello 21; - tale doglianza è infondata, essendo tutte le informative, che sono richiamate dal decreto e hanno portato all'odierna contestazione, evincibili dal TIAP; - il provvedimento impugnato è puntuale sia sotto il profilo della specificazione del reato contestato sia sotto il profilo della specificazione delle concrete finalità probatorie cui il sequestro è finalizzato (la necessità di accertamenti tecnici sul cellulare per individuare eventuali contatti rilevanti ai fini investigativi; la necessità di accertamenti sulle macchie di probabile natura ematica e biologica sull'autovettura); - il P.m. in sede di decreto di perquisizione e sequestro ha esplicitamente e dettagliatamente -- --) richiamato la contestazione accusatoria, supportata da ampia documentazione e risultanze investigative da cui emerge la necessità dell'attività disposta per fini probatori, che ben si concilia con la tipologia del reato in contestazione (art. 575 cod. pen.); - non si è in presenza di un sequestro esplorativo atteso che sono ben delineati i connotati dell'attività criminosa che si tende ad accertare e che è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. Di contro il ricorso, che insiste sulla mancata indicazione degli elementi che sorreggerebbero il fumus anche nel decreto di sequestro, è manifestamente infondato, oltre che generico e reiterativo. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Decreto Cassazione n. 08789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris