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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31731/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - impugnazione nella quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 671 cod. proc. peri., lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate ad ottenere una rilettura degli atti, ossia al compimento di una operazione non consentita, in sede di legittimità; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di preventiva ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; ciò soprattutto a causa del considerevole lasso di tempo, che separa tra loro il momento commissivo dei fatti, peraltro tra loro anche di eterogenea natura (si tratta, infatti, di reati inerenti agli stupefacenti, di delitti contro la P.A. e di delitti associativi finalizzati al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - impugnazione nella quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 671 cod. proc. peri., lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate ad ottenere una rilettura degli atti, ossia al compimento di una operazione non consentita, in sede di legittimità; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di preventiva ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; ciò soprattutto a causa del considerevole lasso di tempo, che separa tra loro il momento commissivo dei fatti, peraltro tra loro anche di eterogenea natura (si tratta, infatti, di reati inerenti agli stupefacenti, di delitti contro la P.A. e di delitti associativi finalizzati al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 31731/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris