Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28020/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 24 aprile 1971; CIVVCFSU Id SelliellLcl ri. 832 deiid Curie di appeiiu UI Firerize dei 25 rebbrdiu 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; seiiiiict «sa I [OSCURATO:PERSONA] 1011cl UcIl [OSCURATO:PERSONA].

Aridi ed GENTILI, lette le conclusioni scritte del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di dei rieufbu.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa il 5 febbraio 2019 dal Tribunale di Pistoia, in esito a giudizio celebrato col rito abbreviato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) della imputazione, essendo estinto per prescrizione; ha, invece, confermato l'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato previsto dall'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, di cui al capo A),; ha, conseguentemente , rideterminato la pena irrogata in mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa.

Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, lamentando la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla 111d1ILdid LUI ILCSSiWIC liehe CALUSIdilLe dtteriudriLi generiche; dd dvvisu dei ricorrente, ad onta del carattere discrezionale del giudizio sull'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., il giudice del merito avrebbe dovuto esercitare il relativo potere, con esito positivo o negativo poco importa, ma motivando la propria decisione, LUScl Li le, il IVCCC, RUH Scii-CL/1)C dVVCHUIU Ilei LcISO di specie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dalla difesa del Colucci è inammissibile e per tale lo stesso deve essere quindi dichiarato.

Osserva, infatti, il Collegio che, secondo il riassunto degli elementi di impugnazione che il ricorrente aveva inteso devolvere all'esame della Corte fiprritería!e, que!e è rportato reqa pn rto ocigncit!yn do!! cPni-on7a imni innata questi aveva inteso anche dolersi del fatto che in primo grado il Tribunale, senza giustificare tale sua scelta, aveva escluso che il Colucci potesse essere meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

A fronte di tale lagnanza, per quanto emerge dalla analisi della sentenza del giudice del gravame, la Corte di appello di Firenze non ha effettivamente fornito risposta alcuna, sicchè ora, in sede di impugnazione di legittimità, il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione su uno dei motivi di impugnazione proposti in grado di appello.

Rileva, tuttavia questa Corte che, cionondimeno, il motivo di impugnazione è inammissibile.quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46588) - per la inammissibilità del ricOrSO Ora esaminato.

Ad essa, visto l'art. 616 cod. proc. pen. fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 24 aprile 1971; CIVVCFSU Id SelliellLcl ri. 832 deiid Curie di appeiiu UI Firerize dei 25 rebbrdiu 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; seiiiiict «sa I [OSCURATO:PERSONA] 1011cl UcIl [OSCURATO:PERSONA]. Aridi ed GENTILI, lette le conclusioni scritte del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di dei rieufbu.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa il 5 febbraio 2019 dal Tribunale di Pistoia, in esito a giudizio celebrato col rito abbreviato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) della imputazione, essendo estinto per prescrizione; ha, invece, confermato l'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato previsto dall'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, di cui al capo A),; ha, conseguentemente , rideterminato la pena irrogata in mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, lamentando la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla 111d1ILdid LUI ILCSSiWIC liehe CALUSIdilLe dtteriudriLi generiche; dd dvvisu dei ricorrente, ad onta del carattere discrezionale del giudizio sull'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., il giudice del merito avrebbe dovuto esercitare il relativo potere, con esito positivo o negativo poco importa, ma motivando la propria decisione, LUScl Li le, il IVCCC, RUH Scii-CL/1)C dVVCHUIU Ilei LcISO di specie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dalla difesa del Colucci è inammissibile e per tale lo stesso deve essere quindi dichiarato. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo il riassunto degli elementi di impugnazione che il ricorrente aveva inteso devolvere all'esame della Corte fiprritería!e, que!e è rportato reqa pn rto ocigncit!yn do!! cPni-on7a imni innata questi aveva inteso anche dolersi del fatto che in primo grado il Tribunale, senza giustificare tale sua scelta, aveva escluso che il Colucci potesse essere meritevole delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale lagnanza, per quanto emerge dalla analisi della sentenza del giudice del gravame, la Corte di appello di Firenze non ha effettivamente fornito risposta alcuna, sicchè ora, in sede di impugnazione di legittimità, il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione su uno dei motivi di impugnazione proposti in grado di appello. Rileva, tuttavia questa Corte che, cionondimeno, il motivo di impugnazione è inammissibile.quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46588) - per la inammissibilità del ricOrSO Ora esaminato. Ad essa, visto l'art. 616 cod. proc. pen. fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris